Srl semplificata: possibile costituirla anche senza notaio

Redazione 05/10/15
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L’articolo 29 della legge annuale sulla Concorrenza approvato dall’Aula alla Camera dei Deputati, al fine di consentire la costituzione delle società a responsabilità limitata semplificata anche attraverso scrittura privata, restando comunque l’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese, ha sancito il definitivo addio all’atto pubblico.

La s.r.l. semplificata ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento grazie al cosiddetto decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 2012), il quale aveva previsto una nuova modalità di costituzione di s.r.l. (denominata società semplificata a responsabilità limitata) al fine di garantire la responsabilità limitata e, analogamente, il risparmio dei costi nei confronti dei costituenti, quali oneri notarili, diritti di segreteria e bollo.

Attualmente, la costituzione della società è disciplinata dall’articolo 2463-bis del codice civile che stabilisce come la redazione dell’atto costitutivo vada effettuata per atto pubblico, in conformità al modello standard tipizzato con apposito decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e con quello dello Sviluppo economico. L’atto costitutivo contiene un contenuto minimo stabilito dalla legge, in particolare vi viene stabilito l’ammontare del capitale sociale, che dovrà essere pari  ad almeno un euro e inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.

Compresi nell’atto costitutivo anche la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui essa è iscritta. La modifica presentata consente alle parti di redigere l’atto costitutivo anche mediante scrittura privata. Dal momento che non si parla di scrittura privata autenticata, qualora si dovesse optare per tale forma, le parti potrebbero procedere alla costituzione della società senza avvalersi dell’attività del notaio.

Se si sceglie la scrittura privata per redigere l’atto costitutivo contenente i requisiti standard, inoltre, gli amministratori sono chiamati a depositarlo entro venti giorni per l’iscrizione al registro delle imprese (presso l’ufficio nella cui circoscrizione è fissata la sede sociale), allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società stessa.

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