Le modifiche sulla riscossione dei tributi

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Il 26.6.2015 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di riforma delle regole sulla riscossione dei tributi, normativa che entrerà in vigore al termine del previsto iter burocratico.

 

  1. Il pagamento rateale dell’avviso bonario

a)        La regola

Viene riscritto il testo dell’art. 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462.

Le somme dovute a seguito del controllo automatico (art. 36-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, per le imposte sui redditi, e art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633) e del controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600) possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 20 rate se l’importo è superiore a € 5.000.

La prima rata deve essere versata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (c.d. “avviso bonario”). Sulle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Il pagamento rateale non è sottoposto ad alcuna autorizzazione o garanzia.

 

Il pagamento rateale

applicabilità

versamento

modalità di pagamento:

  • unica soluzione
  • a rate di pari importo:

–          fino a € 5.000

–          superiore

 

interessi

opzione del contribuente; nessuna richiesta e/o garanzia

entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario

 

entro 30 giorni

 

fino a otto rate trimestrali (a)

fino a venti rate trimestrali (a)

 

dal primo giorno del secondo mese successivo all’elaborazione

(a)    La prima rata va pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione

 

b)        L’inadempimento

Nel caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applica il nuovo art. 15-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dalla procedura e l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Tuttavia, la decadenza non sussiste nel caso di “lieve inadempimento” cioè se il fatto è dovuto a:

a)        insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000;

b)        tardivo versamento della prima rata purchè non superiore a cinque giorni.

Questa circostanza si applica anche qualora l’irregolarità sia riferita al pagamento prescelto in unica soluzione.

Nei casi sopra menzionati nonché nell’ipotesi di tardivo versamento di un rata diversa della prima entro il termine di pagamento della rata successiva, viene disposta l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione del 30% commisurata sull’importo non pagato o pagato in ritardo e dei relativi interessi. Tuttavia, l’iscrizione a ruolo (che comporta anche l’addebito dell’aggio di riscossione e delle spese di notifica) non è eseguita se il debitore si avvale del c.d. “ravvedimento operoso” (art. 13 del d. lgs. 18.12.1997, n. 472) entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nel caso di ultima rata di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.

 

  1. Il versamento delle somme nell’accertamento con adesione

Viene riscritto il testo dell’art. 8 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, prevedendo che il pagamento delle somme dovute a seguito dell’accertamento con adesione debba essere eseguito entro 20 giorni dalla data in cui è stato redatto l’atto.

Il contribuente ha la possibilità di versare la somma dovuta in maniera frazionata fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 16 se l’importo supera € 50.000. La prima rata deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto e le rate successive (sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata) entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Entro 10 giorni dall’eseguito versamento, ovvero dalla prima rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza di pagamento, a fronte della quale è rilasciata la copia dell’atto.

Nel caso di mancato pagamento ovvero di lieve inadempimento si applica l’art. 15-ter del d.p.r. 19.9.1973, n. 602 (vedasi la lettera b) del precedente capitolo).

 

  1. I termini di notifica della cartella di pagamento

Per effetto delle modifiche recate con l’art. 15-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, nei casi di decadenza della procedura di pagamento rateale dell’avviso bonario e dell’accertamento con adesione la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.

Relativamente alle procedure di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione dei debiti, dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, nelle more dell’esecuzione, viene stabilito che, a pena di decadenza, l’agente della riscossione debba notificare la cartella di pagamento entro i seguenti termini:

a)        crediti non iscritti a ruolo anteriori alla data di pubblicazione nel registro delle impese del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo: entro il 31.12 del terzo anno successivo:

–      alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione alla procedura ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli artt. 173 e 1749 del r.d. 16.3.1942, n. 267;

–      alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l’annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato degli art,. 186, 137 e 138 del citato d.p.r.;

b)        crediti non iscritti a ruolo anteriori alla presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del d.p.r. 16.3.1942, n. 267: entro il 31.12 del terzo anno successivo alla scadenza del termine indicato al settimo comma dell’art. 182-ter ovvero della sentenza che dichiara l’annullamento dell’accordo;

c)        crediti non iscritti a ruolo anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore: entro il 31.12 del terzo anno successivo:

–       alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 14 della l. 27.1.2012, n. 3) ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo (art. 11, comma 5, o art, 12, comma 4, della l. 27.1.2012, n. 3);

–       alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore (art. 11, comma 5, o art. 12-ter, comma 4, della l. 27.1.2012, n. 3).

Se successivamente alla chiusura delle prime due procedure è dichiarato il fallimento del debitore, l’agente della riscossione, senza dover notificare la cartella di pagamento, procede all’insinuazione nel passivo.

