Equitalia: come fare domanda per sospendere il fermo auto? Ecco il modulo

Redazione 11/02/16
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Basta un’istanza ad Equitalia e l’auto sottoposta a fermo amministrativo potrà tornare a circolare.

Non si parla di una cancellazione delle generalità fiscali, in quanto questa può avvenire soltanto quando è completato il pagamento del dovuto, bensì di una sospensione del fermo con la quale, tuttavia, si arriverà allo stesso identico effetto: ossia consentire al contribuente di poter continuare ad utilizzare la propria vettura.

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A confermarlo la stessa Equitalia che con la recentissima circolare  n. 105/2016 ha specificato come appunto il fermo amministrativo iscritto sull’auto del contribuente moroso, potrà essere sospeso nel caso in cui il debitore richiederà il pagamento dilazionato e verserà la prima rata.

COME OTTENERE LA SOSPENSIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO DELL’AUTO?

In base a quanto disposto da Equitalia, quindi, il veicolo in questione, anche se non indispensabile per motivi di lavoro, potrà essere sbloccato ed adoperato fino al momento in cui verrà versata l’ultima rata.

Con la normativa appena varata dal Governo, infatti, si va a modificare il precedente Dpr sulla riscossione, che stabiliva che i fermi e le ipoteche già iscritti a carico del contribuente non potessero essere tolti nemmeno autorizzando la rateazione del debito, con l’effetto che nel caso del fermo amministrativo, a differenza della fruizione della casa, non bloccata per via della sussistenza dell’ipoteca, l’auto non avrebbe potuto circolare per il lunghissimo periodo (6 anni) al quale ammontano di norma le rateazioni, nel corso del quale il contribuente, pur versando regolarmente il debito, sarebbe rimasto privo del mezzo.

La nostra Redazione aveva già opportunamente segnalato la questione (Leggi anche:Bollo Auto 2016, mancato pagamento: cosa si rischia?) che, tra gli altri inconvenienti, avrebbe potuto comportare anche un significativo squilibrio nel trattamento dei contribuenti, tra chi rateizzava senza ricadere in alcuna misura cautelare (fermo restando, l’accoglimento dell’istanza e il pagamento regolare della prima rata) e chi invece, pur pagando a rate, avendo già sul collo le ganasce, avrebbe dovuto avere a che fare con il fermo amministrativo fino alla completa estinzione del debito.

COME FARE DOMANDA PER ANNOTARE LA SOSPENSIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO?

Come detto, la legge prevede che i fermi già iscritti alla data di concessione delle rateazioni non possono venire cancellati, anche qualora venga pagata la prima rata del piano.

Nonostante ciò, il contribuente potrà richiedere con apposita domanda l’annotazione della sospensione del provvedimento di fermo amministrativo iscritto, previo consenso rilasciato direttamente dall’agente.

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L’istanza potrà essere inviata solo dopo aver pagato in tempo la prima rata del piano di dilazione (concesso a partire dal 22 ottobre 2015).  A questo scopo è stato presentato un fac simile dell’istanza in cui, oltre ai dati anagrafici, il contribuente deve riportare le informazioni del veicolo di sua proprietà di cui si richiede lo sblocco, con allegata fotocopia della quietanza di versamento della prima rata.

Nel caso in cui la domanda non venga presentata personalmente allo sportello, il richiedente dovrà aggiungere copia del documento d’identità.

Spetterà, poi, ad Equitalia accertare le tre condizioni basilari, e cioè:

1) che la dilazione alla base della richiesta sia stata effettivamente concessa successivamente al 22 ottobre 2015 e non sia decaduta;

2) che la rateazione includa tutte le cartelle, ovviamente non saldate, per le quali è stato trascritto il fermo;

3) che la prima rata del piano sia integralmente pagata, esibendo la ricevuta di versamento.

Se tutte e tre le condizioni saranno rispettate, Equitalia dovrà rilasciare il proprio consenso scritto alla sospensione del fermo.

Entro i 60 giorni successivi, poi, spetterà invece al contribuente recarsi personalmente al PRA per presentare l’autorizzazione di Equitalia all’annotazione della sospensione del fermo.

COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE?

In tale circostanza la sospensione del fermo amministrativo verrà automaticamente revocata.

COSA SUCCEDE SE EQUITALIA NON CONCEDE LA SOSPENSIONE DEL FERMO?

Nel caso in cui Equitalia individui cause ostative al rilascio dell’autorizzazione per sospendere il fermo, provvederà a comunicare per iscritto il rispettivo diniego all’istanza.

L’ufficio, in questo caso, sarà tenuto ad indicare nella risposta la ragione per la quale non è stato possibile dare il consenso. E nel caso in cui il contribuente non ottemperi al versamento del dovuto, l’auto potrà essere pignorata e venduta all’asta.

Il fermo, tuttavia, è bene ricordare che non può essere comunque iscritto sui veicoli strumentali all’attività di impresa o della professione esercitata dal debitore.

Redazione

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