Patente di guida revocata a seguito di sinistro stradale per guida stato di ebbrezza

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Leggendo l’ordinanza emessa dal T.A.R. della Lombardia Sez. I di Brescia in data 02/02/2016, n. 117, si apprende che l’istituto della revoca della patente di guida, disposta per aver cagionato un incidente stradale in guida in stato di ebbrezza, non può avere durata superiore al triennio e decorre dal momento dell’accertamento dell’infrazione.

La sentenza è stata emessa a seguito di un sinistro stradale, causato dal conducente alla guida del veicolo in stato di ebbrezza, con la conseguente condanna di cui all’art. 186 del Codice della Strada.

Con questa ordinanza i Giudici amministrativi si pongono in netto contrasto con quanto stabilito dalle due Circolari Ministeriali che seguono:

Circolare Prot. 29675 del 21/12/2015 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Titolo/Oggetto: Art. 219, comma 3 ter, del C.d.S. – Ordinanza n. 19572/2015 del 28.09.2015 del Tribunale di Firenze

Si fa seguito alle circolari n. 15040 del 07 luglio 2014 e n. 14549 del 18 giugno 2015 per trasmettere l’Ordinanza del Tribunale di Firenze n. 19572/2015 relativa alla interpretazione dell’art. 219, comma 3ter del C.d.S.. Tale Ordinanza avvalora la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle circolari sopra citate e sostenuta dal Ministero dell’Interno che fa decorrere il termine triennale per riconseguire la patente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale. Le motivazioni di detta Ordinanza risultano fondate su una interpretazione strettamente giuridica della norma e non, come in alcune decisioni sfavorevoli, su circostanze di fatto (tempi del processo, ecc. ) che non possono costituire fondamento di una decisione giurisdizionale a scapito della norma oggetto del giudizio.

Sul piano logico appare dirimente il fatto che i tre anni per il riconseguimento della patente devono decorrere dalla revoca e non possono precederla. Conseguendo la revoca alla sentenza penale passata in giudicato anche i tre anni per il riconseguimento devono decorrere dalla detta data. Altrimenti si farebbero decorrere i tre anni per il riconseguimento da un momento in cui la patente non è stata ancora privata definitivamente di validità ed efficacia.

Pertanto si ritiene che, in attesa di ulteriori decisioni da parte dei massimi Organi giurisdizionali, anche la detta Ordinanza possa essere utilmente utilizzata per la difesa dell’Amministrazione nei giudizi relativi ai provvedimenti di cui all’art. 219, comma 3ter. Si pregano Codesti Uffici di segnalare alla scrivente ulteriori decisioni sulla questione di rilevante importanza.

Circolare Prot. 938 del 18/01/2016 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Titolo/Oggetto: Art. 219, comma 3 ter, del C.d.S. – Ordinanza n. 4709/2015 del 02.09.2015 del Tribunale di Como

Si fa seguito alla circolare n. 29675 del 21.12.2015 per inviare una ulteriore favorevole Ordinanza in materia di interpretazione dell’art. 219, comma 3ter del C.d.S. emessa dal Tribunale di Como, II Sez civile. Dalla detta Ordinanza, in linea con la posizione dell’Amministrazione, si evince una precisa differenziazione fra revoca e sospensione nonché una puntuale individuazione del dies a quo, dal quale far decorrere il termine triennale per il riconseguimento della patente, nella data del passaggio in giudicato della sentenza o decreto penale di condanna. Tale ordinanza, quindi, avvalora la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle precedenti circolari e sostenuta dal Ministero dell’Interno. Anche tale ordinanza evidenzia che il riconseguimento della patente presuppone la revoca della stessa che, ai sensi dell’articolo 224, consegue ad una sentenza irrevocabile di condanna. Si rileva altresì che la detta decisione fornisce una interpretazione logico-sistematica della norma e non si fonda su considerazioni extragiuridiche (lunghezza dei processi, ecc. ) non consentite. Di tanto si da informazione ai fini di dotare Codesti Uffici di ulteriori elementi di difesa nei giudizi in materia di applicazione dell’art. 219, comma 3ter. Ai fini della diffusione delle informazioni in merito si ribadisce l’importanza della comunicazione alla scrivente di rilevanti sentenze in materia. Ci si riserva di fornire nuove indicazioni circa la giurisdizione competente in materia di provvedimenti di diniego al rilascio alla luce delle recenti decisioni di alcuni Tar.

Come è evidente, in entrambe le circolari si cita il disposto di cui all’art. 219 del Codice della Strada che cosi recita: “art. 219 Revoca della patente di guida

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.”

Inoltre, nella circolare del 2016 riporta quanto espresso dall’art. 224, Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente.

In esso si legge che a seguito dell’emissione della sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e ne da’ comunicazione al competente

Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Ritornando all’ordinanza del T.A.R. Lombardia si apprende che, secondo i Giudici, il tempo di inibizione collegato alla revoca può infatti essere inteso come la durata massima della sospensione. Pertanto, il cumulo di queste sanzioni non può eccedere il risultato sostanziale di quella più grave, ossia la revoca, come sancita del già richiamato art. 219 comma 3ter:” nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”.

Redazione MotoriOggi

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