Imu agricola: attenzione alle nuove regole

Scarica PDF Stampa
Con l’art. 1, commi 1, 1-bis e 2, del d.l. 24.1.2015, n. 4, convertito nella l. 24.3.2015, n. 34, è stata data una nuova disciplina per l’applicazione dell’IMU sui terreni montani e sui terreni parzialmente montani: le nuove regole sono in vigore a decorrere dall’anno 2015.

Secondo  il comma 1, sono esenti dall’IMU propria:
a) i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni totalmente montani che sono classificati come “totalmente montani” inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;
b) i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448;
c) i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani indicati nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT; l’esenzione si applica anche nel caso di concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.
Le fattispecie esonerative indicate alle lettere a) e b) hanno un carattere di oggettività: il beneficio è riconosciuto sempre, cioè a prescindere dalla qualifica del possessore poiché l’attenzione della norma è focalizzata soltanto sull’ubicazione del terreno. Invece, la lettera c) evidenzia un esonero condizionato in quanto è riconosciuta soltanto se sussiste la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Inoltre, la norma prevede una detrazione d’imposta di euro 200 subordinatamente alla contestuale presenza dell’aspetto soggettivo e oggettivo. Per i terreni che sono ubicati nei comuni indicati nell’allegato OA al d.l. 24.1.2015, n. 4, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui al suddetto art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dall’IMU dovuta, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, del d.l. 6.12.2011, n. 201, è riconosciuta una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200.

Se nell’allegato OA, in corrispondenza del comune, è riportata l’indicazione di “parzialmente delimitato” (PD), il beneficio può essere fatto valere soltanto per le zone del territorio comunale che sono individuate secondo quanto è previsto nella circolare 14.6.1993, n. 9, del Ministero delle finanze. La detrazione si applica per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.

Sergio Mogorovich

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento