Responsabilità da contatto sociale: il quasi pensionato maleinformato va risarcito

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Un dipendente comunale, dopo le sue dimissioni volontarie, ha subito danni a causa delle dimissioni dall’impiego, prima di maturare il diritto alla pensione di invalidità; dimissioni alle quali si era determinato sulla base di errate informazioni rilasciategli dall’amministrazione comunale.

Secondo la Suprema Corte (Sentenza 21 luglio 2011, n. 15992)  deve riconoscersi l’esistenza del nesso causale tra l’erroneo certificato rilasciato dal Comune e le dimissioni dipendente dall’ENASARCO; dimissioni che non gli hanno consentito di godere della pensione nel periodo immediatamente successivo.

In base alla regola l’id quod plerumque accidit, non può dubitarsi del nesso causale tra quanto affermato dal Comune nel certificato e il conseguente comportamento dell’interessato che, facendo affidamento sulla pensione anticipata in presenza di un periodo contributivo di otto anni presso il Comune, presentò le dimissioni dall’ENASARCO.

Nè può ipotizzarsi una concorrenza causale del danneggiato, non rilevando, alla luce del consolidato criterio della cosiddetta causalità adeguata, l’omessa richiesta di verifica all’INPDAP. Infatti, sarebbe inverosimile ipotizzare che, in presenza di un certificato proveniente dal proprio datore di lavoro, il comportamento dell’uomo medio avrebbe potuto essere più accorto e richiedere la verifica.

Ma a che titolo il dipendente chiede il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’errore compiuto dall’amministrazione Comunale?

In primo luogo, l’obbligo di fornire le informazioni previdenziali non deriva dalla L. 9 marzo 1989, n. 88.

In effetti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ipotesi in cui l’INPS ha fornito all’assicurato un’indicazione erronea in ordine al numero dei contributi versati, il danno subito dal lavoratore è riconducibile a responsabilità contrattuale dell’istituto, in quanto derivante dalla inosservanza del generale obbligo dell’ente previdenziale (ex art 54, L. n. 88 del 1989) di informare l’interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, ove questi ne faccia richiesta . Obbligo, cui corrisponde un diritto dell’assicurato alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso, con riconoscimento, anche a prescindere dal pensionamento . Obbligo, derivante dalla legge solo a carico di INPS e INAIL, ed espressamente escluso rispetto ad altri enti previdenziali .

Naturalmente, non può ipotizzarsi la responsabilità contrattuale derivante dal rapporto di lavoro con il Comune, visto che, nella specie, la richiesta di informazioni sul proprio stato contributivo proveniva da un ex dipendente .

Alla luce degli approdi della giurisprudenza e della dottrina in ordine ai rapporti tra cittadino e amministrazione, potrebbe ipotizzarsi, invece, la generale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.

Tuttavia, prima ancora del generale principio del neminem ledere, valevole per tutti i cittadini nei confronti dell’amministrazione pubblica, rileva quella responsabilità che giurisprudenza e dottrina qualificano da “contatto sociale”, venendo in rilievo una richiesta d’informazioni che, in quanto rivolta da un ex dipendente ad un ex datore di lavoro, si connota per una vicinanza qualificata giuridicamente da obblighi e aspettative che trovano la loro origine nel pregresso vincolo contrattuale.

La responsabilità da contatto sociale – elaborata sul terreno civilistico dalla dottrina, sulla scorta di quella tedesca, e fatta propria da oltre un decennio dalla giurisprudenza di legittimità – si caratterizza come responsabilità per inadempimento senza obblighi di prestazione contrattualmente assunti, in fattispecie di danno di difficile inquadramento sistematico, “ai confini tra contratto e torto”.

Vengono ricondotte ipotesi in cui la responsabilità extracontrattuale appare insufficiente, in quanto generica responsabilità del “chiunque”, e nelle quali manca il fulcro del rapporto obbligatorio, costituito dalla prestazione vincolante.

Fonte della prestazione risarcitoria non è nè la violazione del principio del neminem ledere, nè l’inadempimento della prestazione contrattualmente assunta, ma la lesione di obblighi di protezione, di comportamento, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Il rapporto che scaturisce dal “contatto” è ricondotto allo schema della obbligazione da contratto.

