La Pubblicazione degli Elenchi dei Laureati nei Portali delle Università: come funziona?

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Le vicende inerenti il possesso della qualifica di Dottore come qualsivoglia altro Titolo hanno riempito da sempre e riempiono le pagine della quotidianità sociale   e dell’umorismo italiano. Ma ben più gravi conseguenze le stesse hanno avuto ed hanno nel contesto dell’esercizio delle Professioni, delle vicende procedurali della Pubbliche Amministrazioni e delle cronache Giudiziarie Penali, colme di casi di Abuso di Titolo o di Esercizio abusivo di Professioni, che portano al perpetrarsi di fattispecie delittuose gravissime contro il patrimonio e la persona.

Rispetto a tali vicende, gli Ordini Professionali hanno provveduto da tempo, ottemperando all’art. 61 del D.lgs. 196/2003, a rendere pubblici gli elenchi dei Professionisti attraverso motori di ricerca interni ai loro Portali Internet, in modo da dare evidenza giuridica alla titolarità delle rispettive abilità anche con ripartizioni interne legate alle varie specializzazioni, senza possibilità per gli iscritti di opporsi.

Ma a monte, le Università, a parte rari casi, non legati in ogni caso al Principio di Pubblicità ma ad esempio ad interessi di carattere storico-archivistico, non pubblicano e non aggiornano il novero dei Laureati nei propri Siti.

Ciò detto, le Pubbliche Amministrazioni, ormai, sia attraverso richieste ad hoc via PEC, sia attraverso sistemi informatici interoperativi, hanno visibilità in tempo reale delle informazioni del Cittadino, pertinenti la funzione e gli obiettivi ed in coerenza con il diritto alla tutela della riservatezza.

La logica dei “controlli a campione” di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 viene meno attraverso l’accessibilità sistematica e condivisa delle informazioni tra Soggetti Pubblici, di converso il Cittadino può accedere alle informazioni che lo riguardano detenute dalle stesse Amministrazioni e, quando portatore di interesse con richieste motivate, accedere alle informazioni di terzi secondo le ben conosciute prerogative e limiti previsti nella Legge 241/1990.

Con il realizzarsi dell’Istituto dell’Accesso Civico, attraverso l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, si assiste alla realizzazione di una capacità di controllo “diffuso” delle informazioni, poiché appunto il Cittadino viene equiparato ai portatori di interesse al controllo generale della correttezza amministrativa alle informazioni, quali sono ad esempio le associazioni di tutela dell’ambiente, il cui pertinente intervento procedurale trovò sostegno già nelle norme e nella folta giurisprudenza degli anni ’90.

Per Accesso Civico si intende il Diritto del Cittadino a tutte le informazioni che le PA devono rendere pubbliche attraverso i propri Portali Internet.

Lo sviluppo che l’Istituto ha con il D.Lgs. “Freedom of Information Act” (Foia) attuativo della L. 124/2015, attualmente in fase di approvazione, estende al fine l’Accesso Civico a tutti gli altri atti: non solo alle sopraccitate informazioni ma anche ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

La richiesta potrà essere fatta al Responsabile del procedimento ma anche al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza senza motivazione ed anche per via telematica.

In buona sostanza l’Accesso Civico renderà superato l’accesso agli atti come finora è stato inteso come diritto esercitato da un portatore di interesse proprio con una motivazione valida.

Restano i limiti della tutela di interessi pubblici e privati segnatamente previsti all’art 5-bis I Co. e II Co. del D.Lgs. “FOIA” e quindi rispettivamente:

I Co.

a) la sicurezza pubblica;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

II Co.

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

In tali ultimi casi il secondo comma dell’articolo 5-bis  puntualizza che la richiesta di Accesso Civico a dati/documenti della Pubblica Amministrazione ulteriori a quelli soggetti alla pubblicazione, deve essere respinta se il diniego “è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di (…) interessi privati”.

Segnatamente l’Accesso Civico porta alla configurazione di un diritto non sottoposto “ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”, in un senso in cui l’interesse diretto diventa irrilevante e la motivazione recede di fronte alla facoltà di controllo democratico da parte del Cittadino.

Rappresenta un vero e proprio capovolgimento culturale dell’Amministrare i cui effetti a livello Dottrinale, Giurisprudenziale e soprattutto della Prassi è difficile immaginare, sulla base della norma di legge in via di approvazione.

Dal punto di vista legale, questo Accesso “allargato” si va ad innestare alle norme sull’Accesso “tradizionale” della L. 241/90 con una norma di raccordo all’art. 3 Co. III, che fa salvi i limiti indicati nel comma 1, articolo 24 della legge 241/90.

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi”.

Il nuovo decreto prevede, infine, anche l’aggiunta nel decreto legislativo 33/2013 di un comma 5-ter  relativo all’accesso civico per fini scientifici, ai dati raccolti con finalità statistiche,  indirizzato espressamente agli Enti e Uffici del sistema statistico nazionale ed a condizione che i dati non permettano l’identificazione dell’unità statistica.