 

  1. L’avviso di accertamento esecutivo

Significative sono le modifiche apportate all’art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78, poiché:

a)        l’avviso di accertamento diventa esecutivo non più “decorsi 60 giorni dalla notifica” ma “decorso il termine utile per la proposizione del ricorso”;

b)        l’esecuzione forzata è sospesa per il periodo di 180 giorni dall’affidamento di carico all’agente della riscossione delle somme indicate nell’avviso di accertamento esecutivo. Tuttavia, è aggiunto che tale sospensione “non opera in caso di accertamenti definitivi, anche a seguito di giudicato, nonché nel caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione”;

c)        l’agente della riscossione può comunicare al debitore di aver preso in carico le somme non solo con raccomandata semplice ma ricorrendo alla posta elettronica;

d)        è soppressa, alla lettera e) del comma 1, la norma secondo cui “l’espropriazione forzata, in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.

 

  1. La sospensione della riscossione per comportamento illecito

Viene modificato l’art. 1 della l. 11.10.1995, n. 423, disponendo la sospensione della riscossione delle sanzioni pecuniarie nel caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento del contribuente e del sostituto d’imposta se la violazione consegue alla condotta illecita, purchè penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti in relazione al mandato professionale ricevuto.

La sospensione delle sanzioni, che ora è svincolata dal preventivo pagamento delle imposte da parte del contribuente truffato nonché dalla prestazione di un’apposita garanzia, è disposta dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio a condizione che:

a)        sia presentata l’istanza, alla quale va allegata copia della denuncia del fatto illecito all’autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria;

b)        sia data la dimostrazione di aver consegnato al professionista la somma necessaria per eseguire il versamento omesso, ritardato o insufficiente.

Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’ufficio annulla le sanzioni, il cui importo è irrogato a carico del professionista.

Qualora, invece, si concluda con un provvedimento assunto ai sensi del successivo art. 529, la sospensione delle sanzioni permane se il contribuente dimostra di aver promosso l’azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento. Se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, le sanzioni sono annullate essendo irrogate a carico del professionista.

Il contribuente è chiamato a pagare le sanzioni nei seguenti casi:

a)        se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione;

b)        se il contribuente non promuove l’azione civile nei confronti del professionista;

c)         se il giudizio civile promosso si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto.

I termini di prescrizione e di decadenza previsti per l’irrogazione delle sanzioni e la loro riscossione sono sospesi fino al 31.12 dell’anno successivo alla data di cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale o il giudizio civile promosso nei confronti del professionista (e non più “per tutta la durata del giudizio penale”).

In presenza di comprovate difficoltà, l’ufficio può disporre la sospensione della riscossione del tributo e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dallo stesso carico. Le procedure sono subordinate alla presentazione della garanzia secondo quanto è previsto dall’art. 38-bis, primo comma, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, con durata corrispondente al beneficio concesso fermo restando che sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo (art. 21 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, art. 3, comma 1, del d.m. 21.5.2009).

 

  1. Il pagamento rateale dell’imposta di successione

Viene riscritto il testo dell’art. 38 del d.lgs. 31.10.1990, n. 346, disponendo che il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20% dell’imposta liquidata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione mentre la somma rimanente in otto rate trimestrali, elevabili fino a 12 per importi superiori a € 20.000 (e non più per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall’apertura della successione e con rate annuali). Il pagamento rateale è escluso per importi inferiori a € 1.000.

Le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi che sono conteggiati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta liquidata, al tasso del 3% annuo, a scalare.

Nel caso di mancato pagamento della somma liquidata del 20% entro il termine di 60 giorni, ovvero di una delle rate entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dal beneficio per ci l’importo dovuto, al netto di quanto è stato versato, è iscritto a ruolo con l’addebito delle sanzioni e degli interessi. Tuttavia è esclusa la decadenza nel caso di “lieve inadempimento” dovuto a:

a)        insufficiente versamento della rata, per un frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000;

b)        tardivo versamento della somma pari al 20%, se il ritardo non supera cinque giorni.

Il “lieve inadempimento” si applica anche nel caso di versamento in unica soluzione.

Per il recupero delle somme si applica l’art. 15-ter del d.p.r. 29.39.1973, n. 602 (vedasi il precedente capitolo 1.b).

 

  1. La preclusione all’autocompensazione

Nel caso di autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, di cui all’art. 31 del d.l. 31.5.2010, n. 78, i crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l’importo del debito erariale iscritto a ruolo sono rimborsati secondo la disciplina prevista dalle rispettive leggi di imposta.

 

  1. L’aggio di riscossione

L’aggio di riscossione cambia nome in “oneri di riscossione a carico del debitore”, ma la sostanza non cambia poiché permane il suo carattere sostanziale di “tassa sul debito”, anche quando il contribuente rispetta il termine di versamento di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Per gli avvisi di accertamento esecutivi di cui all’art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78, l’aggio è dovuto soltanto se il contribuente non esegue il pagamento entro il termine di proposizione del ricorso, cioè entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, salva l’osservanza del c.d. “periodo feriale”.

