Pensione, Settima Salvaguardia: tempo fino al 1° marzo. Come fare per non restare esclusi?

Redazione 26/02/16
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Per chi ha intenzione di andare in pensione con i requisiti pre-Riforma Fornero c’è tempo fino al 1° marzo.

La settima salvaguardia, infatti, “scade” martedì prossimo e ancora nulla è stato anticipato circa eventuali interventi futuri a favore degli esodati e dei lavoratori che appartengono alle altre categorie tutelate.

Coloro i quali, quindi, non riusciranno ad inviare la richiesta per poter fruire di questo beneficio entro il 1° marzo prossimo, saranno costretti a pensionarsi con le ferree disposizioni stabilite dalla legge Fornero, pur figurando tra i lavoratori tutelati. Questo, ovviamente, a meno che non intervenga una prossima Ottava salvaguardia.

Ma vediamo nel dettaglio una sintetica guida su tutto quello che riguarda la Settima salvaguardia, nello specifico i lavoratori tutelati, i requisiti necessari e le domande da presentare.

1) SETTIMA SALVAGUARDIA: QUALI SONO I LAVORATORI TUTELATI?  

Tra le categorie di lavoratori tutelati dall’intervento vi sono:

1.1. lavoratori in mobilità (6.300 posti): fanno parte della suddetta categoria i dipendenti collocati in mobilità o in trattamento speciale edile in base ad accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, o da aziende cessate o con procedure concorsuali. In ambedue i casi, l’attività lavorativa deve risultare cessata entro il 31 dicembre 2014;

1.2. prosecutori volontari della contribuzione (9mila posti): sono i lavoratori che possiedono l’autorizzazione al versamento volontario dei contributi precedente al 4 dicembre 2011,con almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011, oppure un contributo da lavoro effettivo accreditato tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013;

1.3. cessati dal servizio (6mila posti): sono cosiddetti esodati, vale a dire quei lavoratori incentivati all’esodo, cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2012. Appartengono alla categoria anche i soggetti il cui rapporto si è concluso per via di una risoluzione unilaterale, tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;

1.4. lavoratori in congedo per assistenza a figli disabili (2mila posti): sono i dipendenti assenti, nel 2011, con congedo straordinario retribuito, al fine di prestare assistenza a figli portatori di handicap grave (in base alla Legge 104);

1.5. lavoratori a termine (3mila posti): sono i dipendenti a tempo determinato il cui rapporto risulta terminato tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non stagionali e non appartenenti al settore agricolo.

2) SETTIMA SALVAGUARDIA: QUALI SONO I REQUISITI DI ETA’ E CONTRIBUZIONE RICHIESTI?

Ai fini dell’accesso alla settima salvaguardia, i requisiti di età e contribuzione richiesti sono quelli precedenti all’entrata in vigore della Legge Fornero (con relativi incrementati dati dagli adeguamenti alla speranza di vita).

La decorrenza della pensione non è immediata, dovendo invece essere applicate le vecchie finestre mobili.

Circa la decorrenza della pensione, infatti, valutando anche il periodo di finestra, è necessario collocare prima del 6 gennaio 2017, pertanto per arrivare al pensionamento i requisiti di età e contributivi sono:

2.1. quota 97,3 (somma di età e di contributi) con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi, entro il 31 dicembre 2015: in questo caso deve essere applicata una finestra di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti;

2.2. in alternativa, 40 anni di contributi entro il 30 Settembre 2015 (finestra di 15 mesi). In questo caso, con riferimento ai dipendenti del comparto scuola, la data entro cui maturare 40 anni di contributi è il 31 dicembre 2015;

2.3. in alternanza, 65 anni e 3 mesi di età (che per le lavoratrici dipendenti del settore privato sono 60 anni e 6 mesi), congiuntamente ad almeno 20 anni di contributi, entro il 31 dicembre 2015 (finestra di 12 mesi).

3) SETTIMA SALVAGUARDIA: QUALI SONO I REQUISITI PER CHI HA ANCHE CONTRIOBUTI DA LAVORO AUTONOMO?

Per poter accedere alla salvaguardia, i soggetti che possiedono anche contributi da lavoro autonomo, in aggiunta ai contributi da lavoro dipendente, sono tenuti a possedere uno dei seguenti requisiti:

3.1. quota 98,3, con almeno 62 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi, al 30 giugno 2015 (finestra di 18 mesi);

3.2. 40 anni di contributi al 31 marzo 2015 (finestra di 21 mesi);

3.3. 65 anni e 3 mesi d’età (60 anni e 6 mesi per le donne), congiuntamente a 20 anni di contributi, al 30 giugno 2015 (finestra di 18 mesi).

4) SETTIMA SALVAGUARDIA: COME PRESENTARE DOMANDA?

La domanda per accedere alla settima salvaguardia la si può facilmente scaricare dal sito del Ministero del Lavoro, quale allegato alla Circolare recante tutte le istruzioni.

Il modulo della domanda deve essere inviato alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (DTL), insieme al documento d’identità ed alla documentazione, o autocertificazione, che conferma il possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente.

L’invio della domanda deve avvenire tramite posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), o raccomandata con ricevuta di ritorno. Può essere inviata direttamente dagli interessati, oppure dagli intermediari abilitati, come patronati, consulenti del lavoro e commercialisti.

Ai lavoratori viene comunque data la possibilità di fare un’ulteriore domanda all’INPS, direttamente o per il tramite del patronato: tale istanza, tuttavia, non è da considerarsi alternativa a quella da presentare alla DTL, che va inviata entro i termini.

Chi può inoltrare domanda soltanto all’INPS?

Possono farlo, tramite il sito web dell’INPS:

4.1. i lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile;

4.2. gli autorizzati al versamento dei contributi volontari;

4.3. gli iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo.

Il controllo della sussistenza o meno del diritto alla pensione con la salvaguardia, con riferimento alla procedura web del sito dell’INPS, può essere effettuato online dal portale dell’Istituto, o viceversa tramite patronato.

Per chi possiede il codice Pin dell’INPS, l’iter per inoltrare le domande online è il seguente:

1) “Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015”;

2) Gruppo: Certificazione;

3) Sottogruppo: Diritto a pensione;

4) Tipo: Salvaguardia legge 208/2015.

I moduli accessibili sono, infine, ripartiti sulla base della tipologia di lavoratore interessato.

5)  SETTIMA SALVAGUARDIA: COSA FARE IN CASO DI DOMANDA NEGATA?

Nel caso vi sia un provvedimento che nega l’accesso alla settima salvaguardia, i lavoratori interessati hanno diritto a presentare istanza di riesame, presso la sede INPS competente, entro 30 giorni dal momento in cui si riceve il suddetto provvedimento.

In caso di rigetto delle domande inviate alla DTL, il lavoratore richiedente ha la possibilità di effettuare, entro 30 giorni dalla comunicazione, un ricorso amministrativo, avanzando la richiesta di riesame presso la stessa DTL responsabile di aver emesso il provvedimento.

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