La responsabilità nel tamponamento a catena. Chi paga i danni

Redazione 31/08/16
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Nel caso di un tamponamento a catena chi è che deve pagare i danni?

Quando si resta coinvolti in un tamponamento di questo tipo la domanda sorge spontanea. Domanda peraltro legittima in quanto, nonostante si tratti di una delle tipologie di incidente più diffuse, non sempre è chiaro come ci si debba comportare.

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Tamponamento a catena: chi risarcisce i danni

Per trovare una risposta al suddetto quesito, le situazioni che si vengono a creare, e che vanno tenute ben distinte, sono 2.

Tamponamento: i 2 casi da prendere in considerazione

1) Colonna di auto in movimento

Circa il primo caso, se le circostanze non permettono di ricostruire con esattezza le dinamiche dell’incidente, ogni conducente coinvolto è considerato responsabile del tamponamento del veicolo che lo precede, dal momento che ci sono state più violazioni dell’obbligo di sicurezza.

Sarà sempre il veicolo che si trova dietro, pertanto,  a pagare per i danni posteriori, mentre quelli anteriori saranno comunque a carico del singolo conducente.

Tuttavia, i veicoli nelle posizioni centrali della fila potranno fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto in quanto in loro potere per evitare il tamponamento.

2) I veicoli incolonnati sono fermi

Qualora, invece, nel tamponamento a catena rimane coinvolta una colonna di veicoli ferma, la giurisprudenza stabilisce che la responsabilità spetta interamente all’ultimo veicolo della fila che, muovendosi, abbia tamponato quello in sosta che lo precedeva, dando così inizio alla serie di scontri.

Ovviamente non viene applicato l’indennizzo diretto.

La sentenza della Cassazione

Interessante segnalare, a tal proposito, la sentenza numero 8481 del 27 aprile 2015, in cui la Corte di Cassazione ha ribadito che, nell’ipotesi di avvenuto tamponamento a catena tra veicoli in movimento, la norma di riferimento sia quella di cui al secondo comma dell’articolo 2054 c.c.

Pertanto, a meno che non sia data prova liberatoria di aver tentato tutto il possibile per evitare il danno, va applicata la presunzione iuris tantum di colpa in egual misura di tamponante e tamponato, che si basa sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.

I giudici, nella stessa sentenza, hanno inoltre spiegato che nel diverso caso di scontri successivi tra veicoli in sosta in colonna, l’unico responsabile dei vari scontri è quel conducente che, tamponando da dietro l’ultimo dei veicoli in colonna, ne sia stata la causa.

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