Guida sotto l’effetto dell’alcool il caso del prelievo ematico

Scarica PDF Stampa

In caso di incidente stradale nel quale si accerta che il conducente guida in stato di ebbrezza, l’attuale normativa stradale disciplinata dall’art. 186 e dal 186bis, prevede la possibilità dell’effettuazione della prova alveolare attraverso lo strumento in dotazione o in alternativa la prova ematica.

Nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 46386/15 depositata in cancelleria in data 23/11/2015 è stata presa in esame la fattispecie della prova ematica effettuata presso la struttura sanitaria a seguito di incidente stradale.

L’art. 186 comma 5, modificato dalla Legge 120/2010, prevede che i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

A tal fine, prima di proseguire nella già citata sentenza, è opportuna una riflessione sui commi 3 e 4 del già citato articolo 186, che prevedono la possibilità da parte degli organi di polizia stradale di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Quando gli accertamenti qualitativi risulta un dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento

La quarta sezione penale della Cassazione, ha stabilito nella sentenza già citata, che due sono gli aspetti censuratati dal ricorrente, il primo attiene alla effettuazione del prelievo ematico ospedaliero, a specifica richiesta della polizia giudiziaria, senza consenso del paziente. Il motivo è infondato.

È importante la disamica che segue dove i giudici hanno così sentenziato: “ giova premettere che nel caso in cui il conducente, presumibilmente in stato di ebbrezza, abbia provocato o sia rimasto comunque coinvolto in un incidente stradale e venga condotto presso una struttura sanitaria, gli organi di polizia Giudiziaria possono chiedere l’accertamenti del tasso alcolemico ed ottenere la relativa certificazione, estesa alla prognosi di eventuali lesioni, per verificare se vi sia il superamento del limite soglia ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 186 comma 6 del C.d.S.”

Come anche riportato nel provvedimento, in caso di incidente stradale si possono verificare due fattispecie differenti a seconda che il prelievo ematico venga eseguito nell’ambio di un protocollo medico di pronto soccorso, anche ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure farmacologiche, ovvero a mera richiesta della P.G. qualora i sanitari abbiano ritenuto invece di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico.

Ricorrendo la prima situazione, poiché l’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico è previsto espressamente dalla legge, non è affatto necessario, a tutela del diritto alla difesa, che l’interessato venga avvertito della facoltà di nominarsi un difensore ed un suo eventuale rifiuto al prelievo ematico potrebbe condurre, se informato previamente della finalità del prelievo medesimo, alla configurazione dell’ipotesi di reato di cui al comma 7 del citato art. 186.

Diversamente nella seconda ipotesi, se i sanitari cioè abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e a prelievo ematico, la richiesta degli organi di P.G. di effettuare l’analisi del tasso alcolemico, in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, è illegittima e, quindi, l’eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dal secondo dell’art. 186 C.d.S., laddove la “mancanza di dissenso espresso” equivale ad un atteggiamento positivo dell’interessato rispetto al prelievo anche se verbalmente non manifestato.

Con questa decisione, gli Ermellini, pur se non necessario il consenso da parte del conducente, si doveva provvedere ad avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Per questa fattispecie, il collegio giudicante, si è uniformato alla più recente giurisprudenza della Sezioni Unite (sent. 05.02.2015 n. 5396), “posto che l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. che per il tramite dell’art. 356 c.p.p., richiama gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, di cui all’art. 354 c.p.p. è riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla p.g. sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dell’eventuale stato di ebbrezza, rileva come nel momento in cui tali verifiche vennero effettuate, dovessero ritenersi già emersi a carico del conducente indizi di reità per una fattispecie di tanto che, prima di procedere a tale accertamento indifferibile e urgente, al medesimo avrebbe dovuto essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia“.

Da questa decisione scaturisce che, non essendovi altre prove dello stato di ebbrezza, in quando vi è solamente la prova ematica, essa non può essere utilizzata a tal fine, pertanto, la Corte ha annullato la sentenza d’appello e assolto il conducente perché il fatto non sussiste.

 

Redazione MotoriOggi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento