Giudici e PM; chi è senza peccato non scagli la prima pietra

Redazione 09/05/13
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Giudici e PM, proprio come nella famosa parabola, non possono giudicarsi fra loro, dunque è arrivato lo stop alla richiesta di valutazioni incrociate tra la magistratura requirente e quella giudicante per le valutazioni dei pm e dei giudici necessarie a determinare, ogni quattro anni, gli avanzamenti di carriera dei magistrati. 

La normativa vigente, infatti, decreta che le competenza nel dare una valutazione in merito al comportamento dei pm in udienza tocca al dirigente dell’ufficio del procuratore e non al presidente del tribunale né a quello della sezione dei gip e stesso discorso vale per il caso dei giudici. Questo almeno è quanto ha deciso il Csm con delibera 17 aprile rispondendo di fatto in modo negativo alla domanda posta dal Consiglio giudiziario di Milano rivolto al Csm sulla base della proposta del procuratore milanese Edmondo Bruti Liberati inerente ai rapporti informativi al fine di formulare dei pareri per valutare la professionalità dei magistrati.

Attraverso una nota del 22 giugno 2012 il procuratore della Repubblica di Milano evidenziava, infatti, ai procuratori aggiunti e al coordinatore Sdas che nel compilare i rapporti per le valutazioni di professionalità diretti al Consiglio giudiziario spiccava la complessità di dare una valutazione precisa ed effettiva per quanto riguarda la conduzione delle udienze.

Successivamente alla nota era stato predisposto un modulo standard, inviato poi al Consiglio superiore insieme alla richiesta di quesito ed indirizzato al presidente del tribunale e al presidente dell’ufficio gip contenente la seguente richiesta ” dovendo redigere il rapporto per la valutazione di professionalità del sostituto in oggetto sarei grato alle ss.ll. se volessero fornirmi informazioni; sulle modalità di partecipazione del collega alle udienze gip, gup e alle udienze dibattimentali, con riferimento in particolare al livello di preparazione sul fascicolo, al contributo fornito sulle questioni giuridiche affrontate in udienza, alla qualità delle argomentazioni delle richieste; sulla capacità di rapportarsi con i giudici e con le parti; su eventuali significative anomalie riscontrate”.

Il Csm, tuttavia, ha fornito una risposta negativa alla possibilità di uno scambio di informazioni tra la magistratura giudicante e quella requirente nella delibera dello scorso 17 aprile dichiarando che “ la fonte normativa esclude qualsiasi potere di ordine valutativo in capo a soggetti diversi dal dirigente dell’ufficio del pubblico ministero o dell’ufficio del giudice a redigere il rapporto per la valutazione di professionalità del magistrato”.

Ciò che richiedeva Bruti Liberati mediante il modulo standard stilato dal Consiglio giudiziario non si fondava, infatti, su uno scambio reale di in informazioni o segnalazioni, ma si trattava, come dichiara la delibera del Csm del 17 aprile 2013, di “vere e proprie valutazioni surrettizie”.

L’unica concessione legislativa è, d’altra parte, sul piano delle possibili segnalazioni volontarie date da terzi “nelle valutazioni del magistrato in udienza si può tener conto unicamente di rappresentazioni di situazioni e fatti specifici provenienti dal consiglio dell’ordine degli avvocati e da altri uffici, diversi da quello di rappresentanza del magistrato in valutazione, a lui comunicati con atti e documenti, non sollecitati formalmente del medesimo dirigente in occasione del procedimento valutativo né formati su una richiesta di ordine generale, e sempre che siano rilevanti in quanto incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”.

Non è tutto, come ha dichiarato il consigliere relatore della delibera del Csm dello scorso 17 aprile, Angelantonio Racanellila normativa vigente non prevede un sistema di valutazioni incrociate, tra ufficio del pubblico ministero e ufficio del giudice, e viceversa, ciò potrebbe rischiare di innescare nella dinamica processuale un elemento di disturbo e di interferenza con sviluppi non facilmente prevedibili”.

Lo stesso Racanelli ha poi aggiunto che “la legislazione in materia di valutazione dei giudici per gli avanzamenti di carriera è abbastanza nuova 82006) e tutti gli attori del processo, i magistrati per primi, devono sedimentarla dal punto di vista culturale compiendo nel tempo un salto di qualità attraverso un’opera di seria responsabilizzazione, stabilita anche da un punto di vista strettamente deontologico, al fine di segnalare quei comportamenti che possono essere rilevanti sul piano della valutazione di professionalità  adottati dai giudici e dai pubblici ministeri in udienza; solo in questo modo si potrà anche procedere a valutazioni più accurate che permettano poi anche di scegliere i magistrati più meritevoli per incarichi semidirettivi e direttivi”.

Il consigliere del Csm, ad ogni modo, ricorda anche che “per effettuare le valutazioni dei pm e dei giudici c’è tempo quattro anni, un periodo sufficiente per i dirigenti degli uffici per valutare direttamente sul campo il magistrato del proprio ufficio (nei grandi uffici anche per il tramite dei semidirettivi)”.

 

 

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