Inefficacia della clausola vessatoria nei contratti in cui una delle parti è il consumatore

Rosalba Vitale 03/04/14
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Con sentenza del 21 marzo 2014, n. 6784 la Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola vessatoria di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace, mentre il resto del contratto rimane in vigore. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado.
Resta, eventualmente a carico del professionista, l’onere di provare la effettiva conoscenza da parte del consumatore e la precisa prestazione del consenso in ordine alla specifica clausola nell’ambito della stipula del contratto.
Le clausole vessatorie dei contratti tra professionista e consumatore sono oggi disciplinate dal codice del consumo, d.lgs.206/05, art.33 e segg.
Sono vessatorie le clausole che stabiliscono limitazioni di responsabilità, danno facoltà di recedere dal contratto, sospendono l’esecuzione del contratto, stabiliscono a carico dell’atro contraente delle decadenze, limitano la facoltà di proporre eccezioni, restringono la libertà contrattuale nei confronti dei terzi, impongono tacite proroghe e rinnovazioni contrattuali , clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’attività giudiziaria.
L’ art. 1341 del codice civile prevede ipotesi tassative di clausole vessatorie, e stabilisce che sono prive di effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
Il caso di specie, riguardava una società Spa che con contratto preliminare prometteva di vendere a tizio un immobile inserendovi una clausola di esclusione della garanzia per eventuali vizi occulti.
Tizio dopo aver versato la caparra confirmatoria ricorreva in Tribunale per denunciare una serie di vizi che rendevano inabitabile l’immobile e chiedere la risoluzione del contratto.
In primo grado le ragioni dell’attore venivano respinte poi confermate anche in Appello che così motivava la propria decisione: “per ritenere la clausola vessatoria nulla, occorrerebbe avere la prova (spettante all’appellante) che il contratto in questione fu redatto su schema predisposto dalla società Spa e non fu, quindi, frutto della libera pattuizione fra le parti” e che “tale prova manca del tutto non essendo stata neppure mai dedotta”.

La sentenza della Suprema Corte arriva dopo una serie di pronunce che ne hanno regolamentato la materia.
Cosi la legge n. 52/1996, in attuazione di una Direttiva CE, introduceva gli articoli 1469 bis e seguenti nel Codice Civile italiano, ha annullato le clausole vessatorie per i consumatori nei contratti prestampati.
Così, la Corte di giustizia del 4 giugno 2009, causa 243/08, che recitava: ” il giudice deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla, tranne nel caso in cui consumatore vi si opponga”.
La sentenza n. 14828 del 2012 che affermava la rilevabilità d’ufficio delle nullità.
Con la legge n. 27 del 24.03.2012 che ha convertito il d.l. sulle liberalizzazioni del 24 gennaio 2012 è stato introdotto nel Codice del Consumo l’art. 37 bis che attribuisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di dichiarare, d’ufficio o su denuncia dei consumatori, la vessatorietà delle clausole contenute nei contratti per adesione e sottoscritti per moduli e formulari.
A cui fa seguito la sentenza n. 17257 del 2013 che stabiliva la nullità anche quando fossero state proposte eccezione di nullità del contratto in primo grado.

Rosalba Vitale

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