Unioni di comuni, l’obbligo slitta al 2016

Redazione 01/01/15
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L’obbligo da parte dei Comuni sotto i 5mila di unirsi e gestire in forma associata le funzioni fondamentali potrebbe slittare al 2016. Di questo si è discusso nella Conferenza Stato-Città e Autonomie locali di ieri, che “ha registrato positivamente un’ipotesi di differimento dei termini attualmente previsti”, si legge sul sito di ANCI.

Già a dicembre l’Associazione dei Comuni aveva manifestato ai Ministri interessati l’esigenza di procedere “attraverso un percorso più graduale, monitorato e ragionevole” nella realizzazione delle unioni e delle gestioni associate. E in un recente comunicato, osservando il bilancio tutt’altro che positivo del processo associativo, ha addirittura parlato di “scelte volontarie dei comuni stessi”.

Nonostante, infatti, la norma risalga all’estate 2010 (il decreto-legge 78/2010, art. 14), i problemi applicativi in campo sono ancora molti: se da un lato il Dipartimento delle finanze ci ha provato con le cattive a far rispettare l’obbligo (con la circolare del 12 gennaio scorso e il rischio di commissariamento per i comuni inadempienti), dall’altro l’ipotesi del rinvio si sta concretizzando sempre di più.

Quale occasione migliore del decreto Milleproroghe, il cui DDL di conversione è proprio in questi giorni all’esame della Commissione Bilancio e Affari Costituzionali della Camera?

Quindi è probabile che con il definitivo Milleproroghe 2015 i piccoli Comuni vengano dispensati, almeno fino al 31 dicembre 2015, dall’obbligo di unirsi (o convenzionarsi) nell’esercizio delle loro funzioni fondamentali.

Quali sono le funzioni fondamentali dei Comuni?

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale; (*)

l-bis) i servizi in materia statistica.

(*) Le funzioni di cui alla lettera l) non rientrano tra quelle che è obbligatorio esercitare in forma associata.

Redazione

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