Pensione e esodati: via alle procedure di salvaguardia per il 3°gruppo

Redazione 01/08/13
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L’Inps si prepara per la terza operazione di salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 231, della legge 228/2012. E’ stato comunicato ieri (messaggio 12305) che la procedura informatica WebDom è stata aggiornata attraverso l’immissione di due innovativi prodotti riguardanti le richieste di verifica del diritto in applicazione della salvaguardia, in base alla presentazione della domanda alla direzione territoriale del lavoro o, viceversa, direttamente all’Istituto di previdenza. L’intervento annuncia l’ammissione alla pensione di 10.130 esodati mediante le norme previgenti alla riforma Fornero. In applicazione del decreto ministeriale 22 aprile 2013, l’ammissione al beneficio viene a dipendere dalla presentazione dell’istanza da parte dei soggetti interessati a partire dal 28 maggio, ossia dal giorno della pubblicazione del Dm in Gazzetta Ufficiale, e non oltre il 25 settembre 2013.

L’Istituto di previdenza, riservandosi la facoltà di diffondere un’apposita comunicazione per illustrare gli elementi più rilevanti del decreto ministeriale, offre delucidazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste presso la Direzione territoriale del lavoro. In questo caso, spiega l’Inps, i lavoratori in mobilità devono trasmettere l’istanza alla Dtl competente territorialmente, accompagnata dall’accordo tramite cui sono stati messi in mobilità, e altresì provvedendo a segnalare la data d’interruzione del rapporto di lavoro. Entro un periodo di 45 giorni dalla ricezione dell’istanza inoltrata dal soggetto interessato, ovviamente corredata da tutta la documentazione necessaria, la Direzione territoriale del lavoro ha il compito di inviare la domanda direttamente all’Inps. In questa precisa categoria sono ricompresi tutti quei soggetti cessati dal lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non, sottoscritti entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili alla pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 13 dicembre 2014.

I lavoratori cessati, ossia quelli che hanno risolto il rapporto lavorativo entro il 30 giugno 2012, sulla base di accordi individuali firmati anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi d’incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni nazionali che a livello comparativo sono le più rappresentative entro il 31 dicembre 2011, sono tenuti a presentare domanda corredata dall’accordo che ha originato la cessazione del rapporto di lavoro alla Dtl dove sono stati sottoscritti gli accordi per le cessazioni “individuali” e, negli altri casi, alla Direzione competente in riferimento al luogo di residenza del lavoratore. Chi appartiene, invece, alle altre due categorie di lavoratori deve presentare richiesta direttamente all’Inps. In questo caso si parla delle persone che sono state autorizzate ai versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011 e di quelle che sono state collocate in mobilità ordinaria alla medesima data. Gli assicurati potranno visionare le proprie domande attraverso l’apposita opzione “richieste presentate” direttamente sul sito internet, sotto il menù “prestazioni” del “fascicolo previdenziale del cittadino”. I patronati, invece, potranno essere consultabili nella sezione dedicata presso il menù “fascicolo”.

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