Eros ai tempi dell’Europa Unita

Luca Martone 20/06/12
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Il Dio greco dell’amore, incarnazione di un sentimento umano, viveva in un’epoca storica di grandi pulsioni fisiche e scientifiche mescolate da ideologie non ancora influenzate dalla religione monoteista.

L’avvento di quest’ultima ha consolidato comportamenti e principi che hanno caratterizzato la vita sociale e al contempo ha prodotto degli archetipi poi confluiti anche nelle moderne Carte Costituzionali.

Il salto storico ed ideologico si riverbera nella società in cui Eros diventa un simulacro di religioni arcaiche superato da stringenti regole che limitano l’amore.

Ecco che si ritrovano regole come l’art.29 Cost. che postula la creazione di una società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo ed una donna. Oppure una serie di norme codicistiche che statuiscono la necessarietà di un matrimonio fondato dall’unione fra uomo e donna.

Si appalesa la stratificazione della diversità fra sessi come presupposto per ottenere riconoscimento giuridico dell’unione.

Concetto vulnerato da un’analisi comparativa. Basta,infatti, richiamare la legislazione di altri Stati Membri dell’Unione che invece hanno legiferato in materia elidendo in radice la diversità sessuale e legittimando le unioni omosessuali (es. è l’Olanda).

Maggior rilievo in materia assumono, inoltre, gli artt. 9-12 della Cedu sia per la portata della Convenzione, di respiro comunitario, sia per la sua valenza di norme interposte (palese il rinvio alle sentenze della Corte Costituzionale del 2007 n.348-349).

Le norme sanciscono il diritto di tutti a sposarsi e a creare una famiglia lasciando al legislatore nazionale le modalità attraverso cui conferire tutela a tale diritto.

Il punto controverso concerne la facoltà del legislatore nazionale a decidere se aprire o meno al matrimonio omosessuale.

Nel contesto italiano la mancanza di una normativa ad hoc ha prodotto l’emersione di controversie decise dalla Corte Costituzionale con sentenza del 2010/138, e dalla Corte di Cassazione, con sentenza 2012/4184.

Entrambe introducono importanti principi di diritto.

In particolare si afferma che i diritti sanciti nella Cedu sono relativi agli individui come tali e ne costituiscono il loro patrimonio inviolabile. Da ciò deriva la riconoscenza dell’unione omosessuale come formazione sociale ex art.2 Cost.

Rileva pertanto l’unione che dovrà esser stabile e che costituirà la base delle tutele da riconoscere agli individui e alla loro vita familiare.

La sentenza recepisce, pertanto, una concezione idonea a fornire cittadinanza alle unioni nell’ordinamento come realtà giuridiche,ma al contempo respinge la richiesta del riconoscimento della trascrizione del matrimonio omosessuale avvenuto all’estero.

Ciò basato, non più sull’inesistenza o invalidità dell’unione, bensì sull’inidoneità della stessa a produrre effetti giuridici come atto di matrimonio.

In sostanza Eros riemerge nella Società Europea sulla scia di pulsioni moderne saldate al principio dell’eguaglianza fra individui che regge l’impianto giuridico comunitario.

Eguaglianza che percorre anche le Supreme Corti nazionali chiamate a supplire le lacune normative ed a omogeneizzare il diritto comunitario come avviene anche nel caso di specie.

Eguaglianza che di conseguenza assurge a criterio del giudizio di ragionevolezza che fonda l’attività della Corte e che dimostra la necessità di vivere adeguando le regole giuridiche alle innovazioni scaturenti da società multietnica.

Luca Martone

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