La giurisprudenza di legittimità ha ravvisato responsabilità da contatto sociale:

in capo al medico, dipendente da struttura sanitaria, nei confronti del paziente;

nel caso dell’insegnante, dipendente dall’istituto scolastico, nei confronti dello studente, per il danno cagionato dall’alunno a se stesso.

Il dato caratterizzante, comune alle due fattispecie è, oltre all’assenza di un contratto tra presunto danneggiante e danneggiato, la particolare “qualità dell’attività” svolta dal possibile danneggiante; potrebbe dirsi, proprio per gli echi pubblicistici legati alla destinazione dell’attività, la “qualità della funzione” svolta dal danneggiate, alla quale l’ordinamento giuridico collega obblighi di comportamento, anche a tutela di valori costituzionali (artt. 32, 33 e 34 Cost.).

Da un lato, l’esercizio di una professione cosiddetta protetta, per aver bisogno di una speciale abilitazione all’esercizio, con obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in contatto con lui.

Dall’altro, il complessivo obbligo di istruire ed educare dell’insegnante, cui si collega lo specifico obbligo di protezione e vigilanza del discente per evitare che si procuri da solo un danno alla persona.

Nel caso di danno conseguente a inesatte informazioni (nella specie previdenziali), attinenti al rapporto di lavoro, fornite, a richiesta, dall’ex datore di lavoro al lavoratore, è assente il vincolo contrattuale attuale.

E’ presente, però, la particolare funzione qualificata svolta dal datore di lavoro, naturalmente riferibile ai propri dipendenti e non alla generalità, rispetto a informazioni in suo possesso attinenti al rapporto di lavoro che non sia più attuale.

L’obbligo di comportamento trova il proprio fondamento nel pregresso rapporto contrattuale ed è a tutela dell’affidamento che l’ex dipendente ripone nell’ex datore di lavoro, quale detentore qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, in un contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro (art. 35 Cost.).

Ravvisata, quindi, la responsabilità da contatto, ne consegue il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., secondo il quale, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato per effetto del contatto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a sè non imputabile.

A ben vedere, però, sarebbe stata astrattamente ipotizzabile nella fattispecie, nella quale l’ex datore di lavoro è un’amministrazione pubblica, la risarcibilità del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ed, in particolare, della responsabilità dell’amministrazione per informazioni errate.

Infatti, mentre è rimasta inesplorata (perchè mai concretamente applicata dalla Corte di legittimità) l’ipotizzata responsabilità da contatto dell’amministrazione nei confronti del cittadino, per effetto degli obblighi procedimentali (legge 7 agosto 1990, n. 241), che hanno reso specifico e differenziato tale rapporto, molto nutrito è, invece, il filone giurisprudenziale che si è snodato sul piano della responsabilità extracontrattuale, a partire da Sez. Un. 22 luglio 1999, n. 500, con il riconoscimento della risarcibilità anche dei cosiddetti interessi legittimi.

Al di là delle innumerevoli applicazioni, rispetto al caso di specie, rilevano quelle decisioni secondo le quali la responsabilità della P.A. per illecito extracontrattuale è astrattamente configurabile anche nella diffusione di informazioni inesatte, in quanto lesive della posizione (meritevole di tutela) del privato di affidamento nella stessa, tenuto conto che questa deve ispirare la propria azione a regole di correttezza, imparzialità e buon andamento ai sensi dell’art. 97 Cost.

D’altro canto, la suddetta tutela del singolo nei confronti dell’amministrazione, proprio perchè accordata nell’ambito della responsabilità generale ex art. 2043 cod. civ., presuppone che tra danneggiate e danneggiato non preesista un rapporto giuridico o che, comunque, la pretesa risarcitoria sia formulata indipendentemente da tale rapporto.

Invece, nella specie, esisteva nei confronti del danneggiante un vero e proprio vincolo contrattuale e, cessato quello, obblighi di comportamento che nel primo trovano origine, connotando un contatto qualificato basato sull’affidamento, fonte di responsabilità. Inoltre, è indubbio che la qualità pubblica del soggetto danneggiate è idonea a rafforzare tale affidamento.

Massimiliano Spagnuolo

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