Gestore telefonico inadempiente: come difendersi?

Redazione 15/03/16
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Sia per il lavoro che per la gestione quotidiana della vita sociale, l’utilizzo della tecnologia informatica e dei servizi telefonici e digitali rappresentano tecniche di comunicazione oramai indispensabili. Per questa ragione, i disservizi che derivano da una compagnia telefonica possono motivare una richiesta di risarcimento danni da parte dell’utente.

COME DIFENDERSI DA UNA COMPAGNIA TELEFONICA INADEMPIENTE?

Sarà capitato anche a voi di essere “imbrogliati” da una compagnia telefonica, che dopo avervi spinto a cambiare tariffa o gestore dietro un’allettante offerta promozionale vi ha costretti, magari per periodo anche piuttosto lungo, a rimanere sprovvisti sia di linea telefonica che di ADSL, pur continuando a inoltrare puntualmente l’addebito delle relative bollette.

In questi casi, o così come nel caso si verifichi un disservizio o un malinteso contrattuale, è sempre buona norma conservare bollette e documentazione rilasciata dal rispettivo gestore telefonico. Si consiglia di prendere contatti con il relativo call center denunciando, almeno via telefonica, quanto accaduto procedendo, poi, non appena possibile, a farlo per iscritto, preferibilmente mediante Raccomandata A/R anticipata via fax.

Se entro un periodo di tempo relativamente breve, si parla di qualche giorno, i problemi segnalati non sono stati risolti prolungando, quindi, ulteriormente il disservizio, interviene la normativa in quanto viene previsto un indennizzo a favore dell’utente per ogni giorno di guasto o disservizio ingiustificato. E’ bene sapere che tale indennizzo, sempre se richiesto, viene computato nella fattura successiva, mediante un trasferimento sulla quota da versare.

INDENNIZZO E RISARCIMENTO DANNI SONO LA STESSA COSA?

La risposta a questo quesito è negativa in quanto l’indennizzo si diversifica dal risarcimento danni patrimoniali e morali, che l’utente può richiedere alla stessa compagnia telefonica per non aver potuto usufruire dei servizi telefonici e telematici, sebbene se ne continuino a pagare i costi: della serie “oltre al danno anche la beffa”. Lo stesso Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso che Internet debba essere considerato alla stregua di un diritto fondamentale dell’uomo, e in quanto tale richiamandolo espressamente nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e del cittadino.

DANNO DA DIVARIO DIGITALE: IN COSA CONSISTE?

Anche nei tribunali nostrani, ha iniziato a farsi strada questa nuova tipologia di discriminazione sociale aprendo le porte conseguentemente ad una nuova forma di disagio risarcibile: il cosiddetto danno da digital divide o divario digitale. Si tratta del divario che sussiste “tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (soprattutto Internet e pc)” e chi invece ne è escluso, sia parzialmente che completamente.

Questa nuova forma di disparità digitale, a cui recentemente hanno fatto richiamo gli organi di Giustizia nazionali, consiste infatti nell’impossibilità di poter esercitare il diritto alla comunicazione di cui si faceva menzione a inizio articolo, diritto che consiste anche nel poter accedere liberamente e in maniera costante ai servizi telefonici, oltre che ovviamente telematici.

OLTRE AL DANNO PATRIMONIALE ANCHE UN PREGIUDIZIO MORALE?

Ne deriva, quindi, che la compagnia telefonica che risulta inadempiente nel servizio di fornitura telefonica e di accesso alla rete Internet (linea ADSL) configura a carico dell’utente, in aggiunta al danno patrimoniale per l’indebito mancato utilizzo, anche un pregiudizio morale, di natura cioè non precisamente economica ma comunque monetizzabile e dunque adeguatamente risarcibile dal punto di vista pecuniario.

A conferma di ciò, si riporta l’accoglimento (GdP, Reggio Emilia sent. del 27 febbraio 2008) della richiesta risarcitoria da parte di un soggetto che, avendo un parente (nello specifico il fratello) residente all’estero, proprio per via del mezzo elettronico era riuscito a riprendere e mantenere i rapporti familiari grazie alle costanti conversazioni video effettuate sfruttando Internet, il quale, per via di un’immotivata interruzione della connettività per oltre 6 mesi aveva conseguentemente subito anche l’interruzione della comunicazione affettiva.

Sullo stesso piano l’accoglimento (GdP, Pisa sent. del 26 marzo 2009) della richiesta di risarcimento da parte di un docente universitario che, rimasto privo di connettività Internet per oltre 8 mesi, ha lamentato e comprovato di aver subito per via del disservizio significative ripercussioni professionali, essendo costretto ad interrompere le quotidiane attività telematiche che era solito svolgere appunto in ambito accademico.

L’ultima sentenza a riconoscere il risarcimento è datata 30 luglio 2012 (GdP, Trieste sent. n. 587) con la quale una madre di famiglia, con tre figli adolescenti e studenti a carico, rimasti sprovvisti di telefono e ADSL per un arco temporale di circa 4 mesi, ha richiesto ed ottenuto il risarcimento dal gestore telefonico per l’avvenuta impossibilità a comunicare e ad accedere a tutti i realtivi servizi telematici.

 

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