Società partecipate, con il DL 101/2013 aumentano i controlli sui costi del personale

Michele Nico 25/11/13
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In sede di conversione del DL 101/2013, la legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha inserito nell’art. 3 del decreto i commi 7 bis e 7 ter, entrambi finalizzati a contenere gli oneri per la finanza pubblica mediante un giro di vite sul trattamento economico e la posizione lavorativa dei dirigenti delle società pubbliche.
Ai sensi del comma 7 bis le società controllate in via diretta o indiretta dalla PA (escluse le società quotate in mercati regolamentati e relative controllate) non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione degli Enti soci, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i dirigenti benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato, pena la nullità delle relative clausole.
Ai sensi del successivo comma 7 ter i dirigenti delle medesime società che, alla data di entrata in vigore della legge 125/2013, risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita.
Il medesimo comma dispone poi che alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui sopra, mentre in caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale.
Come si vede, il legislatore ha focalizzato l’attenzione sulla spesa afferente il rapporto d’impiego dei dirigenti delle partecipate (benché di tratti di contratti di lavoro di tipo privatistico), intaccando i privilegi di una categoria di élite, rimasta finora ai margini delle manovre economiche per la riduzione della spesa pubblica.
Si tratta di disposizioni che presuppongono una penetrante azione di controllo sulle partecipate da parte degli Enti soci, che, ove dotati di consistenza demografica medio/alta, dovranno adoperarsi per implementare corrispondentemente il sub-sistema di controlli già loro imposto dal legislatore, ai sensi dell’ art. 147 quater del TUEL.
Ai sensi di tale norma, infatti, l’Amministrazione è tenuta a definire nella relazione previsionale programmatica allegata al bilancio gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, nonché organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
Sulla base di queste informazioni, l’Ente locale deve poi effettuare il monitoraggio periodico sull’andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente.
Ci si può domandare perché le società pubbliche siano ormai soggetti istituzionali in libertà vigilata, sottoposti a una fitta rete di controlli gestionali che pongono un grave fardello di responsabilità sulle spalle degli Enti soci.
A far tempo dagli anni ‘90, la progressiva, capillare sottoposizione di vincoli vieppiù stringenti all’attività finanziaria della Pubblica amministrazione si è intrecciata con un singolare fenomeno – per alcuni aspetti paradossale – del diffuso ricorso, da parte dei soggetti pubblici, all’impiego del modello societario secondo gli schemi del codice civile, con l’obiettivo di attivare una esternalizzazione generalizzata di servizi e di funzioni.
In seno al difficile dialogo tra lo Stato e gli Enti locali, tale fenomeno ha indotto a un vero e proprio equivoco istituzionale, foriero di pesanti conseguenze per l’avvenire del Paese e tale da pregiudicare i più elementari criteri di trasparenza nella rappresentazione delle linee di sviluppo dell’economia nazionale.
Mentre infatti, in un primo tempo, lo Stato si adoperava al fine di incentivare la nascita delle società a partecipazione pubblica locale nel convincimento che l’esternalizzazione dei servizi locali coincidesse per principio con una gestione più snella ed efficiente, nonché implicasse sempre un contenimento di costi rispetto a quelli che avrebbero altrimenti sostenuto gli Enti locali mediante la gestione diretta, questi ultimi, d’altro canto, approfittavano del favor legis accordato al modudl 101/dlo societario, allo scopo di esternalizzare i costi dei servizi – in primis quelli del personale – senza più conteggiarli nei loro bilanci, eludendo, per questa via, le “forche caudine” del Patto di stabilità interno.
La Corte dei conti ha però ripetutamente censurato questo tipo di manovre, con la conseguenza che nel recente periodo si è assistito a una netta inversione di tendenza del legislatore statale in ordine all’impiego delle società pubbliche per la gestione dei servizi.
Non c’è dubbio che gli ulteriori controlli imposti dal DL 101/2013 in materia di personale delle partecipate si colloca proprio nell’ambito di questa sopravvenuta diffidenza nei confronti del rapporto costi/benefici afferente la gestione degli organismi strumentali della PA.

Michele Nico

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