Semplificazioni fiscali: decreto in vigore, le novità sull’Iva

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Entra oggi in vigore il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, numero 175 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 novembre 2014. Ecco le principali novità in materia di Iva.

Le nuove regole

Cambia completamente la disciplina per i rimborsi dei crediti IVA; diventando più snella.

I rimborsi vengono eseguiti entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta fatta nella dichiarazione annuale, riconoscendo l’interesse annuo del 2% a decorrere dal 90° giorno successivo. Non viene considerato il periodo che intercorre tra la data della notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna se questa è superiore a 15 giorni.

È innalzato da € 5.164,57 a € 15.000 il limite di soglia per il quale il rimborso del credito, esposto nella dichiarazione o nell’istanza dalla quale il credito emerge, è effettuato senza dover presentare alcuna garanzia essendo sufficiente la presenza del visto di conformità sulla dichiarazione (o la sottoscrizione alternativa di cui all’art. 10, comma 7, del D.L. 1/7/2009, n. 78). Alla richiesta di rimborso deve essere allegata un’autocertificazione da cui risultino, in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente, le seguenti condizioni:

a)      il patrimonio netto non è diminuito del 40% rispetto al precedente periodo d’imposta, la consistenza degli immobili non si è ridotta del 40% per cessioni escluse dalla normale

gestione dell’attività, l’attività non è cessata né si è ridotta per cessioni di aziende o di rami d’aziende, comprese nelle risultanze contabili;

b)      non sono state cedute, se la richiesta è fatta da una società di capitali non quotata in mercati regolamentati, azioni o quote delle società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;

c)      sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e associativi.

Se, invece, il credito è d’importo superiore a € 15.000, è necessaria la prestazione della garanzia se la richiesta è fatta:

  • da chi esercita l’attività d’impresa da meno di due anni, salvo il caso di start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18/102012, n. 179;
  • da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o  di rettifica da cui, per ciascun anno, risulti una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’IVA dovuta o del credito dichiarato superiore:

–          al 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;

–          al 5%  degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano  € 1.500.000;

–          all’1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000 se gli importi dichiarati superano € 1.500.000 annui;

  • da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano l’autocertificazione;
  • da chi ha cessato l’attività.

Le regole sulla presentazione della garanzia valgono anche per chi chiede il rimborso del credito IVA per ciascuno dei primi tre trimestri, mediante il modello TR.

La garanzia ha la durata di tre anni dall’esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.

Non sussiste l’obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione (o dell’autocertificazione) se è prestata la garanzia.

Il rimborso del credito IVA, compreso il pagamento degli interessi, è eseguito dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

 

 Il rimborso dei crediti sul conto fiscale (art.14)

A decorrere dal 1/1/2015, l’agente della riscossione eroga, sul conto fiscale, il rimborso dei crediti d’imposta e, senza specifica richiesta, eroga gli interessi liquidati nella misura prevista per legge.

L’IVA sulle sponsorizzazioni (art. 29)

È soppressa la detrazione forfetaria dell’IVA nella misura di 1/10 per le operazioni di sponsorizzazione di cui all’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

La rettifica dell’IVA negli accordi di ristrutturazione (art. 32)

È consentita, anche oltre il termine di un anno dall’emissione della fattura, operare la rettifica dell’IVA su crediti il cui importo è ridotto a seguito di un accordo di ristrutturazione del debito che è stato omologato ai sensi dell’art.182-bis del R.D. 16/3/1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi del precedente art. 16, lettera d), pubblicato nel registro delle imprese.

L’uniformità del concetto di “prima casa” (art. 33)

Viene confermato il concetto di “prima casa” adeguando la norma IVA a quella dell’imposta di registro secondo le modifiche fatte con l’art. 10 del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.

Più in particolare non viene più fatto riferimento agli immobili di lusso indicati nel D.M. 2/8/1969. Pertanto, l’aliquota IVA del 4% si applica alle cessioni di case di abitazione con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, in presenza delle condizioni previste dalla nota II-bis, all’art. 1 D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Le lettere d’intento per gli acquisti e le importazioni in sospensione del pagamento dell’IVA (art. 20)

Per l’anno 2015 cambiano le regole procedurali sulla presentazione delle lettere d’intento per effettuare acquisti e importazioni in sospensione dal pagamento dell’IVA.

Secondo le vecchie regole, in vigore fino al 31/12/2014, prima di effettuare l’operazione in regime agevolato, il cessionario o committente doveva consegnare al cessionario o prestatore (alla dogana, per le importazioni) l’apposita dichiarazione e quest’ultimo, a sua volta, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, doveva comunicare, in via telematica, l’avvenuto ricevimento della dichiarazione all’Agenzia delle entrate.

Dal 1/1/2015 l’esportatore abituale deve farsi carico dell’onere di trasmettere, telematicamente, le lettere d’intento dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia la ricevuta, e deve consegnare al fornitore o prestatore (ovvero, in dogana fino a quando non interverrà la dispensa, essendo sufficiente la presenza della banca dati) la copia cartacea della dichiarazione inviata e la ricevuta telematica. Pertanto, il fornitore potrà emettere la fattura senza applicare l’IVA soltanto dopo aver acquisito tale completa documentazione. Correlativamente cambia anche l’assetto sanzionatorio: se l’operatore emette la fattura senza l’imposta senza aver ricevuto la copia della dichiarazione d’intento e senza aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della stessa all’Agenzia delle entrate viene irrogata la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo.

Nella dichiarazione annuale (cioè in quella relativa al 2015, da presentare nel 2016) il fornitore deve riepilogare i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Il ricorso in appello nel contenzioso tributario (art. 36)

È soppresso l’obbligo, posto in carico all’appellante, di depositare copia dell’atto di appello (non notificata mediante ufficiale giudiziario) presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, obbligo che era previsto, a pena di inammissibilità dall’art. 53, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546

 

Sergio Mogorovich

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