Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con nipoti minorenni

Redazione 10/03/16
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di MICHELE ANGELO LUPO

IL SEGUENTE TESTO E’ TRATTO DAL VOLUME “La nuova disciplina della filiazione”:

Il decreto legislativo n. 154 del 2013 ha introdotto un’importante novità per quanto attiene il rapporto tra minori e nonni. Il nuovo art. 317 bis c.c., alla rubrica “Rapporti con gli ascendenti”, sancisce il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Per parte della dottrina, la nuova disciplina sarebbe poco innovativa, in quanto il comportamento del genitore che impedisca al figlio di mantenere rapporti con gli ascendenti o con altri parenti si concreterebbe in un abuso della potestà genitoriale già censurabile a norma dell’art. 333 c.c.95. Altri autori, per converso, osservano che non necessariamente il giudice chiamato ad intervenire ai sensi del nuovo art. 317 bis c.c. dovrebbe mettere in discussione l’esercizio della responsabilità genitoriale, emettendo provvedimenti limitativi o sanzionatori nei confronti dei genitori96. In effetti, la nuova norma segna un importante cambio di impostazione rispetto all’esperienza precedente, in cui ai nonni era negato un simile diritto e si prevedeva piuttosto una tutela “mediata”, tramite l’affermazione di un diritto dei minori ad avere rapporti significativi con ascendenti ed altri parenti.

Degli aspetti processuali della nuova disciplina si occupa il comma 2° dell’art. 317 bis c.c., con la previsione di una legittimazione dell’ascendente, al quale sia impedito l’esercizio del diritto di avere rapporti significativi coi nipoti minorenni, a ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale dei minori stessi affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse di questi ultimi.

Tale azione viene esercitata con le forme dell’art. 336, secondo comma, c.c.

Anche tale norma è stata peraltro oggetto di innovazione da parte del decreto di fine 2013, con l’inserimento (forse non indispensabile) della frase: “dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”. Si è così eliminato ogni dubbio in merito al fatto che anche in questo procedimento il nipote minorenne deve avere l’occasione di fare sentire la sua voce.

La competenza su tali azioni è stata attribuita (forse in modo incoerente con la riforma dell’art. 38 disp. att. c.c. di fine 2012)97 al Tribunale per i minorenni. Da tale attribuzione di competenza deriva la possibilità che il procedimento azionato dagli ascendenti penda simultaneamente ad un giudizio sulla crisi dei genitori del nipote, senza possibilità di coordinamento tra i due processi.

Al giudizio dovranno necessariamente partecipare i genitori dei minori o comunque i soggetti che esercitino la responsabilità genitoriale, sul presupposto che, di norma, saranno proprio questi ultimi (o almeno uno di loro) ad impedire agli ascendenti il diritto di tenere rapporti coi nipoti.

Come corollario del diritto di azione oggi previsto in favore dei nonni, si può concepire un “diritto” di questi ultimi anche ad intervenire nel procedimento già pendente tra i genitori del minore, per vedersi riconoscere, ad esempio, un autonomo calendario di visite a quest’ultimo, così superando il recente orientamento della Cassazione, di segno contrario. A tale soluzione (senz’altro corretta sul piano sostanziale), peraltro, sul piano procedimentale, possono opporsi tre considerazioni: in primo luogo, l’attribuzione della competenza per le azioni ex art. 317 bis c.c. al Tribunale per i minorenni piuttosto che al Tribunale ordinario avanti al quale saranno normalmente pendenti i procedimenti tra i genitori in cui i nonni possano volere intervenire. Inoltre, si deve considerare la diversità tra il rito previsto dal combinato disposto degli artt. 317 bis e 336, comma 2° c.c. e quello applicato nei procedimenti di separazione e di divorzio.

Infine, si possono prospettare questioni di incompetenza territoriale (non necessariamente il procedimento della crisi matrimoniale sarà proposto nel foro di residenza abituale del minore). Ove tali profili dovessero essere ritenuti non superabili (anche nel prisma dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo), si dovrebbe continuare a negare la possibilità per i nonni di intervenire nei procedimenti tra i genitori in relazione ai figli.

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