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L’Accesso Civico e la piena realizzazione del Governo Digitale rappresentano la base su cui poggia la necessità, oggetto della presente analisi, di rivedere il modo di agire delle Università in merito alla pubblicità del novero dei Laureati.

Il panorama universitario odierno a fronte anche del principio dell’Autonomia dei singoli Atenei risulta poliforme:

  • Singole Facoltà che rendono direttamente pubblici i dati dei Laureati con titolo della tesi relatore etc. a partire da date recenti.
  • Università che danno possibilità, su richiesta specifica da parte di Enti o Aziende, di rendere i dati sui Laureati per finalità di ricerca lavorativa.
  • Università che prevedono forme di accesso ai dati dei laureati sempre per finalità lavorative con profilazione e visione on line dei CV in rigoroso anonimato.
  • Università, come già detto, che pubblicano i dati anagrafici dei Laureati per finalità archivistica nei Libri on line degli Annuari.
  • Università, ed è il caso in assoluto più frequente, che non pubblicano alcunché e rendono accessibili i dati sui Laureati solo su richiesta motivata da parte di un portatore di interesse diretto e motivatamente, sulla base della Legge 241/1990.

In buona sostanza, in carenza di una previsione normativa ad hoc, la prassi ordinaria confermata dalla Giurisprudenza, è  quella dell’accesso motivato sottoposto a rigorosi limiti in ordine alla tutela della riservatezza: nella prassi, il possesso della Laurea appare essere trattato quasi alla stregua di un dato sensibile, pur non rientrando nel loro novero tassativo.

Per l’Accesso è necessario essere portatori di un interesse diretto e legittimo, quale risulta essere quello dei genitori nei confronti dei figli ex art. 30 Cost. oppure quello delle PA nell’esercizio dei poteri di controllo, oppure dei soggetti a vario titolo coinvolti in procedimenti giudiziari: così può essere, in un procedimento di separazione giudiziale, l’interesse del coniuge, legittimato dal Giudice, a conoscere i dati per la costituzione delle prove inerenti le condizioni relative all’altro (ex similis, per le condizioni economiche vedasi giurisprudenza che prevede l’accessibilità al CUD – C.d.S. n. 2472 14 maggio 2014 )

Più specificatamente, in base alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003, il possesso della Laurea non può essere identificato come Dato Sensibile, vista la tassatività dei casi,  ma può al limite rientrare nella fattispecie dei Dati Semisensibili, la categoria di dati intermedia ove permane una particolare necessità di tutela che li distingue dai dati ordinari ma non li sottopone ai vincoli stringenti dei dati sensibili e che presentano «rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato,in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare (…)» (art. 17, comma 1, Codice privacy).

Tra questi vengono identificati, su indicazione del Garante e della dottrina, ad esempio, i dati finanziari del soggetto come quelli contemplati nelle centrali rischi.

Ma, a parere dello scrivente, nella fattispecie dei dati relativi alla Laurea, rientrano nella categoria dei Dati Semisensibili esclusivamente le Votazioni delle medesime.

Già nel 2010, peraltro lo stesso Garante della Privacy, nella Guida “La privacy tra i banchi di scuola”, a riguardo degli Esami di Stato, evidenziava che “non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti (…) gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza”.

Il Dato relativo al mero possesso del Titolo di Studio non risulta essere un dato sensibile o semisensibile tale da ostare l’accesso (soprattutto nel quadro del “nuovo” Accesso Civico) e tantomeno tale da ostare alla pubblicazione On Line dei dati essenziali e cioè:

  • nome e cognome,
  • data di nascita,
  • Laurea Specialistica o Diploma di Laurea,
  • Anno Accademico di conseguimento.

Si deve correttamente prevedere un filtro per i motori di ricerca generalisti così da render visibile il Dato della Laurea esclusivamente attraverso i Portali delle Università; ciò rappresentando una necessità ben sostenuta dal Principio di Pubblicità e della necessità di tutelare la Pubblica Fede prestata da coloro ai quali il cittadino laureato si rivolge con il titolo di Dottore.

Tanto più che la pubblicazione avrebbe come effetto quello di stemperare il perpetrarsi di reati di Usurpazione di Titolo o di Onorificenze ex art. 498 C.P. sui quali insistono quasi sempre i conseguenti ben più gravi reati di Truffa ex art. 640 C.P.

Si sovvertono, in tal modo ed in generale, i rapporti di forza tra segretezza e pubblicità dell’agere amministrativo: la pubblicità diviene la regola, la segretezza mera eccezione. non soltanto nell’espressa affermazione dei principi di democrazia, di tutela della Persona e di Uguaglianza (art. 1, 2 e 3 Cost.) e delle regole di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 e 98 Cost.), ma anche nella più generale garanzia delle Libertà che valgono a caratterizzare in senso democratico il rapporto Cittadino-Autorità.

Il Cittadino si trasforma da Soggetto attivo unicamente partecipante al procedimento in cui propri interessi sono in gioco a Soggetto attivo che partecipa diffusamente al controllo di democraticità dell’attività amministrativa uti singuli oppure assieme ad altri cittadini.

