Cassazione sugli immigrati: dare alloggio a un clandestino non è reato

Redazione 20/06/13
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La Corte di Cassazione, Sezione VI civile, torna a pronunciarsi sul tema caldo dell’immigrazione. Con la sentenza 18 giugno 2013 n. 26457 la Suprema Corte ha infatti stabilito che dare alloggio ad un clandestino dietro correlativo compenso non costituisce reato. Tramite l’ordinanza, estinguendo la condanna ad un anno di reclusione a carico di una donna giudicata colpevole per aver sfruttato l’immigrazione clandestina al fine di trarne ingiusto profitto, i giudici supremi hanno sancito: “L’integrazione del reato necessita dell’elemento soggettivo del dolo specifico (…) e cioè dalla sussistenza in capo all’agente del fine di trarre un profitto ingiusto”.

Sulle orme di quest’ultima impostazione la Cassazione si era già pronunciata affermando che “ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini (…), nell’ipotesi di rapporto contrattuale instaurato con essi, occorre accertare la sussistenza, in capo all’agente, del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino”.

Il pronunciamento verteva su un caso di concessione in locazione nei confronti di un immigrato clandestino di locali ad uso di abitazione, dove però non si era accertato se dalla stipula contrattuale il locatore avesse inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero per mezzo dell’imposizione di condizioni onerose e spropositate dall’equilibrio del rapporto sinallagmatico.

Da qui, dunque, è scaturito l’annullamento della sentenza impugnata in quanto responsabile di aver trascurato di misurarsi con questo imprescindibile principio, limitandosi all’affermazione che riconosceva alla ricorrente di aver agito per lucro, a suo vantaggio o viceversa a vantaggio del proprietario dell’immobile, in riferimento al canone di locazione, ritenuto quindi esclusivamente oggetto di ingiusto profitto, prescindendo da ogni considerazione attinente alla sussistenza o meno di condizioni di sfruttamento nei confronti di immigrati clandestini da parte dei locatari.

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