Detrazioni figli a carico: la situazione per coppie sposate e conviventi

Redazione 01/05/14
Scarica PDF Stampa
Abbiamo avuto modo di esaminare la situazione inerente alle detrazioni figli a carico riferita a genitori separati. Oggi ci concentriamo sulle detrazioni per genitori sposati e conviventi, ricordando che questa fattispecie è regolamentata dalla Legge di Stabilità 2013.

I parametri richiesti per calcolare la detrazione sono i seguenti:

  • il reddito per detrazioni, ovvero il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali da utilizzare nel calcolo di tutte le detrazioni, inclusa quella per i figli a carico (rigo RN1,colonna 1);
  • il numero di figli a carico;
  • la % spettante dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose.

Per ciascun figlio a carico indicate inoltre le seguenti informazioni:

  • il numero di mesi per i quali il figlio è risultato a carico nel 2013;
  • il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto meno di 3 anni;
  • la percentuale di detrazione spettante: 100%, 50% o zero;
  • se il figlio è disabile, nel qual caso si ha diritto ad un’ulteriore maggiorazione.

In ogni caso, il diritto alla detrazione spetta per tutti i figli che nel corso dell’anno hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 Euro (indicato al rigo RN1, colonna 1 del modello Unico PF), indipendentemente dall’età  del figlio, o dal fatto che egli sia o meno dedito agli studi, e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente. Riguarda sia i figli naturali riconosciuti, che quelli adottivi e affidati o affiliati.

Ripartizione tra genitori sposati o conviventi

Se i genitori sono coniugati o conviventi (quindi non sono legalmente ed effettivamente separati) le detrazioni per figli a carico deve essere ripartita tra i genitori nella misura del 50%. Tuttavia per evitare che, per incapienza d’imposta, il nucleo familiare perda l’agevolazione i genitori possono decidere di attribuire l‘intera detrazione a quello dei due che ha il reddito complessivo più elevato.

Come rileva l’Agenzia delle Entrate nella circolare 15/2007 (pagina 7), è possibile utilizzare tale ripartizione anche in assenza della condizione di “incapienza”, in quanto la norma non vi fa espresso riferimento. Una volta effettuata questa scelta, tale criterio è obbligatorio per tutti i figli dei medesimi genitori (Circolare 20/E/2011 quesito 5.1). Invece, in presenza di figli di altri genitori è possibile applicare percentuali di detrazioni diverse (50 o 100%).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento