La riforma del processo tributario telematico in sintesi

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Con il D.M. 23.12.2013, n. 167, prende avvio il processo tributario telematico. Ma la concreta attuazione è differita ai successivi D.M. di attuazione.

Il D.M. non modifica la struttura del processo tributario ma consente di trasmettere e consultare gli atti con modalità telematiche.

L’articolo è firmato dall’autore del volume “Guida operativa al processo tributario” (Maggioli, 2013) ndr

Inoltre, va precisato che la procedura non è un obbligo ma una facoltà, ma non è possibile passare alla struttura cartacea se è stata adottata la via telematica.

 

La sintesi del processo tributario telematico

  1. Il processo tributario telematico è una facoltà, ma non un obbligo.
  2. Se il contenzioso è attivato in via telematica, la scelta è irrevocabile fino alla conclusione dell’iter procedurale, nonché per l’appello, eccetto l’ipotesi di cambio del difensore.
  3. L’indicazione della PEC nel ricorso costituisce l’elezione del “domicilio digitale” del contribuente.
  4. Le notifiche si perfezionano con la ricezione della comunicazione via PEC.
  5. I termini processuali iniziano a decorrere da quando il destinatario della PEC ne ha avuto conoscenza.
  6. Il contributo unificato e i diritti di copia di atti e di sentenze possono essere pagati online.
  7. Viene istituito l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

 

L’ambito di applicazione

E’ possibile formare come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata a firma digitale:

a)        gli atti e i provvedimenti del processo tributario,

b)        gli atti relativi alla procedura avviata con l’istanza di reclamo e mediazione.

 

AVVERTENZE

La parte che ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche ha l’obbligo di adottare le medesime modalità per l’intero grado di giudizio.

Il cambio del difensore permette di passare alla procedura cartacea.

Se non è diversamente stabilito dal D.M., si applicano le disposizioni del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

 

Il S.I.Gi.T (sistema informativo della giustizia tributaria).

Il S.I.Gi.T assicurerà:

a)      l’individuazione della commissione tributaria adita, del procedimento tributario attivato e

del soggetto abilitato;

b)        la trasmissione degli atti e dei documenti alla commissione tributaria competente e la ricezione degli stessi da parte della medesima;

c)        il rilascio delle attestazioni di trasmissione e ricezione degli atti relativi alla commissione tributaria;

d)        la formazione del fascicolo.

 

I soggetti abilitati all’accesso al S.I.Gi.T

a)        giudici tributari;

b)        parti, procuratori e difensori di cui agli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 (1);

c)        personale abilitato delle segreteria delle commissioni tributarie;

d)        consulenti tecnici (1);

e)        altri soggetti indicati all’art. 7 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 (1).

(1)     Per le sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

 

La procura alle liti

La procura alla lite o l’incarico all’assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente.

Tutti gli atti sono notificati utilizzando la PEC

La procura alle liti, o l’incarico di assistenza e difesa, deve essere autenticata dal difensore mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.

Se la procura o l’incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori trasmettono, congiuntamente all’atto, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell’incarico, attestata come conforme all’originale ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

 

Le notificazioni e le comunicazioni

Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite trasmettendo i documenti informatici all’indirizzo di PEC.

 

Gli indirizzi di PEC

soggetto indirizzo
professionista iscritto in albo o elenco istituito con legge dello Stato

soggetti indicati all’art. 12 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, abilitati all’assistenza tecnica

società e imprese individuali iscritte al registro delle imprese

ente impositore

indirizzo comunicato all’ordine o collegio (art. 16, comma 7, del D.L. 29.11.2008, n. 185);

indirizzo rilasciato dal gestore (D.P.R. 11.2.2005, n. 68);

 

indirizzo comunicato con l’iscrizione, pubblicato nell’INI-PEC;

indirizzo pubblicato nell’IPA (art. 47, comma 3, del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82).

Avvertenze:

  1. Nel caso di errata indicazione dell’indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono essere utilizzati gli elenchi di cui all’art. 16, commi 6 e 7, del D.L. 29.11.2008, n. 185, con le modalità di ci all’art. 6, comma 1-bis, del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82, consultabili nell’INI-PEC.
  2. Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria, utilizzati per le comunicazioni, oltre che nell’IPA, sono pubblicati sul portale internet indicato nell’apposito D.M.
  3. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

 

Se la notificazione è da eseguire a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c., gli atti devono essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

 

 

 

Il domicilio digitale

L’indirizzo di PEC contenuto nel ricorso introduttivo o nell’istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC equivale all’elezione di domicilio digitale ai fini delle attività processuali di comunicazione e di notificazione.

La variazione dell’indirizzo di PEC ha effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata alla segreteria della commissione tributaria e alle parti costituite.

Queste regole si applicano anche nei successivi gradi di giudizio.

 

L’attestazione temporale degli atti telematici

Per qualsiasi comunicazione o notificazione tramite PEC, i termini processuali decorrono:

a)        per il mittente, al momento dell’invio al proprio gestore, attestato dalla ricevuta di accettazione;

b)        per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informativi è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata;

c)        per la commissione tributaria, il deposito degli atti è identificato al momento attestato dalla ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T.

 

GLI ATTI PROCESSUALI

fattispecie modalità
  • notificazione del ricorso e degli atti (compresa la procedura di reclamo e mediazione)
  • deposito del fascicolo (con ricevute PEC)
  • controdeduzioni e altri atti del processo (con le relative ricevute PEC)
  • la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente
notifica utilizzando la PEC all’indirizzo PEC del destinatario;

 

deposito esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.;

deposito presso la segreteria della commissione tributaria tramite il S.I.Gi.T;

deposito tramite il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d’iscrizione e degli atti e documenti allegati, attestato. (a)

(a)     Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T rilascia il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale.

 

Gli atti ed i documenti che vengono prodotti in un momento successivo alla costituzione in giudizio devono essere depositati esclusivamente per il tramite del S.I.Gi.T e “devono contenere l’indicazione del numero di iscrizione al registro generale” che è stato assegnato al ricorso introduttivo. L’operazione è attestata mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T nella quale è indicata la data di trasmissione e l’indicazione della corretta acquisizione degli atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

 

Il giudizio di appello

Nel giudizio in appello trovano applicazione le regole previste in primo grado.

Il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della commissione tributaria regionale “vale anche ai fini del deposito della copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria  che  ha  pronunciato la sentenza  impugnata”.   Pertanto,  nel  processo  telematico  non

opera la regola (art. 53, comma 2, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546) secondo cui, se l’appello non è stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante a pena di inammissibilità, deve depositare copia dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata.

 

Il fascicolo informatico

La segreteria della commissione tributaria forma il fascicolo informatico che comprende sia le attestazioni rilasciate sia ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T. e sostituisce il fascicolo d’ufficio.

Il fascicolo informatico produce i seguenti effetti:

a)        consente ai giudici tributari e ai soggetti abilitati al S.I.Gi.T. di eseguire la diretta consultazione;

b)        esonera la segreteria della commissione dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo del suo contenuto,

c)        permette alle parti di ottenere copia autentica degli atti in esso contenuti, ai sensi degli artt. 25 e 38 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, sempre tramite PEC, previo pagamento delle spese.

 

Il processo verbale d’udienza

Il processo verbale d’udienza è redatto come documento informatico ed è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l’udienza e dal segretario.

Se è richiesto, le parti sottoscrivono le dichiarazioni o il processo verbale con le medesime modalità.

Se la suddetta procedura non può essere concretizzata, l’atto è redatto su supporto cartaceo, sottoscritto con firma autografa e acquisito al fascicolo informatico.

 

I provvedimenti

Le sentenze, i decreti e le ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale del presidente e dell’estensore sono trasmessi tramite il S.I.Gi.T. tra i componenti del collegio giudicante.

Il segretario sottoscrive, con le suddette modalità, i suddetti provvedimenti provvedendo al deposito della sentenza.

 

La formula esecutiva

Se la parte chiede il rilascio della sentenza munita della formula esecutiva, previo pagamento delle spese, il segretario rilascia il documento sottoscritto con la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

 

La trasmissione dei fascicoli

La commissione tributaria provinciale trasmette il fascicolo informatico alla commissione tributaria regionale tramite il S.I.Gi.T.

Nei confronti di organi giurisdizionali diversi la trasmissione e le ricezione, in ogni grado e stato del giudizio, avviene per via telematica secondo modalità stabilite con D.M.

 

Il contributo unificato e le spese di giustizia

Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese di giustizia va effettuato secondo quanto è previsto dagli artt. 191 e 196 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Va ricordato che l’art. 1, comma 598, della L. 27.12.2013, n. 147, è intervenuto sul testo dell’art. 263 del D.P.R. citato per cui non devono corrispondere il diritto di copia le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autenticata degli atti e dei documenti ivi contenuti.

 

Sergio Mogorovich

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