Maggiorazione del 10% per ritardato pagamento delle sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Redazione 10/02/14
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Nel corso della seduta plenaria del Senato (6^ commissione), del 29 gennaio 2014, è stato reso noto, da parte del Vice Ministro alle Finanze Casero, in tema di maggiorazione del 10 per cento per ritardato pagamento delle sanzioni per infrazioni al codice della strada, che “con nota del Ministero dell’Interno prot. n. S/465 del 28 gennaio 2014, il citato dicastero ha rappresentato, che è in corso di trasmissione all’Avvocatura Generale dello Stato un’ulteriore richiesta di parere al fine di dirimere definitivamente i dubbi interpretativi prospettati nell’interrogazione”(V. sotto stralcio della seduta del senato)

La questione sull’applicazione degli interessi semestrali del 10% alle somme iscritte a ruolo in materia di C.d.S., derivati dall’applicazione della maggiorazione prevista dall’articolo27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, è stata negli ultimi tempi molto dibattuta.

Sul piatto della bilancia ci sono da un lato:

  • la sentenza della Cassazione Cassazione 16 febbraio 2007 n. 3701 (sconosciuta fino al febbraio del 2012 e resa nota pubblicamente da una nota rivista), che “ha ritenuto la maggiorazione in parola non applicabile alle sanzioni irrogate da verbali di contestazione per infrazioni in materia di circolazione stradale”, posto che “l’art. 203 comma 3del C.d.S. prevede l’iscrizione a ruolo della somma metà del massimo e non anche degli aumenti semestrali del 10%”;
  • il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, che con nota n. 328804 P del 31/07/13 sez. IV, ha riferito che “allo stato, non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione posto che l’art. 203. comma 3. CdS.. prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.

 e dall’altro:

  • la sentenza della Cassazione Cassazione n. 22100 del 22 ottobre 2007, che ha espresso un orientamento esattamente opposto a quello contenuto nella cennata sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007.
  • il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, del 1º giugno 2012.

 La novella continua.

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