Legge di Stabilità: novità operative nel controllo dell’autotrasporto internazionale

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L’articolo 46-bis, legge 6 giugno 1974, n. 298, “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”, regolamenta il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria.
In particolare, prevede che qualora un veicolo immatricolato all’estero effettui trasporti di cabotaggio, sul territorio nazionale in violazione   delle   disposizioni   di   cui   al regolamento (CE) n.  1072/2009 del Parlamento europeo e   del Consiglio, del 21 ottobre 2009, nonche’ della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano:

  • la sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da  euro  5.000  a  euro  15.000;
  • la sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in  caso  di  reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. 

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all’articolo 214 codice della strada,  è affidato in custodia,  a spese  del  responsabile  della  violazione,  ad  uno  dei   soggetti individuati ai sensi dell’articolo  214-bis, in deroga alle regole generali previste dall’articolo 214.
Trattandosi di veicolo immatricolato all’estero, si applicano le disposizioni dell’articolo 207, codice della strada, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Le medesime sanzioni si applicano  nel  caso  di circolazione  nel  territorio  nazionale  di  veicoli   immatricolati all’estero qualora  sia  riscontrata,  durante  la  circolazione,  la mancata corrispondenza fra le registrazioni del  tachigrafo  o  altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi  dell’articolo  8,  paragrafo  3,  del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche’  nel  caso  in  cui  le  prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo.

REGOLAMENTO (CE) n. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada
Articolo 8
Principio generale
1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.
2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l’autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L’ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.
Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.
3. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente.
Per ogni operazione effettuata, le prove di cui al primo comma comprendono i dati seguenti:
a) il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
b) il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
c) il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
4. Non sono richiesti documenti supplementari al fine di dimostrare l’avvenuto rispetto delle condizioni sancite dal presente articolo.
5. Qualsiasi trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.
6. L’ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed e), non è soggetta ad alcuna restrizione.

Veniamo alle novità del 2016.
Il comma 653, della Legge di Stabilità, introduce l’articolo 46-ter, della legge 6 giugno 1974, n. 298:

Art. 46-ter – (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46-bis, chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non e’ in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All’atto dell’accertamento della violazione e’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che e’ restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e’ affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.

2. La prova documentale di cui al comma 1 puo’ essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.

3. Fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilita’ di verificare la regolarita’ del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Quali sono le novità operative?
Premesso che, a norma dell’articolo 46-bis, nel  caso  di circolazione  nel  territorio  nazionale  di  veicoli  immatricolati all’estero qualora  sia  riscontrata,  durante  la  circolazione,  la mancata corrispondenza fra le registrazioni del  tachigrafo  o  altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi  dell’articolo  8,  paragrafo  3,  del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche’  nel  caso  in  cui  le  prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo 46-bis, al comma 1; secondo la nuova disposizione, chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è’ punito con:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200.
  • la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che e’ restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento

Per l’applicazione della sanzione del fermo amministrativo si applicano le disposizioni dell’articolo 214, codice della strada, in quanto compatibili, ma il veicolo è affidato obbligatoriamente in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del codice della strada (c.d. custode-acquirente, che lo trasporterà presso la depositeria convenzionata).
Trattandosi di veicolo immatricolato all’estero, si applicano le disposizioni dell’articolo 207, codice della strada, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Schematizzando:

Circolazione  nel  territorio  nazionale  di  veicoli  immatricolati all’estero (solo in caso di CABOTAGGIO):

  • Il conducente del veicolo immatricolato all’estero è in possesso delle prove documentali, ma vi è una a mancata corrispondenza tra le registrazioni del tachigrafo  o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali

  • Sul veicolo non sono conservate ed esibite ad ogni controllo le prove stesse

  • sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da  euro  5.000  a  euro  15.000;
  • sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in  caso  di  reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. 
  
 Articolo 46-bis
Legge 6 giugno 1974, n. 298
Trasporto internazionale di merci (in ogni caso):

  • Non essere in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso

  • sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200
  • sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che e’ restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento

   Articolo 46-ter
Legge 6 giugno 1974, n. 298

La prova documentale può essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
Il documento di trasporto, per essere idoneo, deve contenere tutti gli elementi necessari per il buon esito dell’operazione, quindi quantità lorda e designazione delle merci, identità del mezzo di trasporto, luogo e data di partenza e luogo di arrivo; lo speditore può anche essere persona diversa dall’intestatario della bolletta di esportazione, purché siano ben identificati gli altri elementi.
Tra i documenti devono ricomprendersi:

  • la licenza comunitaria (per il trasporti UE)
  • l’autorizzazione CEMT (nei casi previsti e per gli Stati aderenti all’Accordo CEMT)
  • l’autorizzazione bilaterale (nel caso di accordi bilaterali tra gli Stati).
  • L’autorizzazione svizzera.

Qualora il veicolo sia stato posto in circolazione senza essere accompagnato dalla prova documentale ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme vigenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo (sanzione principale penale + sanzione accessoria amministrativa):

  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2,065,00 a euro 12.394,00 (P.M.R. entro 60 giorni da contestazione/notificazione: euro 4.130,00);
  • sanzione accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre  mesi,  ovvero,  in  caso  di reiterazione delle violazioni, la sanzione  accessoria  della confisca amministrativa del veicolo.

Trattandosi di veicolo immatricolato all’estero, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 207, codice della strada, per le modalità di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

M. Massavelli per polnews.it

Redazione MotoriOggi

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