Dichiarazione IMU in scadenza il 30 giugno: cosa fare?

Redazione 01/06/14
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Pensavate di esservi liberati dell’Imu? Avevate capito male, evidentemente. O meglio: l’Imu non si continua a pagare solo per le seconde case ma anche per gli immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti nel 2013. La scadenza è dietro l’angolo: lunedì 30 giugno.

Precisiamo in primis chi riguarda la scadenza Imu del 30 giugno, cioè coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta. In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota ecc) e nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare l’imposta (fabbricati in leasing, immobili esenti, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto ecc).

La dichiarazione Imu va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Modalità di presentazione della dichiarazione IMU

La dichiarazione Imu va presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni; in ciascuna di esse verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, che ne rilascia apposita ricevuta, oppure può essere spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritornoall’Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”e indicando anche l’anno di riferimento. In questi casi la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. In alternativa, può essere inviata telematicamente con posta certificata (PEC).

La dichiarazione può essere presentata anche dall’estero, a mezzo raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Immobili merce e dichiarazione IMU

Per poter confermare l’esenzione IMU della seconda rata 2013 riconosciuta agli “immobili merce” ossia i fabbricati costruiti/ristrutturati dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice, destinati alla vendita e non locati, è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2013 entro il prossimo 30.06.2014, a pena di decadenza dall’esenzione (art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013).

L’esenzione per gli immobili merce trova applicazione regime decorrere dal 2014.

Chi deve presentare la dichiarazione Imu: ricapitolo veloce

La dichiarazione va presentata nei casi in cui:

1) gli immobili godano di riduzioni d’imposta;
2) il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Tra i casi particolari si fanno rientrare quelli di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e quindi di fatto non utilizzati. Per questi immobili la base imponibile ridotta del 50% (art. 13 co.3 del D.L. n.201/2011) purché l’impossibilità di utilizzo per inagibilità  sia già  o venga accertata dall’ufficio tecnico comunale tramite perizia (nel secondo caso a carico del proprietario). Stessa riduzione viene applicata ai fabbricati di interesse storico o artistico (art.13 co.3 del D.L. n. 201/2011) purché indicati dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

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