Le modalità con le quali ciò avverrà potrebbero comportare, di converso, problemi organizzativi-gestionali alle PA ormai private dell’autoritatività unilaterale figlia dell’Amministrazione tradizionale cartacea. Ciò in relazione alle carenze di organico e professionalità, sempre più evidenti e cronicizzate, nonchè per la carenza di fondi per la realizzazione delle infrastrutture telematiche che potrebbero produrre una vera e propria paralisi amministrativa.

Una trasparenza e partecipatività così estesa necessita di un’Amministrazione preparata ove l’accesso abbia forme tecnologiche di realizzo appropriato ed immediato nell’ottica di un’automazione completa e di un recedere dell’intervento umano nei procedimenti amministrativi.

Qui App e Social Network profilano il nascere di una nuova evidenza giuridica amministrativa di tali strumenti tali da stemperare l’individuazione anche fisica del portatore di interesse e del Responsabile del Procedimento: non è fantascienza se si pensa  all’App “Controllo Veicoli” oggi liberamente scaricabile che permette di consultare in maniera facile e veloce gli archivi online della Polizia di Stato e del Ministero dei Trasporti per verificare se un veicolo risulta rubato e se è assicurato attraverso il numero di targa del veicolo.

In tale caso si partecipa collettivamente e diffusamente ad una gestione informatica di dati per i quali, nell’amministrazione cartacea “novecentesca”, si doveva provvedere ad istanze motivate per la consultazione degli archivi, anche a partire dagli anni ’80, con il grado di evoluzione informatica di quei tempi, che era condizionata da un interesse esclusivo del richiedente (es. un sinistro stradale). Ora con l’App e il Portale dedicato invece è possibile essere partecipi ad attività di indagine di Polizia come il reperimento di un veicolo rubato.

In questo scritto, avente valore propositivo quanto alla pubblicazione degli elenchi dei Laureati nei Siti delle Università, abbiamo visto la descrizione del panorama normativo vigente e abbiamo visto, de iure condendo sul Principio di Trasparenza,  come la Pubblicità degli atti risulta essere la regola e l’omissione l’eccezione motivata, abbiamo visto nell’ultimo scorcio la modificazione concettuale del Procedimento Amministrativo in senso telematico rispetto a quello cartaceo.

Ora è possibile definire una piena giustificazione della necessità di Pubblicazione degli elenchi dei Laureati, enunziando le seguenti caratteristiche che potrebbero derivare da una previsione normativa generale ad hoc la quale darebbe maggiore forza legittimante ad una pubblicazione già in nuce pienamente giustificata dal quadro normativo vigente:

  • Vanno pubblicati esclusivamente i dati anagrafici, nome e cognome, data di nascita, Anno Accademico di conseguimento e Titolo di Studio, senza votazione del medesimo.
  • Vanno previsti filtri per i motori di ricerca tradizionali tali da permettere ricerche unicamente attraverso i Portali istituzionali delle Università.
  • Va prevista, così come avviene per gli Ordini degli Avvocati, attraverso il portale del Consiglio Nazionale Forense, una raccolta unitaria degli Elenchi di tutte le Università attraverso organi interuniversitari o il M.I.U.R., che facciano da “contenitore complessivo”.
  • Vanno sottoposti al regime dei Dati Semisensibili, con tutti i limiti inerenti la tutela della riservatezza ed il rigoroso limite all’accessibilità ai portatori di interessi giuridicamente rilevanti, i dati relativi alle votazione di Laurea ed al novero nonché alla votazione dei singoli esami ed in generale al curriculum studiorum.
  • Va data la possibilità, previo necessario Consenso in base all’art. 23-24 L. Privacy, di pubblicare la votazione di Laurea ed il novero degli esami sostenuti con la relativa votazione: ciò avviene attualmente in Università come la Bocconi in cui i dati curriculari degli Studenti e dei Laureati sono resi accessibili ad Imprese o Amministrazioni che lo richiedono attraverso un accreditamento telematico per finalità lavorative/professionali.

Con tali caratteristiche e condizioni verrebbe meno la ragione d’essere di una omissione da parte della maggior parte delle Università ormai retaggio di un passato recente temporalmente, ma remoto dal punto di vista soprattutto culturale, ove la condivisione, l’accesso, l’interscambio e la fruizione dei dati informatici rappresenta la normalità.

La digitalizzazione condiziona la trasformazione dei Diritti e Doveri Amministrativi, sottesi al controllo democratico delle Istituzioni e all’accessibilità totale alle stesse da parte dei Cittadini.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e Trasparenza in coordinamento con il Garante per la Privacy, la Commissione Nazionale per l’Accesso, l’AGID ed il M.I.U.R., potrebbero essere gli attori principali deputati a dare impulso e sostegno tecnico alla pubblicazione degli elenchi dei Laureati, ponendo la stessa come Obbligo delle Università e come Diritto Diffuso della Collettività.

Le singole Università, dal loro canto, dovrebbero adottare forme regolamentari nell’esercizio della propria Autonomia, in coerenza con il nuovo quadro normativo generale.

 

 

Giampaolo Teodori

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