Articoli sul web, la Corte Ue vieta la rimozione anche se lesivi

Redazione 04/09/13
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La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’eliminazione di un articolo dal sito di una testata giornalistica web vada contro i principi della Convenzione Ue sui diritti umani.

Duro colpo per i nemici della libera stampa online, che sovente rialzano la testa per riaffermare il diritto alla rimozione di quegli articoli ritenuti lesivi della loro onorabilità, che su internet risultano agevolmente rintracciabili anche a distanza di lungo tempo.

A parere della Corte Ue, infatti, anche nel caso in cui un tribunale legittimo interno allo Stato in cui l’articolo è pubblicato e diretto, abbia rilevato la trasgressione di qualche norma sul rispetto della reputazione non sarà obbligatorio rimettere il pezzo incriminato “offline”.

Secondo la sentenza del 16 luglio relativa al ricorso 33846/07, infatti, in tal caso sarà più che sufficiente inserire una nota relativa alla disposizione di giustizia che abbia riscontrato nell’articolo gli estremi per la diffamazione.

Particolare l’area di provenienza del caso, ossia la Polonia, un paese dell’ex blocco sovietico dunque, dove è sorto il caso che arrivato alla Corte europea dei diritti umani.

Al centro della vertenza, due avvocati immischiati negli affari di alcuni politici nazionali, il cui ruolo era stato descritto nei pezzi incriminati. Gli interessati, avevano dunque presentato ricorso a Strasburgo per vedere tutelata la propria reputazione e ottenere l’eliminazione delle accuse inserite negli articoli.

Purtroppo per loro, però, la Corte europea non ha ravvisato gli estremi per ordinare la rimozione dei post, così come, in precedenza, anche la Corte polacca aveva dato torto ai ricorrenti.

La Corte europea, in una sentenza che va osservata per i suoi principi ispiratori in tutti gli ordinamenti degli Stati membri, ha osservato che l’articolo 10 della Convenzione deve avere un ruolo centrale in una società democratica per il suo valore storico.

Un conto, dunque, è tutelare la reputazione degli individui e assicurare loro le dovute garanzie di protezione in caso di contenuti diffamanti degli articoli, ma questo non deve influenzare sulla possibilità, che va assicurata in tutte le aree dell’Unione, di svolgere, per mezzo anche degli articoli di stampa, il dibattito più libero possibile sui temi che riguardano da vicino l’opinione pubblica.

 

 

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