Contrassegni invalidi e segnaletica

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Premessa

Si rammenterà come su questa rivista elettronica sia stata data tempestiva e ampia informazione di circa le nuove disposizioni relative al contrassegno di parcheggio per disabili e alle modifiche del regolamento di attuazione del codice della strada.
Nella stessa circolare si è fatto cenno alle disposizioni transitorie, che avranno termine il prossimo 15 settembre 2015.
Giunti a ridosso di tale termine, in assenza di un indirizzo ministeriale (almeno al momento della stesura di questo approfondimento) e preso atto delle variegate interpretazioni proposte a livello locale dalle altre amministrazioni, è opportuno cercare di uniformare il comportamento operativo, almeno sul territorio comunale.
Le disposizioni che seguono, necessariamente interpretative e personali, si fondano sulla necessità di assicurare la massima tutela possibile all’utenza debole costituita da soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o addirittura impedita, attraverso una lettura delle norme orientata in tal senso.
Le disposizioni transitorie, che, come detto, avranno termine il prossimo 15 settembre, sono contenute nell’articolo 3 del d.P.R. 151/2012 e interessano l’autorizzazione e il relativo contrassegno di parcheggio per disabili, nonché la segnaletica stradale che riguarda i disabili.


Sostituzione del contrassegno invalidi

La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», deve avvenire entro il 15 settembre 2015 e i Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
Il comma 2 dell’articolo 3 del d.P.R. 151/2012 dispone che “nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati”. Alcune amministrazioni hanno interpretato tale norma in maniera perentoria, nel senso che al termine del periodo transitorio i contrassegni non conformi al nuovo modello europeo (e le relative autorizzazioni) cessano di avere validità; la conseguenza sarebbe che dal 16 di settembre 2015 i vecchi documenti non varrebbero più a garantire i benefici previsti dal codice della strada e dal d.P.R. 503/96. Tale interpretazione può essere sostenuta degnamente con validi argomenti, ma con altrettanti validi argomenti può essere sostenuto anche il contrario, per cui pare da preferirsi l’interpretazione più favorevole.
Infatti, si ritiene che la disposizione transitoria possa essere letta in termini più favorevoli e che, in assenza di un’espressa revoca, l’autorizzazione e il contrassegno invalidi (ovviamente, non scaduto) continuino a svolgere la propria funzione di comunicare che il veicolo sul quale è esposto è al servizio di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita e che, quindi, gode delle particolari tutele previste dalla legge.
Pertanto, pare spostenibile che, anche dopo il termine del periodo transitorio, siano considerati ancora idonei al loro scopo i contrassegni invalidi (quelli arancioni, per esemplificare), al pari dei contrassegni di parcheggio per disabili (quelli blu).
In termini generali, nel caso in cui l’agente controlli un veicolo che espone il contrassegno arancione, avrà cura di verificare presso l’amministrazione che ha rilasciato il titolo, che non sia stato rilasciato anche un contrassegno blu, cosa che non dovrebbe avvenire senza il ritiro del vecchio documento, ovvero senza l’acquisizione di una formale denuncia o dichiarazione di smarrimento. Se non è stato rilasciato il contrassegno blu, l’agente sensibilizzerà, ove possibile, il titolare del contrassegno arancione (o il conducente, tutore, etc.) circa la necessità di sostituire il documento, tenuto anche conto che altre amministrazioni potrebbero aver impartito disposizioni operative più restrittive.
Ove, al contrario, l’agente verifichi l’avvenuto rilascio anche del contrassegno blu, dovrà considerare non valido quello arancione; pertanto, ad esempio, se il veicolo ha sostato nello spazio riservato ai disabili, verbalizzerà la violazione di cui all’articolo 158 del codice della strada e, ove possibile, ritirerà il contrassegno.
Inoltre, l’agente dovrà accertare se è stata presentata una denuncia di smarrimento o furto del contrassegno arancione, considerato che questo non è stato riconsegnato, dato che è nella disponibilità del conducente; di conseguenza, in presenza di una denuncia o dichiarazione falsa, salve le necessarie verifiche e indagini, dovrà dare seguito al sequestro penale del contrassegno, ove possibile, e al successivo avvio del procedimento penale nei confronti del denunciante o dichiarante.

Sostituzione della segnaletica

Il d.P.R. 151/2012 ha modificato, oltre che il modello del contrassegno invalidi, anche la segnaletica stradale prevista dal regolamento, disponendo la sostituzione dei segnali che riportano la figura del contrassegno arancione con quelli che recano il simbolo di accessibilità (la carrozzina stilizzata su fondo blu); anche la segnaletica orizzontale che reca il simbolo di accessibilità su fondo arancione deve essere sostituita con quella recante il simbolo su fondo blu.
Fermo restando l’obbligo di utilizzare la nuova segnaletica all’atto della prima installazione o in caso di sostituzione per deterioramento/danneggiamento, per l’adeguamento di quella già installata è stato previsto lo stesso periodo transitorio. Quindi, la segnaletica che contiene il simbolo di accessibilità su fondo arancione non dovrebbe essere più presente sulle strade con la fine del periodo transitorio. Ovviamente, abbiamo già constatato nella maggior parte dei Comuni che così non è e che attualmente convivono nuovi e vecchi segnali.
Tuttavia, senza entrare nel merito dell’omesso adeguamento, si ritiene che anche tale norma transitoria non abbia un’efficacia perentoria, per cui in costanza dell’ordinanza istitutiva delle prescrizioni rese note dalla segnaletica, ancorchè non adeguata, si procederà di conseguenza a sanzionare i comportamenti contrari a quanto prescritto. Questo perché da un lato il segnale è sicuramente ancora idoneo a comunicare la prescrizione, pur non essendo più conforme al regolamento, e dall’altro perché la norma non ha espressamente rappresentato il termine del periodo transitorio come perentorio, cioè non ha espressamente sancito l’inefficacia della segnaletica stradale obsoleta.
Peraltro, anche tale interpretazione è posta a garanzia dell’utenza debole, ferma restando la necessità che la segnaletica sia adeguata nel più breve tempo possibile, come è auspicabile che avvenga, nel pieno rispetto della legge.

G. Carmagnini per vigilaresullastrada.it

Redazione MotoriOggi

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