Riforma della giustizia, testo in Gazzetta. Le novità sul divorzio

Redazione 13/11/14
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La prima parte della riforma della giustizia firmata dal governo di Matteo Renzi è arrivata ufficialmente in porto. Dopo l’approvazione del Parlamento a ridosso della scadenza, il decreto 132, convertito nella legge 162 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

All’interno novità importanti non solo su processo civile, ma anche su divorzio, separazione coniugale e ferie dei magistrati, tra le altre novità.

Il giorno di entrata in vigore dei primissimi provvedimenti è già fissato al prossimo 11 dicembre, quando saranno effettive le modifiche inerenti la separazione facile, secondo cui, in caso di fine matrimonio di comune accordo tra marito e moglie, anche in presenza di figli minorenni, si possa delegare al sindaco o all’ufficiale di stato civile la chiusura della pratica, anziché al tribunale.

La presenza di un avvocato, da quel punto esatto, diventa facoltativa, dal momento che le parti dovranno inviare separatamente allo stesso delegato pubblico la dichiarazione di volontà di interrompere la relazione coniugale. Una volta ricevute le segnalazioni, viene firmata la dichiarazione di fine matrimonio tra gli ormai ex sposi.

Rimane, comunque, l’esclusione di patti di tipo patrimoniale nell’accordo concluso in comune. Gli effetti civili, decorrono dalla data dell’atto in cui viene firmato l’accordo di separazione.

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Negoziazione. Sul fronte della negoziazione, si specifica che “l’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione”. Qui, però, la presenza dell’avvocato è obbligatoria, anzi decisiva: è infatti il legale che viene delegato dalle due parti a fungere da arbitro tra le due parti e solo in questi terminile parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.

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