Pneumatici invernali, è opportuna una riflessione normativa

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Sappiamo che dal 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha uniformato il periodo di vigenza delle ordinanze locali che prescrivono il c.d. cambio dei pneumatici da estivo ad invernale. Detto periodo è fissato tra il 15 novembre al 15 aprile.

Con l’emissione della Circolare n. 1049 del  17/01/2014 avente ad oggetto: Impiego degli pneumatici invernali, il Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti, a seguito delle segnalazioni  pervenute, allo stesso Ente in merito all’uso degli pneumatici invernali in relazione al loro impiego stagionale e all’indice di velocità consentito, ha reso noto che con l’entrata in vigore della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 il periodo interessato dall’obbligo degli pneumatici invernali è quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile.

Vengono rappresentate difficoltà da parte di cittadini e associazioni per quanto riguarda l’approssimarsi delle suddette date in quanto tale obbligo provocherebbe il congestionamento presso gli operatori del settore per soddisfare la richiesta del montaggio di pneumatici invernali.

Al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l’uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95.

Si precisa infine che l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare.

Osservata la normativa nazionale di riferimento, gli enti locali hanno il potere di emanare le proprie ordinanze ai sensi del d.lgs. 267/00 che regolano la circolazione con dotazioni invernali, cioè l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo.

La stagione invernale scorsa ha registrato da parte delle provincie un’emissione dei propri provvedimenti pari al 49% della popolazione. È ben chiaro che detto “ordine”, deve essere reso pubblico attraverso l’utilizzo della segnaletica stradale verticale, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 285/92 e degli artt. 77 e seguenti dal D.P.R. 495/92.

Diversi automobilisti hanno riscontrato delle difficoltà su alcune simbologie e lettere, cerchiamo di sviscerare e risolvere gli eventuali dubbi.

Le gomme termiche o invernali, è una tipologia di pneumatico la cui caratteristica particolare è quella di adattarsi su superfici innevate o fangose, ed in generale su quelle a bassa aderenza.

Ma questi pneumatici sono particolarmente adatti anche solo a basse temperature, perciò su strade urbane nei mesi invernali

Le gomme termiche hanno sostituito gli pneumatici chiodati e stanno sempre più soppiantando anche le catene da neve perché garantiscono condizioni di mobilità e di praticità superiori rispetto alle catene.

Questo tipo di pneumatico deve le sue proprietà a due caratteristiche:

proprietà della mescola, a base di silice

struttura specifica e disegno del battistrada, caratterizzato da scanalature più profonde e dalle ”lamelle”

Gli pneumatici termici migliorano l’aderenza dei veicolo ogni qualvolta la temperatura ambientale scende al di sotto dei 7° C ed indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale.

Le gomme invernali si riconoscono da uno specifico pittogramma impresso sul lato esterno del pneumatico, la cosiddetta spalla: si tratta di fiocco di neve incastonato in una montagna stilizzata.

A fianco del pittogramma sono affiancate le varie caratteristiche.

Bisogna sempre diffidare da chi prova a spacciare per ”invernale” una gomma priva di questo simbolo.

Un errore molto frequente è quello di confondere le gomme M+S ( Mud and Snow, ovvero neve e fango) per pneumatici invernali.

Gli pneumatici M+S possono offrire prestazioni migliori su fondi viscidi rispetto a gomme tradizionali, ma non sono paragonabili alle vere coperture invernali, per il livello di aderenza garantito su strada.

L’attuale Codice della Strada equipara le M+S alle invernali. Chi monta quindi delle gomme M+S è esonerato dagli (eventuali) obblighi di viaggiare con catene a bordo o di montare degli pneumatici invernali.

Il codice di velocità di un pneumatico (a volte indicato come “indice di velocità pneumatici”) indica la velocità massima che quel pneumatico può sopportare.

Nella carta di circolazione  vengono inserite le caratteristiche dimensionali dei pneumatici da utilizzare per il vostro veicolo. Oltre alle dimensioni vi è anche l’indice di velocità.

Nella scelta dei nuovi pneumatici per la propria auto è sempre fondamentale conoscere detto coefficiente.

Il codice della strada consente di installare pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore al codice di velocità indicato sulla carta di circolazione, il c.d. codice di velocità “Q”.

Il codice di velocità indica appunto la velocità massima che uno specifico pneumatico può sostenere.

Esso può essere superiore a quello riportato sulla carta di circolazione, mentre è vietato dotare il veicolo di pneumatici con indice di velocità inferiore a quello raccomandato dal costruttore.

Fanno eccezione pneumatici da neve contraddistinti dalla marcatura M+S, i quali possono essere marcati con un simbolo di categoria di velocità minore rispetto al libretto ma comunque mai inferiore a “Q” ovvero a 160 km/h.

Per essere sicuri dei vostri pneumatici, basta leggere tale indice sul fianco della gomma e confrontarlo con la quello omologato riportato nel documento di circolazione.

La cosa certa è che tra una decina di giorni i vostri veicoli devono essere equipaggiati di pneumatici idonei alla circolazione invernale.

Girolamo Simonato

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