Cessioni di “certificati verdi” con reverse charge

Scarica PDF Stampa
L’art. 1, comma 629, della L. 23.12.2014, n. 190, prevede, a decorrere dal giorno 1.1.2015, l’applicazione del meccanismo del reverse charge “alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lettera a)” ai sensi della lettera d-quater) dell’art. 17 del d.p.r. 26.10.11972, n. 633, nonché alle cessioni di titoli ambientali riferite ai trasferimenti:

a)    di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui alla Direttiva 2003/87/CE (lettera d-bis);

b)     di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla suddetta Direttiva (lettera d-ter).

Nell’ambito della disciplina sono inclusi anche i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine, essendo strettamente collegati nell’ambito del settore dell’energia elettrica e del gas, per cui per tali cessioni si applica l’art. 17, sesto comma, lettera d-ter), del d.p.r. n. 633/1972.

Sono considerati relativi all’energia anche i c.d. “certificati bianchi” cioè i titoli di efficienza energetica che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia.

La disposizione si applica per quattro anni, a decorrere dal 1.1.2015 (art. 1, comma 631, della L. n. 190 citata).

 

Sergio Mogorovich

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento