Canone Rai: quali novità per chi acquista la Tv?

Redazione 07/06/16
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La raccolta ed il trattamento dei dati, da parte dell’azienda Rai attraverso accordi diretti con i singoli rivenditori, di chi acquista un nuovo apparecchio televisivo sono in conflitto con i principi che la legge n. 675/1996 per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici stabilisce.

CANONE RAI e ACQUISTO TV:  COSA VIOLA LA NOSTRA PRIVACY?

Dal momento che la raccolta e la trasmissione dei dati degli utenti che acquistano nuovi televisori contrasta con la tutela della privacy, lo stesso Garante ha la possibilità di avvisare sia l’Agenzia delle Entrate che la Rai della necessità di interrompere il procacciamento, tramite i rispettivi rivenditori, dei dati di chi appunto compra la Tv.

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ACCORDI RAI-RIVENDITORI TV: COSA DICE IL GARANTE della PRIVACY?

Mediante il documento web pubblicato sul sito del Garante Privacy, intitolato “Accordi tra Rai e rivenditori di apparecchi televisivi”, si informano i contribuenti che è stata segnalata dal Garante alla stessa Rai l’opportunità di porre fine a questa tipologia di trattamento.

L’annosa questione era già stata sollevata nel febbraio 2001 dallo stesso Garante quando, di concerto con il Ministero delle Finanze e la Rai, aveva avviato, nell’ambito di un vasto studio attinente alla problematica della tutela della privacy, un controllo sugli accordi stipulati dalla società concessionaria con i rivenditori di apparecchi radiotelevisivi.

La suddetta verifica era motivata dal fatto che questi ultimi erano adoperati per comunicare gli acquirenti che avrebbero dovuto attivare un nuovo Canone Rai.

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Il Garante, quindi, era stato indotto a richiedere la subitanea interruzione del suddetto sistema di segnalazioni, imponendo alla stessa Rai di arrestare questo trattamento dei dati, notificando la relativa comunicazione anche al Governo.

LA SENTENZA della CASSAZIONE

A ribadire la necessità di interrompere questo meccanismo di segnalazioni contrastante con la tutela della privacy dei clienti è intervenuta, recentemente, anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11140/2016.

Con quest’ultima, infatti, la Corte ha confermato l’intervento dell’Autorità Garante che aveva stabilito che il registro di carico e scarico di apparecchi e materiali radioelettrici ( Dl 357/1994), così come il sistema di raccolta avviato mediante i rivenditori fosse del tutto ingiustificato dal punto di vista normativo, essendo in diretto conflitto con la tutela sulla privacy.

Tutti i ricorsi presentati nel merito, dunque, sono sempre stati respinti in quanto, come stabilito dagli Ermellini, da un lato la Rai non può agire a vantaggio dell’amministrazione finanziaria, mentre dall’altro, la stessa Agenzia delle Entrate non ha la legittima facoltà di poter trasferire al soggetto privato i poteri pubblici legati all’accertamento della capacità contributiva volto all’imposizione del canone Rai.

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