Un legislatore regionale più attento avrebbe evitato la “gettonopoli”

Massimo Greco 16/01/17
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Ogni qualvolta si assiste ad una “gettonopoli” nell’immaginario collettivo si genera immediatamente un fenomeno emulativo di rigetto verso la politica e verso coloro che la esercitano, miscelando luoghi comuni e, soprattutto, evitando di approfondire seriamente la questione. Sì, perché al netto di comportamenti che meritano di essere censurati anche dall’Autorità Giudiziaria obbligata a promuovere l’azione penale, la causa di questi deprecabili fenomeni è da ricercare anche nell’incapacità del legislatore siciliano di disciplinare compiutamente una materia su cui ha competenza esclusiva.

Il legislatore regionale ha infatti dimenticato che la riforma del Titolo V° della Costituzione, nel riconoscere pari dignità tra i vari livelli istituzionali che compongono la Repubblica, ha aperto nuovi scenari di autogoverno locale all’interno del quale anche il singolo Consigliere comunale viene caricato di responsabilità che certamente prima non aveva.

Il Comune quale Organo politico esponenziale del proprio territorio

Il riconoscimento del Comune quale Organo politico esponenziale del rispettivo territorio con funzioni chiare e nette in tema di programmazione, ambiente, pianificazione, e, più in generale, “..con competenze potenzialmente rappresentative della generalità degli interessi sociali, economici e culturali delle comunità amministrate” ha certamente portato i Sindaci ad assumere il ruolo di “Governatori Junior”.

La figura del Consigliere comunale

Tale nuova dimensione dell’Istituzione locale ha investito anche la figura del Consigliere comunale. La nuova identità del Consigliere, infatti, si costruisce anche fuori dalle aule consiliari. Una nuova funzione esercitata nell’Istituzione ma anche “tra la gente”, per raccogliere le istanze che provengono dal territorio ed interfacciarle con l’azione politica dell’Ente locale.

Una vera e propria funzione di “ascolto” quindi, che prima era soltanto esercitata a fini esclusivamente elettorali e che da alcuni lustri viene istituzionalizzata anche attraverso apposite forme espressamente previste nello Statuto del Comune.

Dunque, i Consigli sono se e quando lo vogliono, tutt’altro che dei “passa-carte”. Hanno notevoli poteri che non sono misurabili soltanto con riferimento al numero delle sedute formali. Se eseguono questi compiti soddisfacentemente danno un significativo contributo alla democrazia locale collegando il potere di governo alle aspettative dei cittadini, dei gruppi e delle associazioni. Buoni dibattiti, anche vivaci e conflittuali, purché non su argomenti esoterici e non con decisioni preconfezionate dalle maggioranze, ma su temi rilevanti per la vita delle comunità, servono a rivitalizzare quelle comunità e a dare un senso all’interesse politico dei cittadini.

Orbene, il D.lgs. n° 265/99 (in Sicilia la L.r n° 30/2000) aveva indirettamente riconosciuto tale funzione prevedendo un’innovazione significativa rispetto al passato, e cioè la possibilità per il Consigliere di optare dal regime del gettone di presenza a quello dell’indennità di funzione. Ciò significava avere svincolato l’indennità di funzione dallo stretto legame alla sola partecipazione alle sedute.

Con tale normativa, i cui contenuti sono poi confluiti nel Testo Unico n. 267/2000, il legislatore statale ha infatti voluto assegnare un nuovo e più pregnante ruolo sia all’organo consiliare che agli stessi Consiglieri, che non si esaurisce esclusivamente nella partecipazione alle sedute del Consiglio, ma che si estende alla partecipazione alle riunioni dei gruppi come momento propedeutico alla funzione politica, di elaborazione progettuale e di studio delle proposte presentate all’ordine del giorno o in corso di elaborazione, nonché alla partecipazione ad iniziative promosse dall’Amministrazione o dall’Ufficio di Presidenza al fine di assicurare l’informazione preventiva, elemento fondamentale per consentire ai medesimi di svolgere il proprio compito non solo con consapevolezza, ma, soprattutto, con continuità, presidiando l’Ente locale.

La riforma in questione, riconosceva implicitamente che la funzione del Consigliere non si riduce alla mera partecipazione alle sedute, ma deve estendersi ad altri momenti, a loro volta istituzionali, anche se ad efficacia esclusivamente interna, in quanto non generano atti amministrativi dotati del potere di costituire, modificare o estinguere diritti o posizioni giuridiche. Questo ragionamento portava a valutare la natura remuneratoria dell’indennità di funzione in luogo di quella risarcitoria del gettone di presenza, in considerazione dell’ampiezza e della continuità delle funzioni.

Ritorno al vecchio sistema della remunerazione formale

Sull’onda dell’anti politica lo stesso legislatore regionale ha cambiato idea e, nel tentativo d’inseguire le sue sirene, ha poi ritenuto di sopprimere l’opzione dell’indennità di funzione ritornando al vecchio sistema della remunerazione formale del Consigliere comunale, ancorata alla sola presenza in occasione di adunanze consiliari e/o istruttorie in Commissione regolarmente convocate.

Le conseguenze

Inevitabili sono state le conseguenze: remunerazione dell’attività del Consigliere sganciata dalla funzione per il territorio e legata alla presenza effettiva alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di studio, aumento delle responsabilità in capo ai dipendenti con funzioni di Segretario verbalizzante e in capo ai Dirigenti di settore nella fase liquidatoria dei gettoni di presenza, aumento del carico di lavoro per gli Uffici di appartenenza dei Consiglieri lavoratori costretti ad un controllo quotidiano dei permessi retribuiti, fisiologica tendenza dei Consiglieri ad aumentare ingiustificatamente il numero delle sedute consiliari e, di conseguenza, aumento dei fenomeni degenerativi meglio conosciuti come “gettonopoli”.

Tutto questo poteva essere evitato se solo il legislatore regionale si fosse limitato ad abbassare i tetti massimi dell’indennità di funzione in ossequio a necessitate e sopravvenute esigenze di contenimento della spesa pubblica, mantenendo integri gli aspetti ordinamentali di propria ed esclusiva competenza legislativa.

 

 

 

Massimo Greco

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