Libretto Postale o Bancario: come cambia il limite di deposito e trasferimento?

Redazione 11/03/16
Scarica PDF Stampa
In materia di libretti bancari o postali, come spiegato dagli esperti dell’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016, anche dopo il 1° gennaio, è vietato detenere un libretto bancario o postale al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, essendo il limite massimo autorizzato, come in passato, pari a 999,99 euro. Il discorso, invece, cambia per il trasferimento dei libretti, per il quale è entrato in vigore il nuovo limite di 3mila euro.

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI E LE DISPOSIZIONI FISCALI PER IL 2016 NEL SEGUENTE MANUALE:

E’ possibile, quindi, effettuare un trasferimento di due o più libretti, anche in maniera contestuale e nei confronti del medesimo soggetto, a patto però, come detto, che l’importo complessivo non superi la nuova soglia di 2.999,99 euro.

PER APPROFONDIRE VAI ALLO SPECIALE SULLA LEGGE DI STABILITA’ 2016

COME CAMBIA DAL 2016 IL LIMITE DI DEPOSITO DEL LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE?

VAI ALLO SPECIALE SU NUOVI LIMITI UTILIZZO CONTANTE

La legge di Stabilità 2016 ha alzato il tetto massimo per l’utilizzo del denaro contante da 1.000 a 3mila euro. In base alla finanziaria, l’analogo limite viene anche a riguardare il trasferimento dei titoli e dei libretti al portatore. La riforma, però, riguardo i limiti di deposito sui predetti libretti, non è intervenuta a variare la disciplina previgente.

Anche dopo il 1° gennaio 2016, infatti, viene vietata la detenzione di un libretto di risparmio al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro. La soglia dei 3mila euro, infatti, non si applica al deposito contenuto nei libretti, bensì soltanto al rispettivo trasferimento da un soggetto ad un altro.

In questo modo, quindi, la legge di Stabilità per il 2016 non ha modificato la normativa del 2007 attinente i depositi sui libretti dove si chiarisce come il “saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille” (Art. 49 co. 1 D.lgs. n. 231/2007).

COME CAMBIA DAL 2016 IL LIMITE AL TRASFERIMENTO DEL LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE?

Il discorso cambia per quanto riguarda, invece, il trasferimento dei libretti, essendo la nuova soglia di 2.999,99 euro, introdotta con la legge di Stabilità 2016, applicabile anche al trasferimento di libretti di deposito bancario o postale al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, anche se ciascuno di questi strumenti, preso singolarmente, dovrà essere più basso di 1.000 euro.

Gli esperti delle Entrate hanno, infatti, chiarito che non verrebbero violate le norme in materia di antiriciclaggio nel caso in cui, ad esempio, si verificasse il trasferimento di 3 libretti al portatore nei confronti del medesimo soggetto il cui saldo (per ciascun libretto) dovesse ammontare a 900 euro, dal momento che l’importo complessivo trasferito (nel qual caso 2.700 euro) non arriva a superare la soglia di circolazione del contante, oggi fissata a 2.999,99 euro.

 

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento