Guida Stato di Ebrezza: quando si può rifiutare l’esame del tasso alcolemico?

Redazione 28/03/16
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In generale, ogni conducente di un veicolo che viene coinvolto in un incidente stradale può rifiutarsi di sottoporsi all’esame del sangue per verificare il tasso alcolemico.

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Attenzione, però, perché questa facoltà non viene concessa nel momento in cui il suddetto conducente, conseguentemente al sinistro stradale, viene sottoposto a cure mediche. Infatti se si verifica una simile circostanza, l’esame del tasso alcolemico richiesto dagli organi di polizia giudiziaria viene direttamente svolto dalle strutture sanitarie coinvolte, la quali poi ne rilasciano l’annessa certificazione.

ESAME TASSO ALCOLEMICO: QUANDO IL CONDUCENTE NON PUO’ RIFIUTARSI?

In presenza di specifiche circostanze, l’orientamento della giurisprudenza prevede che l’accertamento del tasso alcolico, effettuato dalle strutture sanitare su richiesta degli organi di controllo, può essere adoperato per accertare l’eventuale guida in stato di ebbrezza, in maniera del tutto svincolata e indipendente dalla concessione del consenso o meno da parte del conducente coinvolto nel sinistro.

Le circostanze che rendono legittimo il verificarsi di questo iter sono:

1) il coinvolgimento in un incidente stradale;

2) la necessità di dover svolgere cure mediche per il conducente (dietro valutazione discrezionale delle figure sanitarie).

Inoltre, dal momento che l’acquisizione dell’esito del prelievo ematico viene prevista dalla legge, non risulta  necessario, a tutela del diritto alla difesa, che al conducente interessato venga preventivamente comunicata la facoltà di nominare un avvocato.

A convalidare questo generale principio alcune sentenze della Corte di Cassazione, e nello specifico la sentenza n. 2535/16 del 21 gennaio 2016 e la sentenza n. 1546 del 27 gennaio 2016. Con la prima pronuncia, in particolare, la Corte ha affermato che nelle circostanze in cui il rifiuto dell’esame alcolemico non viene concesso al conducente, quest’ultimo se procede comunque a non autorizzare il prelievo ematico, sottraendosi quindi ai relativi accertamenti imposti dal codice della strada, con un’unica azione, viola varie disposizioni implicanti sanzioni amministrative.

Se ne deduce, pertanto, che in questi casi scatta l’automatica applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, che viene poi aumentata fino al tre volte tanto.

ESAME TASSO ALCOLEMICO: COME PUO’ DIFENDERSI IL CONDUCENTE?

Citando, però, la seconda sentenza della Cassazione sopra menzionata si arriva ad una conclusione in parte diversa.

La Corte ha, infatti, precisato che, in merito all’avviso da comunicare al conducente circa la facoltà di potersi fare assistere da un avvocato, nel caso in cui ai medici presso cui sia stato soccorso lo stesso conducente del veicolo coinvolto nell’incidente stradale venga richiesto il prelievo ematico per accertare la sussistenza o meno del reato di guida in stato di ebbrezza, “al trasgressore, previa informazione della finalità per cui è effettuato, deve essere dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia”.

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