Fornero, ecco il decreto pro licenziati in mobilità: bonus a chi assume

Redazione 13/03/13
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Il contentino della Fornero è qui. E’ ufficiale la concessione del contributo di 190 euro destinato a chi assuma licenziati da aziende al di sotto dei 15 dipendenti  e, per questa ragione, comunque escluso dalla compilazione delle liste di mobilità.

Il plafond messo a disposizione dell’ammortizzatore sociale ammonta, nel complesso, a 20 milioni di euro. Si tratta del tampone alla proroga non confermata, nello specifico, per l’ingresso dei licenziati per giustificato motivo oggettivo (ma non solo) nelle liste.

Non va dimenticato, infatti, che a rientrare nel novero della Cassa integrazione straordinaria Cigs, sono quelle imprese che detengano più di 15 lavoratori alle proprie dipendenze, i quali, in caso di allontanamento dal posto di lavoro, si iscrivono alle apposite liste per il percepimento dell’indennità di mobilità prevista.

Fino a ora, per le piccole imprese, sotto i 15 dipendenti, era in vigore una deroga per il recepimento delle istanze di lavoratori licenziati al fine di comprendere il loro nome nelle liste di erogazione, pur trovandosi in assenza di un effettivo diritto alla riscossione. Una prassi che ha avuto termine lo scorso 31 dicembre, quando cioè i termini di inclusione nelle liste a fini meramente occupazionali non hanno trovato conferma.

A questo proposito, era stata la stessa Fornero a ribadire che il problema non sarebbe rimasto insoluto e, anzi, si sarebbe fatto ricorso allo strumento delle molle per l’assunzione degli ex dipendenti allontanati dal posto di lavoro. 

Così, ieri, è arrivata la conferma definitiva: tramite una nota del Ministero del Welfare, infatti, è stato ufficializzato l’imminente arrivo di un decreto che include i bonus per chi assume alle proprie dipendenze questi lavoratori esclusi dalle liste di mobilità. Si è definito che la cifra ammonti a 190 euro mensili versati per un anno intero per ogni lavoratori assunto a tempo indeterminato, o per sei mesi per chi lo è a termine.

Non va dimenticato che, a rientrare nella fattispecie oggetto della prestazione di solidarietà, saranno i contratti somministrati a lavoratori licenziati da non oltre 12 mesi sia per giustificato motivo che per riduzione o cessazione di attività.

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