METTERSI NEI PANNI DEL PEDONE PER PREVENIRNE LE CONDOTTE IRREGOLARI: LA CASSAZIONE DETTA TRE REGOLE PER EVITARE LA RESPONSABILITA’ NEL SINISTRO

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Foto di repertorio dalla rete 

C’è finalmente un parametro di riferimento chiaro, anzi ce ne sono tre, per misurare quanta attenzione debba metterci il conducente di un veicolo nell’avvistare l’eventuale presenza di un pedone ed evitare di investirlo. Sul punto si pronunciata la Cassazione Penale con sentenza n. 29799 del 10 luglio 2015.

La decisione, in sostanza, stabilisce la griglia delle verifiche che il Giudice è chiamato ad effettuare prima di tracciare il discrimine tra responsabilità penale o innocenza del conducente. Chi giudica, in primo luogo, dovrà verificare se il conducente avesse ispezionato o meno a dovere la strada sulla quale procedeva o stava per immettersi; secondo, dovrà accertare se questi avesse  mantenuto un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; terzo – e più difficile –  se avesse previsto tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare, proprio dei pedoni.

Capito bene: anche le “regole di comune esperienza” e non solo quelle del codice stradale entrano in gioco a protezione del pedone. Così, osservate le norme giuridiche, anche le massime dell’esperienza assumono significato fino al punto di prevenire gli eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone. Come dire che bisogna immedesimarsi nell’utente debole per capire in che misura ricorre il rischio di comportamenti, genericamente o specificatamente imprudenti, da parte sua. Un tipico caso di imprudenza generica del pedone, ad esempio, è quello di chi si attarda nell’attraversamento quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti. Sono invece specifici obblighi di comportamento quelli prescritti dall’art. 190 cod. strada.  Non che sia una novità perché l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui era stato già a suo tempo statuito dalla quarta Sezione della Cassazione nella sentenza n. 1207 del 30 novembre 1992.

Ma il caso che ha originato questa nuova presa di posizione dell’Alta Corte è piuttosto singolare.
Siamo in Molise. Verso le ore 9,00 l’autista di un autobus di linea si appresta ad uscire a bassissima velocità dal Terminal per immettersi nell’adiacente piazza. Giunto in prossimità dello svincolo di accesso investe – prima con la parte anteriore destra del proprio veicolo e successivamente con la ruota anteriore destra – una donna, la quale, benché subito soccorsa, decede poche ore dopo per grave shock emorragico conseguente alle lesioni subite.
All’autista viene attribuita la responsabilità del fatto perché, pur accortosi di persone ferme lungo il marciapiede destro della sua corsia all’interno del terminal, non aveva arrestato la marcia. E’ un caso di colpa generica, ma anche specifica per aver violato l’art. 140 C.d.S.

Del resto, era stato l’autista stesso a dichiarare che, mentre procedeva a bassissima velocità, incanalato nella corsia che consente l’uscita dal terminal, aveva notato sul marciapiede alla sua destra, diverse persone. Dopo aver dato un colpo di clacson al fine di ottenere la precedenza per poter uscire, aveva rivolto il suo sguardo anche alla sua sinistra, dove c’erano altre autovetture in manovra. Ad un tratto, però, veniva improvvisamente bloccato da un urlo che lo faceva frenare e, in tale circostanza, notava delle persone che gli facevano cenno di indietreggiare. Pur non comprendendone il motivo, aveva fatto retromarcia per qualche metro e solo una volta sceso dal mezzo si accorgeva che a terra si trovava una donna che sanguinava. Aveva aggiunto che non si era accorto di nulla al momento dell’investimento e che non era in grado di riferire se la signora investita fosse o meno sul marciapiede insieme alle persone che aveva avvistato prima di mettere il mezzo in marcia. Quello che poteva affermare con certezza è che la donna non proveniva dalla sua sinistra.

Così, secondo il giudice l’imputato era talmente impegnato a guardare solo alla sua sinistra – nella preoccupazione di ottenere la precedenza che gli competeva rispetto ad altri veicoli inopinatamente presenti in quell’area – che aveva trascurato completamente il lato destro. Per questo si era accorto dell’impatto solo a cose avvenute, essendone allertato solo dalle urla provenienti dall’esterno.
Ma cosa avrebbe dovuto fare quest’autista? Aveva guardato a destra, poi a sinistra e la donna non l’aveva proprio vista. Mentre continuava a marciare sia pure a bassa velocità, poteva tenere sotto sotto costante controllo contemporaneamente tanto il suo lato destro che quello sinistro? Impossibile. Ma proprio per questo – secondo i giudici –  avrebbe dovuto arrestare il mezzo e verificare che almeno uno dei due lati fosse sgombro e libero da pericoli per poter concentrare, allora sì, la sua costante attenzione sull’altro lato. Ecco la regola cautelare che gli si imponeva in quel contesto particolarmente pericoloso per la mancanza di transenne ai marciapiedi e per la presenza di passeggeri di ogni età in movimento. Per quanto riguarda l’eventuale corresponsabilità del pedone rimasto vittima i giudici adoperano un tecnicismo interessante.

La condotta della vittima, bensì colposa e concorrente nella dinamica del sinistro, secondo loro “non poteva assumere efficacia interruttiva del nesso causale con la condotta ascritta all’imputato, non potendo essa considerarsi causa eccezionale, atipica, non prevista e non prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento”. Come dire: è tutta colpa dell’autista del pullman perché se lo poteva aspettare che qualche pedine gli tagliasse la strada in maniera poco accorta. Ed era irrilevante – secondo il giudici – accertare se la vittima fosse o meno con gli altri passeggeri ad aspettare sul marciapiede o stesse piuttosto camminando nella sede stradale parallelamente al marciapiede stesso. Sembrerà strano, ma altrettanto priva di significato è stata giudicata la circostanza – avvalorata dai carabinieri verbalizzanti e dal consulente del PM – che la vittima per la sua bassa statura (1,64 m) non avrebbe potuto essere vista dall’autista del bus neppure se avesse tenuto costantemente puntato il proprio sguardo verso destra. Secondo la Corte, infatti, se il conducente avesse mantenuto costante attenzione verso il lato destro alla distanza egli si sarebbe certamente avveduto della presenza della donna, che procedeva appiedata sul marciapiede o nella sede stradale, ben prima del punto e del momento dell’impatto, e avrebbe pertanto avuto tutto il tempo di prendere le contromisure che la prudenza del caso imponeva.

Troppo bassa la vittima per essere vista? Secondo la Cassazione è inverosimile che possa esistere una parte dell’area da cui l’autobus si muove e in particolare di quella posta a destra, dove salgono e scendono i passeggeri, che l’autista non possa avere sotto il pieno controllo attraverso parabrezza, finestrini e specchio retrovisore. E nemmeno è sostenibile che il conducente non potesse non procedere in avanti, sia pure a passo d’uomo, dovendo liberare la corsia d’uscita dal terminal bus e dare spazio agli altri mezzi in continua entrata e uscita. Una esigenza relativa al traffico veicolare è ovviamente del tutto recessiva rispetto a quella di tutela della vita e incolumità delle persone e non potrebbe giustificare di per sè una carenza di attenzione e cautela a garanzia di tali valori primari: essa comunque non avrebbe reso impossibile nè pericoloso anche un arresto emergenziale del mezzo nel momento in cui fosse stato avvertito per tempo il pericoloso avvicinarsi alla sede stradale del pedone.

Insomma. La regola è fermarsi e guardare, perché la deambulazione del pedone potrebbe essere incerta o ondivaga.
Insomma chi investe un pedone può cavarsela, non per il solo dimostrando una colpa di quest’ultimo, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento.
Guidare e mettersi ne panni di un pedone, la psicologia può aiutare: basta un transfert e la regola stradale è rispettata.

Ugo Terracciano

Dirigente della Polizia di Stato
Docente di Politiche della Sicurezza
presso l’Università di Bologna

Redazione MotoriOggi

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