Vittima della strada: eredi risarciti anche con denuncia incompleta

Redazione 20/06/12
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La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9939 del 18 giugno scorso, ha accolto un ricorso avanzato dagli eredi della vittima di un incidente stradale causato da un’automobile non identificata.

Secondo gli Ermellini, il giudice di merito ha commesso l’errore di escludere l’obbligo di risarcimento danni in capo all’impresa assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, sulla base che la denuncia presentata ai carabinieri era stata resa in maniera incompleta, poiché priva dell’indicazione della targa del mezzo.

Pertanto, secondo il giudice di merito, la presentazione di una simile denuncia viene meno al dovere di collaborazione degli eredi; in questo modo “la Corte territoriale ritenendo che la mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi (come nella fattispecie quanto all’indicazione dei teste) comporti di per sé il rigetto della domanda significa introdurre una vera e propria condizione per l’accoglimento della domanda, creando un’ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge”.

La Corte di Cassazione è di tutt’altro avviso, e afferma che “la mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione”.

Entrambe le circostanze vanno valutate in base alle caratteristiche delle singole fattispecie, e di certo non può pretendersi che gli eredi si trasformino in investigatori privati alla caccia di un pirata della strada.

In definitiva, l’omessa o l’incompleta denuncia all’autorità non è idonea ad escludere che il danno vi sia stato, così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sè, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto.

A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) può assegnarsi una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro è senz’altro riconducibile alla disciplina ex articolo 19, comma 1 lett.a), della legge n.990 del 1969, se denuncia vi è stata; ovvero, che non lo sia, se la denuncia sia mancata.

La parola, dunque, passerà alla Corte d’appello che dovrà, appunto, verificare se ricorrono o meno le circostanze di cui al menzionato articolo 19, comma 1 lett.a).

Qui il testo integrale della sentenza n. 9939 della Cassazione

 

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