Split payment, tutto in una circolare! Requisiti, applicazione, scadenze, esenzioni

Redazione 01/04/15
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La disciplina dello split payment e del reverse charge si arricchisce di un ulteriore – e speriamo definitivo – capitolo: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E, denominata “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: c.d. scissione dei pagamenti“, che chiarisce requisiti, campi di applicazione e modalità nella scissione dei pagamenti Iva.

Dentro il documento c’è un po’ di tutto quello che lambisce la disciplina dello split payment: rapporti con il reverse charge, esenzioni dall’obbligo, correlazione con la fatturaPa, differenziazione degli adempimenti a seconda della destinazione delle fatture all’attività istituzionale o commerciale, verifiche dei Durc, eccetera.

La circolare è importantissima anche perché giovedì 16 aprile scade il termine per il versamento delle operazioni Iva relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, così come indicato dal decreto del Mef dello scorso 23 gennaio.

Split payment in pillole

Lo split payment implica il pagamento dell’Iva da parte dell’ente pubblico al fornitore in luogo della fattura ricevuta e, in seguito, il versamento all’erario della quota fiscale correlata alla prestazione ricevuta.

La circolare chiarisce che lo split payment interessa le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 (e pagate successivamente a tale data) a fronte di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni. Non si applica lo split payment sulle fatture datate 2014 ma protocollate nel 2015.

Le due novità principali

  1. L’elenco a cui fare riferimento per definire tutti i soggetti coinvolti nella procedura è l’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA)
  2. Lo split payment non si applica in quelle attività nelle quali la pubblica amministrazione non effettua pagamenti nei riguardi dei fornitori. Rientrano in questa casistica i servizi di riscossione delle entrate.

Split payment: chi è esentato

Sono esentate dallo split payment:

  • le prestazioni di servizi rese alla PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (articolo 25 del DPR 600/1973);
  • le operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale (ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi) o mediante fattura semplificata (articolo 21-bis del D.P.R. n.633/1972)
  • le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali.

Il meccanismo del reverse charge

Il meccanismo del reverse charge fa riferimento ai soli acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciali, e considerato che i fornitori dei servizi assoggettati a reverse charge (tra i quali, tipicamente, le prestazioni di pulizia) non sono tenuti a conoscere la destinazione delle prestazioni rese agli enti pubblici, spetta a questi ultimi rendere nota la quota parte di servizi destinati ad attività commerciali, sulla quale va applicato il reverse charge, rispetto alla quota parte destinata ad attività istituzionali, sulla quale torna invece applicabile lo split payment.

Qui la a ripartizione va fatta in base a criteri oggettivi, ed avverrà inevitabilmente su base preventiva (presumibilmente annuale), senza peraltro che vi sia alcuna concreta possibilità di rettifica a posteriori.

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