Legge voto italiani all’estero, per una maggiore efficienza

Redazione 03/07/12
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Con la legge del 27 dicembre n. 459 del 2001 (detta anche legge Tremaglia) si e’ introdotto il voto per corrispondenza per gli italiani all’estero, quindi la disciplina di uno specifico regime per il voto all’estero. Questa legge la si è impiegata per la prima volta nelle elezioni politiche del 2006, e con alcune piccole modifiche successive, poi nel 2008. Già la prima applicazione mise infatti in evidenza difficolta’ tecniche e dubbi di legittimità costituzionale, circa il rispetto dei requisiti di personalita’ e segretezza del voto (in base all’art. 48 della Costituzione)

Non mi dilughero’ qui sull’opportunita’ o meno del voto per corrispondenza previsto dalla legge in oggetto, rispetto ad altri sistemi di voto come quello in seggi o il voto elettronico, argomento lungamente dibattuto.

Mi soffermeremo’ invece come meglio possa essere perfezionata l’attuale legge, al fine di migliorare l’efficienza del procedimento elettorale all’estero nel suo complesso. Ciò in conseguenza di una lunga serie di denunce, brogli, inchieste parlamentari e giornalistiche seguite alle due elezioni citate. Le forze politiche, gia’ dopo le elezioni del 2006, avevano presentato al Parlamento diverse bozze di modifica alla legge stessa, proponendo piu’ o meno importanti modifiche, ma con la fine anticipata della legislatura queste bozze (in particolare la C. 1969) non hanno potuto prender corpo. Quindi, voglio precisare che, proposte di questo tipo gia’ ci sono state, ma non sono giunte al termine.

A tal fine credo che sia necessario per adesso mantenere la normativa attuale, ma pur sempre con alcune essenziali correzioni. Cioe’ firma del certificato elettorale ed acclusione degli estremi di un documento.

Tecnicamente la mia proposta e’ cosi’ strutturata:

le schede elettrorali vanno inserite nella busta completamente bianca che deve essere accuratamente chiusa e contenere solo ed esclusivamente le schede elettorali.

l’obbligo di firmare il tagliando elettorale deve essere imposto, apponendovi unitamente l’indicazione degli estremi di un documento d’identita’ valido. Tagliando che va staccato dal certificato elettorale, seguendo l’apposita linea tratteggiata, e rispedito nella busta grande affrancata (riportante l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente), unitamente a quella piu’ piccola, sigillata, e contenete le schede elettorali. Attenzione sulle schede e sulla busta bianca piccola, cosi’ come adesso, non deve apparire alcun segno di riconoscimento.

Vediamo come questa modifica dovrebbe essere apportata al comma 6, art. 12 della legge 459 del 2001.

Com’e’ adesso:

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. (Legge 459, art.12, c.6)

Come dovrebbe essere:

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale che va firmato nell’apposito spazio ed inserita la dicitura del tipo di documento con il numero d’identificazione del medesimo. Il certificato elettorale, comprovante l’esercizio del diritto di voto, va conservato e la busta affrancata deve essere spedita non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento eccetto il tagliando. (Legge 459, art.12, c.6 modificato)

Naturalmente questo cambiamento implica una serie d’adattamenti legislativi e procedurali successivi, in particolare sul sistema di controllo delle firme e del documento d’identita’, che potrebbe essere applicato a campione, cio’ non rallentare le procedure di spoglio, e invece in maniera incisa nei casi controversi.

La modifica del comma 6, cosi’ come e’ posta, diviene un potente deterrente contro i tipi di brogli seguiti alle elezioni del 2006 e del 2008. Onestamente diviene quasi impossibile falsificare un vasto numero di firme e un vasto numero di estratti di documenti. I due sistemi d’identificazione incrociati tendono ad assicurare, seppur non in maniera assoluta, una maggiore effettività e personalità al voto rispetto la situazione attuale. Allo stesso modo non viene violato il rispetto del requisito di segretezza del voto, in conformita’ all’art. 48 della Costituzione.

Voglio ribadire qui che la dichiarazione di voto e’ per sua natura segreta, personale e non delegabile. Questi principi, nelle votazioni al seggio, sono garantiti tramite accertamento della identita’ del votante, da parte dei componenti del seggio elettrorale stesso: accertamento che avviene o per riconoscimento personale o per ricognizione del documento personale esibito. Quando il diritto di voto e’ esercitato per corrispondenza, come nel nostro caso, detta attivita’ di riconoscimento e d’identificazione non puo’ essere omessa, pertanto il diritto di voto dovrebbe essere esercitato mediante corrispondenza solo a condizione che avvenga un’attivita’ equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio. Cioe’ tramite firma ed apposizione degli estremi di un documento d’identita’ valido,1 che accerta l’effettivo esercizio dell’operazione d’identificazione e riconoscimento del votante. Allo stato attuale delle cose questo fondamentale requisito viene palesemnte violato. Ne coseguono brogli di cosi’ vasta portata che falsificano, in maniera estesa, la volonta’ espressa nel voto degli italiani all’estero e gli stessi principi espressi nella seconda parte della Costituzione.

Un’ultima considerazione molto importante:

La legge 459/2001 non e’ una legge costituzionale bensi’ ordinaria, poiche’ non tratta  il diritto di voto attivo e passivo del corpo elettorale, ma solo la modalita’ dello stesso. Quindi i tempi legislativi per un cambiamento ci sono.

La segretezza e personalita’ del voto garantiscono l’indipendenza politica e la coscienza civile, al momento questi principi, nelle modalita’ attuali di voto per gli italiani all’estero, sono spesso violati. Di certo soltanto la maturita’ ed un senso etico proprio dei cittadini puo’ garantire una totale rispetto delle regole. Ma anche il legislatore deve far si che si rafforzi quella serie di valori e regole che sono alla base della democrazia, legiferando per un suo progressivo miglioramento.

Prof. Luigi Reale

Presidente del Circolo Di Pietro Bedford (UK)

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