Agenzia di viaggi: responsabilità contrattuale

Rosalba Vitale 21/11/13
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Gli italiani sono un popolo di viaggiatori.
Nel dopoguerra sorgevano le prime agenzie di viaggio che supportavano il turista nell’ organizzazione del proprio itinerario.
Nel tempo, il settore turistico divenne una realtà affermata tanto che si avvertì la necessità di regolamentarne la materia sia a livello internazionale che nazionale.
Con l’art. 1 n. 3 Convenzione internazionale di Bruxelles del 1970 sui contratti di viaggio, ratificata in Italia con legge 27 dicembre 1977 n. 1084 (CCV) si diede una prima definizione di contratto di viaggio che così recita:
Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’ altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi”.
Segue l’ art. 22 c. 3, che dispone quanto segue:
«L’intermediario di viaggi non rispondedell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiornio altri servizi che siano oggetto del contratto».
Successivamente, intervenne la Corte di Giustizia delle Comunità Europee cosi recita: ““l’articolo 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti <>, dev’essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio <>”
Non manca la disciplina a livello nazionale che con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 si diede Attuazione alla direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” che all’ art 12. cosi dispone: “ Agenzia Viaggi risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che la stessa Agenzia Viaggi non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere”.

Tanto premesso, un caso sorto in questi giorni, ha visto coinvolti una coppia di sposi in luna di miele che dopo aver acquistato presso l’agenzia di viaggi una biglietto di andata e ritorno per la Thailandia, all’ ingresso nel paese di destinazione la moglie cittadina extra comunitaria sprovvista dei visto d’ ingresso del Consolato competente veniva rimpatriata.
Le parti portavano in giudizio l’ agenzia di viaggi per il venir meno degli obblighi d’ informativa.
Ma che non furono prese né davanti al Giudice di Pace né dalla Corte di Appello.
Di contrario avviso è stata la Corte di Cassazione che con sentenza 27 settembre-12 novembre 2013 n. 25410 ha così dsposto:
“E’ frequente (soprattutto in tema di mandato) che i contraenti enuncino solo lo scopo perseguito; non necessariamente le singole attività necessarie per raggiungerlo, ed è compito dell’ interprete stabilire – anche in base ai principi in tema di buona fede nella conclusione, nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto (art. 1337, 1366 e 1375 cod. civ.) – se una determinata attività preparatoria o accessoria sia da ritenere compresa nella prestazione dovuta, pur se non espressamente menzionata, perché ordinariamente richiesta o comunque strumentale al perseguimento dello scopo dichiarato: in particolar modo quando la relativa omissione vanifichi l’utilità della prestazione principale”.

Con ciò, si ribadisce, che il venir meno dei principi che sorreggono il rapporto contrattuale, quale la buona fede ex art 1375 c.c. e correttezza 1175 c.c configura un inadempimento contrattuale a carico di chi lo viola.
Un riconoscimento ai consumatori, che segna un giusto equilibrio degli interessi contrapposti.

Rosalba Vitale

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