Autovelox: multa per i dati del conducente non comunicati

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La Corte di Cassazione con sentenza 19380/15, chiamata a decidere su una controversia sorta nel 2006, ha inteso ribadire che l’orientamento giurisprudenziale è quello di addire al ricorso entro il termine dei 30 giorni per il Giudice di Pace, oppure, in alternativa, entro 60 giorni al Prefetto. È sottinteso che il ricorso non inficia il termine dei 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente. Rimane in atto anche per la decurtazione dei punti la sospensiva fino all’emissione della sentenza definitiva.

Il caso specifico riguarda un conducente di un’autovettura che aveva superato i limiti di velocità imposti dall’ente proprietario della strada.

La Polizia Stradale, oltre alla notificazione della sanzione di cui all’art. 142 codice della strada, ha quindi chiesto al proprietario di comunicare, entro 60 giorni, i dati personali e della patente del conducente ma tale comunicazione non è mai stata inviata agli agenti. A quel punto i poliziotti, legittimamente, hanno sanzionato il proprietario dell’auto per omessa comunicazione.

La sentenza odierna, induce a riflettere su alcuni articoli della legislazione stradale, in primis l’art. 196 che parla del principio di solidarietà.

Si legge nel medesimo che per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

 Nel caso di specie che la violazione è stata commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

Le sanzioni vengono notificate ai sensi dell’art. 201 che prevede l’istituto della notificazione.

Nello stesso articolo si legge che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione.

 Fermo restando quanto sopra indicato, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini:

  1. a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
  2. b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  3. c) sorpasso vietato;
  4. d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  5. e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  6. f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
  7. g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

L’istituto del ricorso trova come dettato normativo l’art. 203 per quello indirizzato al Prefetto e l’art. 204bis per quello del Giudice di Pace.

La norma contenuta nell’art. 203, prevede che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. 

Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Per ricorrente al Giudice di Pace, si deve seguire quanto normato dall’art. 204bis, che prevede, alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di   contestazione   della   violazione   o   di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso   è   altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  

L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

Ritornando alla sentenza della Cassazione, i Giudici ricordano che, all’atto del rilascio della patente di guida, a ciascun conducente viene attribuito un punteggio di venti punti iniziali. Il codice della strada prevede il funzionamento del meccanismo della patente a punti disciplinato dall’art. 126bis del più volte citato codice della strada.

La riflessione d’obbligo è la norma riportata al secondo comma di questo articolo, che così detta: “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica “.

I Giudici della Cassazione hanno sentenziato che la comunicazione per la decurtazione dei punti deve essere effettuata a carico del conducente quale soggetto che ha commesso la violazione; nel caso di mancata identificazione del conducente , il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, spetta al suo legale rappresentante o un suo delegato fornire i dati del conducente.

È bene ricordare che se il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati della patente di guida, esso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 284, oltre alle spese postali inserite nel verbale.

Redazione MotoriOggi

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