Difesa d’ufficio: ok del governo al nuovo decreto di riforma

Redazione 02/02/15
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Nell’ultimo consiglio dei ministri, è arrivato il via libera alla difesa d’ufficio, per mezzo di un decreto legislativo dal nome “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.

Vengono introdotti criteri rigidi per l’iscrizione, con corsi di aggiornamento riformati e adeguati agli standard internazionali. Sale a cinque anni il minimo per l’iscrizione e viene introdotto il nuovo specialista in diritto penale.

I professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell’Ordine saranno cooptati automaticamente all’elenco nazionale con l’obbligo di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti.

Questo il comunicato integrale del governo

Riordino della disciplina della difesa d’ufficio (decreto legislativo – esame definitivo)

Su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio a norma dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il decreto legislativo costituisce un ulteriore tassello per il completamento della “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, dando attuazione all’art.16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha delegato il Governo al riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio, in base a criteri direttivi che indichino modalità di accesso a una lista unica dei difensori di ufficio, con indicazione di requisiti tali da assicurare stabilità e competenza dei medesimi, e l’eventuale abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

Si prevede che l’elenco dei difensori d’ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.

Al fine di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri più rigorosi per l’iscrizione, richiedendo che i corsi di aggiornamento debbano avere una adeguata durata e un esame finale.

Inoltre, è elevata a cinque anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea a consentire l’iscrizione ed è stabilito, in ulteriore alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, la cui regolamentazione attuativa è in via di completamento.

Si stabilisce che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell’ordine (cui va presentata la domanda insieme alla documentazione necessaria) e che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, sia necessario presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale.
Sempre ai fini di assicurare l’idonea stabilità nell’esercizio della funzione è previsto che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’iscrizione.

In via transitoria, si prevede che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.

Il testo è tornato all’esame del Consiglio dei Ministri dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari (Giustizia e Bilancio) di Camera e Senato e averne recepito le condizioni.

Redazione

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