Donazioni indirette: struttura e meccanismo di funzionamento

Redazione 18/01/17
Scarica PDF Stampa
di Giuseppe Acquarone

Con l’ordinanza n. 106 del 4 gennaio 2017, la Cassazione, sezione II civile, ha rimesso gli atti al Primo Presidente di valutare l’opportunità che la Corte di Cassazione pronunci a Sezioni Unite sulla importante questione relativa alla struttura e al meccanismo di funzionamento delle donazioni indirette.

Il caso

Il caso concreto riguarda una donna che ha agito giudizialmente contro altra donna, per ottenere la restituzione di 1/3 del valore dei titoli posseduti dal padre morto ab intestato che erano stati trasferiti dalla convenuta, delegata del de cuius, 11 giorni prima del decesso di quest’ultimo, sul conto corrente della delegata stessa.

L’attrice sosteneva che il trasferimento dei titoli costituiva una donazione nulla per difetto della forma solenne prescritta dalla legge per la donazione.

La convenuta si difendeva affermando che i titoli le erano stati trasferiti per compensarla del fatto che, essendo lei legata affettivamente al de cuius, se ne era presa cura durante la malattia che l’aveva portato alla morte, ed aveva sostenuto anche le spese funerarie, sicché si trattava non già di donazione diretta, bensì di donazione indiretta remuneratoria, che non necessitava della forma solenne prevista dalla legge per la donazione diretta.

Nullità del trasferimento per difetto di forma

Il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda, dichiarando la nullità del trasferimento per difetto di forma perché l’ordine all’istituto di credito non poteva considerarsi atto idoneo a veicolare lo scopo di liberalità, in quanto astratto ed autonomo rispetto ai rapporti inter partes.

La Corte d’Appello di Trieste, invece, in totale riforma della sentenza del Tribunale, respingeva la domanda, affermando che la donazione indiretta di cui all’art. 809 c.c. non necessita necessariamente due negozi (uno tra il donante ed il donatario ed un secondo tra il donante ed il terzo, che realizzi lo scopo-donazione) ma anche di uno soltanto, del quale vanno rispettate le forme. Detto negozio, sosteneva la Corte, ricorreva nel caso di specie, ed era integrato dall’ordine di trasferimento titoli, dato dal de cuius alla banca, pur privo di qualsiasi giustificazione causale, diversamente da quanto avviene, invece, per la girata o l’emissione di titoli di credito.

Ricorso per Cassazione

L’attrice interpone quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello.

La Suprema Corte, con l’ordinanza che si commenta, rimette gli atti al Primo Presidente della Suprema corte, sottolineando l’incertezza esistente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, circa lo strumento attuativo ed il meccanismo di funzionamento delle donazioni indirette che, si ricorda, consistono nell’utilizzo di un negozio (o di un atto) avente normalmente una causa differente dalla donazione, per attuare una liberalità, con conseguente arricchimento del beneficiario.

Gli strumenti idonei

Quanto agli strumenti normalmente ritenuti idonei, la giurisprudenza li ha, normalmente, ravvisati nella combinazione di un negozio-mezzo e di un negozio-fine.

Ma a volte per l’integrazione della donazione indiretta è stato ritenuto sufficiente anche un solo negozio, purché idoneo ad attuare una liberalità, quale:

  • la dazione di una somma di denaro per l’acquisto di un bene (ma vi sono state pronunce di segno opposto, che hanno invece ravvisato in tale atto una donazione diretta);
  • il c.d. negotium mixtum cum donatione (negozio oneroso con prezzo vile), nel contratto a favore di terzo; addirittura l’aver commissionato un’opera a favore del beneficiario;
  • il preliminare di compravendita stipulato dal beneficiante che ha pagato parte del prezzo con denaro proprio e la successiva conclusione del contratto definitivo con l’intervento del beneficiato, che con il denaro del beneficiante ha pagato il prezzo residuo;
  • la cointestazione di buoni postali fruttiferi, il mandato ad amministrare con obbligo di versare la rendita al beneficiario, la cointestazione di deposito bancario.

Gli atti non negoziali

Analoghe incertezze sono state riscontrate con riguardo agli atti non negoziali, quali la semina, la piantagione, la costruzione su fondo altrui, la confessione giudiziale di un debito inesistente, la soccombenza volontaria in giudizio e la rinunzia a far valere decadenze o prescrizioni, fatte con l’intenzione di liberalità. Atti, questi, che a volte sono stati ritenuti sufficienti ad integrare la donazione indiretta, a volte no.

Nel caso di specie, l’atto in esame è costituito dall’ordine dato dal de cuius alla propria banca di trasferimento di titoli (inefficace essendo, invece, la procura data alla convenuta, resa inefficace dall’ordine dato direttamente dal de cuius alla banca), che la S.C. afferma essere un mero atto simile ad un pagamento materiale, e che va invece distinto dalla cointestazione di un conto corrente.

La Suprema Corte, poi sottolinea la necessità che le Sezioni Unite ricompongano siffatto frammentato quadro, sul quale esiste la veduta difformità di orientamenti, ricomposizione per la quale occorre tener conto sia della funzione trans o post mortem di tali operazioni sia dalla necessità di circondare di cautele le determinazioni dei soggetti che decidano di spogliarsi senza corrispettivo dei propri beni.

Non resta, dunque, che attendere la decisione delle SS.UU.!

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento