Il nuovo reato di omicidio stradale: un falso superamento?

Redazione 14/12/15
Scarica PDF Stampa
di Alessia Ciavattini

Ad una prima lettura a caldo del disegno di legge n. 859/1357/1484/1553/B la previsione di un inasprimento dei limiti edittali non sembra essere il frutto di un approfondito studio giuridico sul c.d. “omicidio stradale”.

SI CONSIGLIA IL SEGUENTE EBOOK:

Coloro che auspicavano un superamento della lunga diatriba “colpa cosciente/ dolo eventuale” probabilmente dovranno ricredersi.

L’”omicidio stradale”, approvato nelle sale di Montecitorio, è una fattispecie colposa e con questo fatto i cultori del diritto penale dovranno fare i conti.

Nel nuovo art. 589 bis confluisce il vecchio comma 2 dell’art 589 c.p. nella parte riguardante “la condotta colposa del soggetto che cagiona la morte di un terzo in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, prevedendo una forbice edittale tra due e sette anni.

L’elemento di novità si trova nei successivi commi dove la norma punisce da otto a dodici anni di reclusione chiunque, cagionando la morte di una persona, si pone alla guida in stato di alterazione psicofisica o in stato di ebbrezza alcolica; da cinque a dieci anni di reclusione il conducente che – sempre cagionando la morte di un terzo- abbia superato specifici limiti di velocità, un incrocio con il semaforo rosso, abbia circolato contromano, nonché altre ipotesi di violazioni del codice stradale tassativamente elencate.

Le ipotesi espressamente elencate dal legislatore riguardano modi di essere della condotta, rappresentative di un alto grado di riprovevolezza sociale e di disvalore penale, spesso usati come indici rivelatori del dolo eventuale o della colpa cosciente.

Infatti, tali tassative violazioni del codice della strada  sembrano tutte incentrate sull’alta prevedibilità dell’evento.

Ai fini della configurazione di ogni fattispecie incriminatrice l’elemento oggettivo e soggettivo devono coesistere, perciò ,nel caso in esame, essendo pacifico che le suddette ipotesi tassative non costituiscono un “versari in re illecita”, l’elemento soggettivo colposo deve essere integrato.

Il superamento tra dolo eventuale e colpa cosciente sembra essere solo apparente, poiché la colpa cosciente, atteggiandosi come circostanza aggravante (art 61 n. 3 c.p.), potrebbe essere applicata anche all’omicidio stradale di nuovo conio. E’ tuttavia ben vero che sarà da vedere quale spazio applicativo resti per la suddetta aggravante soggettivo-psicologica

Ma qui altri problemi potrebbero sorgere : i commi II e ss. dell’art 589 bis si atteggiano come circostanze aggravanti o fattispecie autonome?

Sembra che la giurisprudenza e la dottrina avranno molto su cui lavorare; anche sulla nuova diminuente “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza … la pena è diminuita fino alla metà” : un mancato difetto di coordinamento con l’art 41 c.p.?

 VAI ALLO SPECIALE SU OMICIDIO STRADALE

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento