Intimità affettiva in carcere: un diritto costituzionale violato?

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Le “patrie galere” italiane, date le condizioni in cui versano, sono sempre più simili a discariche per lo smaltimento dei rifiuti della società piuttosto che a quella istituzione che, secondo il 3° comma dell’art. 27 della Costituzione, dovrebbe essere il luogo di rieducazione del condannato.

Purtroppo nella prassi carceraria vigente, chiunque oltrepassi il cancello di un istituto penitenziario, vede irrimediabilmente contrarsi tanti suoi diritti, tra cui quello alla privacy.

Fino a qualche tempo fa, parlare di diritto alla riservatezza all’interno di una struttura carceraria, avrebbe fatto sorridere anche il più fiero promotore dei diritti umani; dopo tutto in quel microcosmo noto come prigione, l’inaccettabile diventa ruotine quotidiana.

Nella cultura giuridica italiana, a partire dal XIX secolo, periodo in cui si affermò la c.d. Scuola Classica, si è sviluppata l’idea della pena come retribuzione per il male commesso, una situazione che, mediante la separazione dalla propria vita e dalle proprie abitudini, avrebbe fatto sorgere nel detenuto uno stato di malessere che avrebbe dovuto fungere da deterrente alla commissione di nuovi reati, sia per chi era fuori dal carcere sia per chi avesse già conosciuto quella degradante realtà.

Autorevoli sociologi del diritto, come De Giorgi e Pannarale, sostengono invece che, convivere tra sconosciuti in pochi metri quadri ed assuefarsi ad una realtà artefatta, lontani dai propri affetti, porta a dinamiche totalmente contrarie a un percorso riabilitativo e risulta in contrasto con il 1° comma dell’art. 1 dell’Ord. Penit. (L. 354/1975), secondo cui: “il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità umana”.

In particolare la negazione del contatto, anche sessuale, con il proprio partner, ed il conseguente isolamento dalle proprie relazioni affettive, porta spesso ad un cambiamento dell’identità di genere (e quindi a spinte diverse dalla normali attitudini sessuali) e a gravi dissociazioni a livello psichico, portando all’accentuazione di fragilità già proprie del detenuto.

Molti, comunque, affermano che l’intimità familiare ed affettiva è garantita dalle visite o dall’atteso colloquio periodico, ma in quei casi le manifestazioni di affetto, come il bacio alla compagna o l’abbraccio al figlio, restano strozzate a causa dell’invadenza dell’obiettivo della telecamera di sicurezza o dalla vicinanza del Poliziotto Penitenziario; insomma, oggi, anche una carezza intima, al carcerato, è preclusa da quell’art. 18 dell’Ordinamento Penitenziario, che impone il controllo a vista dei detenuti, raggiunti dalle visite di familiari ed amici.

Il 2° comma dell’art. 18 in tal senso è particolarmente restrittivo, pretendendo “il controllo a vista … del personale di custodia”, quanto basta per rendere difficoltosi ed imbarazzanti i rapporti degli internati con la proprie famiglie.

Al quesito giuridico, oltre che umano, circa l’opportunità di ridurre nel nostro ordinamento, i rapporti fra detenuti e familiari ai canonici istituti della visita e del colloquio, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha risposto sollevando d’ufficio eccezione di incostituzionalità dell’art. 18, comma secondo, della L. 354/1975, e sostenendo che la disciplina attualmente vigente “impedendo al detenuto l’intimità dei rapporti affettivi con il coniuge o il convivente ed imponendo l’astinenza sessuale, favorendo il ricorso a pratiche masturbatorie o pansessuali, viola i diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 2, 3, 27, 29, 31, 32 della Costituzione”, risultando pertanto, lesivo del principio di uguaglianza, contrario all’umanità della pena, al diritto alla famiglia, alla salute, oltre che agli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (C.E.D.U.) che tutelano rispettivamente il diritto per ogni uomo di stabilire relazioni, anche sessuali, con altre persone e il diritto di potersi creare una famiglia.

In materia, inoltre, il nostro paese non si è allineato a due Raccomandazioni emesse dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa., la n. 1340 del 1997 e la n. 7 del 1998, che chiedevano agli stati membri di consentire ai detenuti di incontrare il proprio partner senza sorveglianza visiva e di istituire le c.d. stanze dell’affettività.

Tali raccomandazioni, pur non essendo vincolanti, sono state recepite dalla maggioranza dei paesi europei, mentre in Italia sono rimaste lettera morta, non avendo trovato alcuno spazio all’interno del dibattito parlamentare.

Ora però, grazie alla sensibilità personale e giuridica di una magistrata fiorentina, spetta alla Corte Costituzionale dirci se, ancora una volta, il nostro legislatore è stato miope e disattento di fronte alle esigenze dei detenuti o se il sistema penitenziario attuale è conforme ai principi sanciti nel 1948 dai padri costituenti.

L’intera popolazione carceraria attende fiduciosa il parere della Consulta.

Francesco Sabatelli

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