Accertamento tasso alcolemico post incidente stradale

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Le garanzine di cui all’art. 186 comma 5 del d.lgs. 285/92 nell’esecuzione degli accertamenti ematici

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In questi giorni la Cassazione sezione penale ha pubblicato la sentenza n. 39784 del 01/10/2015 dove ha rimarcato in modo puntuale che in occasione dell’esecuzione degli accertamenti previsti dall’art. 186, comma 5, che così recita: “Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.” non è richiesto il consenso dell’interessato, che si è già sottoposto alla cure mediche prestate dopo l’evento di un sinistro stradale.

Rimane in capo all’organo di polizia stradale, operante nel teatro del sinistro stradale di chiedere che venga effettuato, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate gli accertamenti per verificare l’eventuale positività alle sostanze alcooliche.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati.

La Cassazione, con questa sentenza ha precisato la finalità di tale disposizione, che è quella di garantire in primis la salute del paziente e che gli accertamenti siano condotti da personale sanitario all’interno di una struttura sanitaria.

Analizzando la citata sentenza, ho colto alcuni spunti riflessivi sui quali ritengo opportuna una attenta disamina.

Al punto 2, si legge che il ricorso è stato inoltrato in quanto vi è stata una violazione di legge. Questa violazione oggetto del contendere è riferita all’utilizzo del prelievo ematico, eseguito sulla persona infortunata, da cui poi è scaturita la figura dell’imputato, in ambiente ospedaliero nonostante questo fosse stato eseguito al solo fine di stabilire il tasso alcolemico per le esperire le indagini di polizia giudiziaria.

Con un secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di Appello avrebbe affermato, in contrasto con le emergenze processuali, che il prelievo non fu effettuato su richiesta della PG, che l’accertamento del tasso alcolemico fu reso necessario dalle finalità terapeutiche e che ciò risulterebbe confermato dal certificato di dimissione.

In primo luogo al Corte ha ribadito che il ricorso è infondato.

Le motivazione dell’infondatezza sono leggibili nella sentenza, è opportuna riportare i punti essenziali, come a titolo esemplificativo il punto 3.1 nel quale la Corte, come ha già ripetutamente affermato che in occasione dell’esecuzione degli accertamenti previsti dall’art. 186, comma 5 C.d.S. NON È RICHIESTO il consenso dell’interessato, diverso ed ulteriore da quello che è previsto in linea generale per l’attività terapeutica (cfr., ad esempio, Sez. 4, Sentenza n. 1522 del 10/12/2013, Lo Faro, Rv. 258490, per la quale la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni; diffusamente in argomento, sez. 4, sentenza n. 15708 del 18.12.2012, Gigli, non massimata). Ciò in quanto il legislatore, nel porre la previsione di cui all’art. 186, co. 5 Cod. str., ha unicamente inteso garantire che gli accertamenti (non necessariamente costituiti dal prelievo ematico, anche perché possono divenire disponibili nel tempo ulteriori metodiche) siano condotti da personale sanitario all’interno di struttura sanitaria. Ove si tratti di soggetto conducente che, perché rimasto coinvolto in incidente stradale, sia stato sottoposto a cure mediche, non assume alcun rilievo che l’accertamento del tasso alcolemico venga eseguito solo perché richiesto dagli organi della Polizia stradale o per decisione congiunturale o prassi operativa della struttura sanitaria.

Coglie quindi il segno il ricorrente quando evoca la giurisprudenza di questa Corte che afferma l’utilizzabilità degli accertamenti quando siano stati eseguiti nell’ambito di un protocollo medico (cfr. ex multis, Cass. Sez. 4, sent. n. 4118 del 09/12/2008, Rv. 242834). Ma erra quando sostiene che nel caso di specie l’accertamento non si connetteva al protocollo sanitario perché eseguito non per necessità terapeutiche ma su richiesta della P.G.

Peraltro, la circostanza che il prelievo sia stato eseguito su un paziente in stato di incoscienza – rammentata dal ricorrente medesimo – rende conclamata la finalità in primo luogo terapeutica del prelievo. Che tuttavia rimane non essenziale; sicché le affermazioni fatte dalla Corte di Appello – alla quale l’esponente rimprovera con il secondo motivo di aver sostenuto che il prelievo venne eseguito per le necessità di cura, laddove era stato oggetto di specifica richiesta della P.G. – anche se fossero contraddette dai materiali di prova – non determinerebbero la fondatezza del motivo.

Questo ha indotto la Corte a dichiarare l’inammissibile il ricorso e la condanna al ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.. Allo stesso va addebitato il pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Questa sentenza ha ribadito che il principio di cui al dettato art. 186, comma 5, C.d.S., è posto a sicurezza degli utenti al fine di garantire che gli accertamenti del tasso alcolemico siano condotti da personale sanitario all’interno di struttura sanitaria.

Come già ribadito, è essenziale che il soggetto conducente, rimasto coinvolto in incidente stradale, sia già sottoposto a cure mediche, per le quali vi è stato un prelievo ematico.

Pertanto non assume alcun rilievo che l’accertamento del tasso alcolemico venga eseguito, sulla medesima “fonte”, si esplicita richiesta dagli organi della Polizia stradale

 

Redazione MotoriOggi

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