Allarme immigrazione: quando il cittadino extracomunitario può entrare in Italia?

Redazione 11/03/16
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di Guido Savio

IL SEGUENTE TESTO E’ TRATTO DAL VOLUME “Immigrazione, asilo e cittadinanza”:

Le condizioni d’ingresso legale in Italia dei cittadini di paesi non aderenti all’UE sono dettate dall’art. 4, c. 1, d.lgs. 286/1998 (di seguito denominato t.u.i. – testo unico dell’immigrazione) e dall’art. 5 del c.d. “Codice delle frontiere Schengen”, cioè il reg. (CE) 15 marzo 2006, n. 562/2006 “Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone”. Trattasi di disposizioni che si integrano tra loro e che stabiliscono le condizioni d’ingresso legale dei cittadini stranieri in Italia e nell’area Schengen: ogni ingresso effettuato al di fuori delle condizioni previste deve considerarsi illegale, fatta salva la sussistenza di eventuali condizioni d’inespellibilità ai sensi dell’art. 19, t.u.i.

Per entrare legalmente in Italia (e nell’area Schengen) il cittadino extracomunitario deve:

  • essere in possesso di un passaporto in corso di validità, o di un documento equipollente;
  • essere in possesso del visto d’ingresso rilasciato dalla autorità diplomatiche o consolari italiane nel paese di origine dello straniero, salvo i casi di esenzione da visto;
  • entrare in Italia attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti (valichi terrestri, marittimi e aeroportuali), salvi i casi di forza maggiore;
  • giustificare lo scopo del soggiorno e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata del soggiorno che per potere fare rientro nel paese di origine o di provenienza, a meno che non dimostri di essere in grado di ottenere legalmente tali mezzi, come nel caso di ingressi per lavoro subordinato o autonomo;
  • non essere segnalato nel Sistema d’informazione Schengen (SIS), che è una banca dati a disposizione anche delle polizie di frontiera dei paesi dell’area omonima in cui vengono inseriti i nominativi delle persone espulse, pericolose o indesiderate, ai sensi dell’art. 96 della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen. Pertanto, non può fare ingresso in Italia, ai sensi dell’art. 4, c. 6, t.u.i., anche lo straniero attinto da un provvedimento di espulsione italiano corredato da un divieto di reingresso (e per tutta la durata del divieto stesso) salvo che ottenga la speciale autorizzazione del Ministero dell’interno di cui all’art. 13, c. 13, t.u.i., ovvero che sia spirato il termine del divieto di reingresso indicato nel provvedimento espulsivo;
  • non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell’UE ;
  • lo straniero che si presenti ai valichi di frontiera privo dei requisiti richiesti deve essere respinto ai sensi dell’art. 10, c. 1, t.u.i.

Ovviamente, è da considerarsi illegale anche l’ingresso avvenuto con documentazione falsa, contraffatta o comunque illegalmente ottenuta, cioè ogni ingresso effettuato con una veste di apparente regolarità, ma in realtà in frode alla legge, in tali casi l’intento fraudolento viene scoperto successivamente all’ingresso a seguito di indagini nell’ambito di procedimenti penali per favoreggiamento dell’immigrazione illegale (art. 12, c. 1 e 3, t.u.i.) o di altri illeciti penalmente rilevanti.

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