La misura dell’onere di riscossione (ma sicuramente continuerà ad essere chiamato “aggio”) scende dall’8% al 6%, ammontare che è posto a carico del debitore nella misura del 3% se il pagamento avviene entro il termine previsto, cioè 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, e del 6% se successivamente. Nel caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo, la quota è pari al 2% delle somme iscritte a ruolo ricosse dopo 60 giorni dalla notifica della cartella.

 

  1. La riduzione della sanzione del 30% per tardivi versamenti

Resta ferma la sanzione del 30% commisurata sugli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute dovute, prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 4714.

Tuttavia, la sanzione del 30% viene ridotta, anche fino alla misura del 15%, se il contribuente esegue il versamento con lieve ritardo, possibilità ammessa attualmente soltanto se il versamento avviene non oltre il 14° giorno successivo alla scadenza.

 

  1. La dilazione di pagamento della cartella

Cambia la disciplina prevista dall’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, per il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo.

Il pagamento rateale è escluso per i diritti di notifica, i quali, pertanto, vanno pagati immediatamente.

Se il contribuente versa in temporanea situazione di difficoltà, l’agente della riscossione concede la ripartizione delle somme pretese con la cartella di pagamento (diritti di notifica esclusi) fino ad un massimo di € 72 rate mensili. Se la pretesa è superiore a € 50.000, il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà.

Nel caso di comprovato peggioramento della propria condizione, la dilazione concessa può essere prorogata per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi purchè non sia intervenuta la decadenza della procedura.

In luogo di rate costanti, il debitore può chiedere di pagare rate di importo crescente per ciascun anno.

Attualmente, ricevuta la richiesta di pagamento rateale, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 soltanto se l’istanza non è accolta ovvero nel caso di decadenza dalla procedura di dilazione. Secondo la modifica proposta l’agente può disporre anche il fermo dei beni iscritti in pubblici registri e sono comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti al momento della concessione del beneficio.

A seguito della presentazione dell’istanza, salvo che per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48-bis (per le quali la dilazione non può essere concessa) non possono essere avviate nuove azioni esecutive fino all’eventuale suo rigetto. Nel caso di accoglimento della stessa, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo che sono state già avviate in precedenza purchè non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata l’istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Viene modificata la disciplina della decadenza dal pagamento rateale che si verifica nel mancato pagamento di cinque (anziché di otto) rate, anche non consecutive per cui l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Tuttavia, a differenza delle attuali regole che escludono la possibilità di concedere un’ulteriore rateazione, il debitore può chiedere l’ulteriore dilazione a condizione che al momento della presentazione dell’istanza le rate scadute siano integralmente saldate; in questa ipotesi, il nuovo piano può essere ripartito nel numero massimo delle rate del vecchio piano che non siano ancora scadute.

 

  1. Gli interessi nel caso di sospensione della riscossione

Se l’ufficio concede la sospensione amministrativa della riscossione, sulle somme dovute a seguito della sentenza della commissione tributaria sono dovuti gli interessi al tasso del 4,5% che vengono riscossi non più mediante ruolo ma direttamente dall’agente della riscossione, analogamente a quanto è previsto per gli interessi di mora.

 

  1. L’autotutela

L’art. 2 – quater del d.l. 30.9.1994, n. 564, viene integrato consentendo al contribuente, nel caso di annullamento o di revoca parziali dell’atto, di beneficiare dei provvedimenti di definizione agevolata delle sanzioni alle condizioni vigenti al momento della notifica dell’atto purchè il ricorso sia oggetti di rinuncia (e con spese a carico delle parti che le hanno sostenute).

Tale innovazione non si applica per la definizione agevolata delle sole sanzioni, individuate all’art. 17, comma 2, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, irrogate contestualmente al recupero del tributo.

L’atto di autotutela parziale non è impugnabile autonomamente essendo una semplice rettifica della pretesa originaria e non un atto sostitutivo del precedente annullato.

 

  1. La sospensione dei termini per eventi eccezionali

Le norme in materia di sospensione dei termini di versamento di tributi, contributi previdenziali e premi INAIL a favore di chi è colpito da eventi eccezionali, per il corrispondente periodo di stampo limitatamente alle stesse entrate, si applicano anche in materia processuale nonché per la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga all’art. 3, comma 3, della l. 27.7.2000, n. 212.

Salvo diversa disposizione, i versamenti sospesi devono essere eseguiti entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, l’agente della riscossione non notifica cartella di pagamento.

 

  1. Gli interessi

Viene rivista la disciplina dei tassi di interesse per il versamento, la riscossione e il rimborso di ogni tributo che, attualmente, è individuata nel d.m. 21.5.2009.

Il tasso è determinato, con d.m., “possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5% e il 4,5%”, misura rivedibile annualmente.

Per gli interessi di mora (art. 30 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602) il tasso è fissato annualmente con d.m. ed è prevista la soppressione dell’inciso che esclude dal computo le sanzioni e gli interessi.

 

Sergio Mogorovich

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