Illegittimo il divieto di regolarizzazione di extracomunitari condannati per reati minori

Redazione 11/07/12
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La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 172 del 6 luglio scorso, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge n.78 del 2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini), introdotto dalla legge di conversione n.102 del 3 agosto 2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per i reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale, cioè per i reati per i quali il codice permette l’arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La decisione della Consulta trae origine da due ordinanze emanate dal Tar Marche e dal Tar Calabria. In entrambe le circostanze, i due lavoratori stranieri si erano visti negare il permesso di soggiorno perché condannati, nel primo caso, per la vendita di cd falsi e, nel secondo caso, per lesioni.

Secondo i giudici amministrativi, la disposizione in questione viola l’articolo 3 della Costituzione, ossia il principio d’uguaglianza, laddove prevede la non regolarizzazione non solo per gli immigrati puniti per gravi reati, ma anche per quelli che ne hanno commessi di entità minore.

Sul punto i giudici di costituzionalità si soffermano: “ la specificità della fattispecie rende manifesta l’irragionevolezza del diniego di regolarizzazione automaticamente correlato alla pronuncia di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’articolo 381 cod. proc.pen., senza che sia permesso alla pubblica amministrazione di apprezzare al giusto gli interessi coinvolti e di accertare se il lavoratore extracomunitario sia o meno pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”.

Del resto proseguono i giudici: “a conforto della manifesta irragionevolezza della norma censurata assume anzitutto rilievo la considerazione che il diniego della regolarizzazione consegue automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche per uno dei reati di cui all’articolo 381 cod. proc. pen. , nonostante che gli stessi non siano necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi”.

Inoltre ammettendo un tale automatismo si rischia di penalizzare proprio chi di tali persone ha più bisogno “nel caso di assistenza in favore di quanti sono affetti da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza”. Infatti “è notorio che, soprattutto quando tale attività sia stata svolta per un tempo apprezzabile, può instaurarsi un legame peculiare e forte con chi ha bisogno di assistenza costante e che, quindi può essere leso da un diniego disposto in difetto di ogni valutazione in ordine alla effettiva imprescindibilità e proporzionalità dello stesso rispetto all’esigenza di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato”.

Qui il testo integrale della sentenza n. 172/2012 della Corte Costituzionale

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