Guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti

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Nuovi test antidroga, a Bergamo anteprima italiana: ritirate subito 3 patenti

Il «pretest» ha margini d’errore più bassi di quelli usati in passato

È di otto patenti ritirate, di cui cinque per abuso di alcol e tre di droga, il bilancio dei controlli organizzati nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia stradale di Bergamo: si è trattato del primo servizio a livello nazionale in cui è stato utilizzato un innovativo dispositivo detto «pretest antidroga» che consente di rilevare già sulla strada se un automobilista ha assunto sostanze stupefacenti.

Su 7 persone sottoposte al test, tre sono risultate positive: si tratta di una donna di 24 anni, positiva a cocaina, cannabis e amfetamina, di un uomo di 27 anni positivo alla cocaina e di un uomo di 32 anni positivo a cannabis e amfetamina. A loro è stata subito sospesa la patente, in attesa che i laboratori della Polizia di Stato confermino i dati: il nuovo «pretest antidroga» dovrebbe avere margini d’errore più bassi dei sistemi adottati in passato.

Complessivamente nel corso del servizio sono state controllate 63 veicoli e 75 persone. Undici quelle positive all’etilometro, a 5 dei quali è stata ritirata la patente (gli altri avevano un valore sotto 0,8 grammi per litro).

Fonte: Corriere della Sera del 7 giugno 2015

L’articolo del noto quotidiano induce ad una riflessione, che sarà oggetto della sessione di studio a Cosenza nella mattinata del 16 ottobre 2015 presso il Palazzo della Provincia dalle ore 11.00 alle ore 13.00 durante i lavori delle giornate del 15/16 ottobre 2015, organizzate dalla Beta Professional Consulting, della 2 edizione del Meeting nazionale della Polizia Locale italiana.

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La guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze psicotrope è causa di numerosi sinistri stradali, da sottolineare che l’attuale codice della strada punisce con sanzioni penali detta condotta di guida.

L’art. 187 al primo comma sanziona chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d), cioè i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

Lo stesso articolo prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della, confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa in quanto compatibili.

Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura dettate dall’attuale normativa stradale.

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Da questo excursus si denota quale è la condotta, cioè il comportamento per il quale il conducente soggiace alla sanzione. Una riflessione non giuridica ma “medica” sulle dette sostanze è d’obbligo, in particolare è importante conoscere i principali effetti che sono: sonnolenza e riduzione della capacità di concentrazione durante la guida; l’allungamento dei tempi di reazione modificando la performance di guida, una persona media ha un tempo di reazione pari ad 1 (uno) secondo; l’alterazione della coordinazione motoria e della capacità di giudizio, infatti quando essi sono fermati spesso discutono con la polizia in modo astratto e senza senso; l’alterato senso di valutazione delle distanze e delle velocità, causa principale degli incidenti stradali di questa fattispecie.

Le sostanze più comuni sono:

cannabis: sopravalutazione delle proprie capacità e sottovalutazione delle situazioni di pericolo, l’alterazione della coordinazione motoria, della percezione del tempo e dell’attenzione, la percezione più acuta dei contorni, dei colori e della profondità, con riduzione delle performance di guida e le allucinazioni, che possono indurre comportamenti gravemente pericolosi.

anfetamine/cocaina: senso di euforia e di eccitazione che induce a sottovalutare le situazioni di pericolo, la difficoltà di concentrazione, l’incapacità di valutare le distanze e la velocità, lo stress psicofisico con rischio di colpo di sonno, l’alterazione dei riflessi e la mancanza del senso di fatica;

oppiacei/eroina: sonnolenza e riduzione della capacità di concentrazione, l’alterazione della coordinazione motoria, la riduzione del livello di attenzione, il rallentamento dei riflessi con sottovalutazione delle situazioni di pericolo;

LSD: euforia e /o depressione, le allucinazioni ed alterata percezione della realtà, l’incapacità di valutare le distanze e la velocità, l’alterazione dei tempi di reazione.

test saliva

Sempre dalla stampa nazionale ecco che si leggeva alcuni mesi fa:

Test antidroga sulle strade parte la sperimentazione (Prelievo saliva)

Droga-test al via da stasera a Trieste sugli automobilistiCronaca – Il Piccolo

Al via da stasera controlli mirati contro l’uso di sostanze stupefacenti per chi si mette alla guida. Per tre mesi, con cadenza settimanale, la Polizia stradale, affiancata da medici e sanitari delle Questure, effettuerà dei «droga-test» – attraverso il prelievo di saliva – sulle strade di 19 città, fra cui Trieste.

Saranno utilizzati precursori e relativi kit diagnostici messi a disposizione dalla fondazione Ania. «Dopo un periodo di sperimentazione – ha spiegato il direttore centrale delle specialità di Polizia, Roberto Sgalla, durante una conferenza stampa – a settembre daremo i primi dati sull’uso di stupefacenti da parte dei conducenti e cominceremo a capire quale è l’entità del fenomeno nel nostro paese».

Nel primo quadrimestre del 2015 – secondo dati di Polizia e Carabinieri – sono stati controllati 496.953 conducenti: di questi 8.295 sono stato sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 552 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. «Il nostro obiettivo – ha aggiunto Sgalla – è estendere questo protocollo sperimentale a livello nazionale. Abbiamo chiesto uno stanziamento di circa 2 milioni di euro al Dipartimento Politiche Antidroga per avviare un progetto triennale». Le città campione da cui si parte stasera sono Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari.

Ai conducenti fermati dalle pattuglie, ha detto il direttore del Servizio Affari generali di Sanità, Fabrizio Ciprani, verrà chiesto di sottoporsi – attraverso un prelievo della saliva – a un primo test di screening, che testa la positività ai principali tipi di droga. Seguirà un esame che ne certifica il risultato. «Per garantire la massima trasparenza e consentire al conducente la possibilità di una contro analisi – ha concluso – è previsto il prelievo di due campioni».

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I controlli svolti dalla polizia stradale di cui all’art. 12 del codice della strada, al fine di provare la positività dell’effetto di droga è normato dal secondo comma del già citato articolo 187 che prevede: “Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”

In sintesi, l’articolo 187 del codice della strada prevede in realtà due differenti reati, uno come già enunciato quello della guida in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti, il secondo, normato dal comma ottavo, prevede a carico del conducente che rifiuta l’accertamento l’applicazione della sanzione dettata dall’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.

Redazione MotoriOggi

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