Parcheggiatore abusivo, il limite tra violazione civile e penale dell’evento

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Nel sito adnkronos.com , è stato pubblicato il 15/10/2016 alle ore 20:24

Una lite con un parcheggiatore abusivo, che pretendeva il pagamento per la sosta, è sfociata nel ferimento di un uomo con una coltellata. E’ accaduto poco fa in via Ruggero Fauro, nel quartiere Parioli, a Roma. E’ stata la moglie del ferito a chiamare il 112, riferendo quanto stava accadendo. Immediato l’intervento delle volanti della Polizia di Stato che, giunte sul posto, hanno subito bloccato l’aggressore e sequestrato il coltello. Nel frattempo il ferito è stato prontamente soccorso dal 118 presso l’ospedale il Policlinico Umberto I in codice giallo. L’aggressore, dalle prime indagini, è risultato avere 58 anni ed essere già conosciuto alle forze dell’ordine.

Questa notizia mette in risalto due aspetti diametralmente opposti.

Il primo che è l’attività abusiva di parcheggiatore, la seconda, quello del ferimento di una persona.

Attività abusiva di parcheggiatore

Per quanto concerne l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore non è reato, ma semplice illecito punibile con una sanzione amministrativa.

ll parcheggiatore abusivo che viola il provvedimento del Questore che aveva ordinato di desistere da quella condotta non commette reato ma un semplice illecito amministrativo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 15936/2013, accogliendo il ricorso di un uomo condannato dal tribunale di Salerno ex articolo 650 del c.p. per non aver ottemperato ad un provvedimento del questore il quale, per ragioni di ordine pubblico, aveva espressamente vietato l’esercizio dell’attività nei pressi dell’ospedale comunale.

La Suprema corte, spiega che: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. è necessario che:

a) l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia;

b) l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione”.

Per cui, osserva il Collegio, “non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650 c.p.) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti e con carattere regolamentare, come accaduto nel caso in esame, dove il provvedimento questorile riguardava in via generale tutti i parcheggiatori abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla stregua di disposizione tipicamente regolamentare”.

Il Codice della Strada vieta infatti di esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore e prevede all’art. 7 comma 15-bis. Quanto segue:” Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771,00 a euro 3.101,00. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

Questo a meno che, si presti attenzione, le particolari modalità con cui l’attività abusiva viene esercitata non rendano più grave il fatto, che potrebbe quindi in questo caso costituire reato.

Lesione personale: quando si configura reato

Infatti, nel caso di specie siamo in presenza di un reato di lesioni personali è una delle fattispecie dei delitti che offendono l’integrità fisica o psichica della persona ed è disciplinato dal codice penale all’art. 582 “Lesione personale” c.p., il quale stabilisce che “ Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ”.

È opportuno anche un richiamo all’art. 590 “Lesioni personali colpose” c.p., che così detta: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Lesione grave e gravissima

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Lesioni di più persone

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Per meglio comprendere la portata dell’azione penale, si porta ad esempio la sentenza Corte di Cassazione, Sez. I Penale , del 23 aprile 2015 n.16991.

Per approfondire si consiglia il seguente volume:

La sentenza Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nella sentenza in epigrafe è stata chiamata a chiarire la linea di confine tra il reato di lesioni volontarie e il tentato omicidio.

Come si legge nella sentenza, i giudici di legittimità evidenziano che al fine della qualificazione del fatto quale lesione personale o quale tentato omicidio, si deve aver riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell’agente e alla diversa potenzialità dell’azione lesiva.

La Corte ha evidenziato la correlazione tra l’elemento psicologico del dolo, riguardo al reato di tentato omicidio, e il dettato di cui all’art. 56 “Delitto tentato” c.p. che così afferma: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito:; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”

È sottinteso che questo articolo ha come presupposto il compimento di atti finalizzati  alla commissione di un delitto.

È evidente che il giudice non può entrare nella psiche dell’uomo, al fine di valutare l’esistenza del dolo omicida.

La suddetta prova, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, deve essere, in particolare, desunta da fatti esterni, in questi casi rilevati dagli operatori di polizia giudiziaria, aventi un valore certo dell’azione che ha come obiettivo l’offesa, correlata dal comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi.

Questo episodio riportato dalla stampa nazionale racchiude le due fattispecie: l’attività abusiva del parcheggiatore, disciplinata dal codice della strada e quella di lesioni personali punita dal codice penale.

Redazione MotoriOggi

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